Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1630 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1630 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

di conferimento
incarico-

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 5199/08 proposto da:

– Ing. Giovanni MATARAZZO – ( c.f.: MTR GNN 41L08 A509V)
rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Mastromarino, presso il quale è domiciliato in
Roma, via Montecervialto n. 165, giusta procura a margine del ricorso
– Ricorrente —

Contro
Emilio SARNO (c.f.: SRN MLE 39L09 M130W);
Rosa SARNO ( c.f.: SRN RSO 45E55 M130T);
Ersilia SARNO ( c.f.: SRN RSL 48H49 M130I);
Antonia SARNO ( c.f.: SRN NTN 50D59 M130V) ;
Vincenzo SARNO ( c.f.: SRN VCN 52A10 M130S);
eredi di Arturo SARNO e di Irene RAIMO
– Intimati —

contro la sentenza n. 811/2007 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 4 giugno
2007; non notificata

Data pubblicazione: 27/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Sergio Del Core che ha concluso per raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.

1 — L’ingegnere Giovanni Matarazzo, con ricorso depositato il 21 ottobre 1991, chiese
all’allora Pretore di Avellino che fosse ingiunto ad Arturo Sarno, nella qualità di
amministratore del condomino sito in Volturara , alla via Benevento, il pagamento di
lire 4.728.600 a compenso per l’opera prestata quale “collaudatore in corso d’opera” per
la ricostruzione dell’edificio condominiale, con le agevolazioni stabilite dalla legge
219/1981; emessa l’ingiunzione nei termini richiesti, il Sarno, agendo sia come
amministratore del condominio sia in proprio, propose opposizione, negando
l’insorgenza di qualunque rapporto d’opera professionale; eccepì comunque la non
debenza del compenso a cagione degli inadempimenti dell’ingiungente che non avrebbe
svolto adeguatamente il proprio incarico , non avendo rilevato le irregolarità costruttive
e le difformità rispetto al progetto; contestò altresì i metodi di calcolo della parcella. Nel
corso dell’opposizione venne concessa la provvisoria esecuzione del decreto, essendo
stato depositato il certificato di collaudo presso il Genio Civile di Benevento, emesso in
data 4 giugno 1991; trasferito per competenza il procedimento al Giudice di Pace di
Avellino , quel giudicante respinse l’opposizione con onere di spese sull’opponente.

2 — Deceduto nelle more Arturo Sarno, proposero appello i suoi eredi: Emilio; Rosa;
Antonia; Ersilia e Vincenzo che agirono anche come successori della moglie del
defunto, loro genitrice, Irene Raimo ed erede anch’essa del primo , riproponendo
impug-nativamente le tesi esposte nell’opposizione ; il Matarazzo produsse certificato di
ispezione e sopralluogo del 21 giugno 1988 a riprova dell’affidamento dell’incarico e
della accettazione da parte del committente.

3 — Il Tribunale di Avellino , pronunziando sentenza n. 811/2007, accolse il gravame

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

dei Sarno e revocò il decreto ingiuntivo, regolando di conseguenza le spese: il giudice
del gravame pervenne a tali conclusioni giudicando fondata sugli atti di causa la tesi dei
Sarno, secondo i quali il professionista, sarebbe receduto dall’incarico con lettera di
dimissioni dell’H giugno 1988 e quindi prima della visita di collaudo delle opere,

con la committenza, con il direttore dei lavori e l’impresa costruttrice , fissato per il 20
giugno 1988, non sarebbe stato finalizzato all’effettuazione del collaudo, bensì per
eseguire un sopralluogo che constatasse lo stato dei lavori al momento del suo recesso
dall’incarico; da ciò sarebbe derivato che la “visita di collaudo” menzionata nel
certificato di collaudo emesso circa tre anni dopo, riportata come avvenuta il 20 giugno
1988, non avrebbe avuto le caratteristiche di presa d’atto della collaudabilità delle opere;
per converso, la vera visita di collaudo, eseguita il giorno successivo, si sarebbe tenuta
senza la partecipazione dei contraddittori necessari (appunto: i committenti,
l’appaltatore ed il direttore dei lavori, non avvertiti del differimento di data) ed in un
momento in cui l’ingegnere aveva già dismesso la sua veste professionale; aggiunse il
Tribunale che, per altro verso, l’appellato non avrebbe dato prova di una specifica ed
ulteriore attività professionale espletata nel corso dell’anzidetto rapporto, tale da
giustificare le somme richieste in via monitoria.

4 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Matarazzo, sulla base di tre
motivi di annullamento; gli eredi Sarno non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo , sono denunciate: “violazione e falsa applicazione degli artt.
2,3 e 5 della legge Regionale Campania n. 9/1983; della legge n. 219/1981; della legge n.
64/1974; degli artt. 7 ed 8 della legge n. 1086/1971; degli artt. 2230, 2232, 2233, 2697,
2699 e 2700 cod. civ. in relazione all’art. 360 n.3 cod. civ.; violazione e falsa
applicazione dell’art. 115 e dell’art. 116 cpc e degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ. in
relazione all’art. 360 n.4 cpc”, assumendo parte ricorrente che il Tribunale , nel

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effettuata il 21 giugno successivo; rilevò in particolare che l’appuntamento concordato

rimarcare la non riconducibilità della visita di collaudo del 21 giugno 1988 al certificato
di collaudo del 4 giugno 1991, avrebbe innanzi tutto omesso di considerare la natura di
atto pubblico del certificato medesimo, reso obbligatorio dalla citata legge della Regione
Campania 9/1983 per gli interventi di ricostruzione post sisma del novembre del 1980:

descritta, sarebbe derivato che la descrizione di effettuato collaudo non avrebbe potuto
essere messa in discussione se non con la proposizione di una querela di falso ; sostiene
poi il ricorrente la sostanziale ininfluenza dell’atto di dimissioni sul diritto a percepire il
compenso , per la ragione che l’attività professionale era già stata compiuta a quella
data; denunzia infine che il giorno 20 giugno 1988 non vi sarebbe stata alcuna riunione
e che la stessa sarebbe stata spostata il giorno successivo e che in detta data sarebbe
stato presente Arturo Sarno, il quale però si sarebbe rifiutato di apporre la propria
sottoscrizione in calce al verbale delle operazioni compiute in quella occasione.
I.a – Da tali circostanze e considerazioni sarebbe emersa la prestazione dell’attività di

collaudatore in corso d’opera sia durante i lavori che a conclusione dell’appalto
I.b — Vengono formulati i seguenti quesiti di diritto a’ sensi dell’art. 366 bis cpc, all’epoca

vigente: ” Dica la ecc.ma Corte se il certificato di collaudo di cui all’art. 5 L reg. Campania n.
911983 in relazione all’art. 28 l.n. 6411974 ed agli artt. 7 ed 8 L 1086/1971, faccia fede fino a
querela di falso, a’ sensi degli arti. 2699 e 2700 nonché degli artt. 2230, 2232, 2233, 2697 cod. civ.
di quanto in esso dichiarato, essendo idoneo a dimostrare con efficacia probatoria privilegiata i fatti e le
prestazioni nello stesso contenuti, a prescindere dalla data di presentazione,. dica la Ecc.ma Corte se il
certificato di collaudo di cui all’art. 5 L reg. Campania n. 911983 in relazione all’art. 28 ZII.
6411974 ed agli artt. 7 ed 8 L 108611971, depositato dal collaudatore in corso d’opera, ove
confermato dalla disposta indagine tecnica d’ufficio, costituisca piena prova, ex arti. 115 e 116 19c ed
ex arti. 2230, 2232, 2233, 2697 cod. civ. della esecuzione della prestazione professionale di
collaudatore in corso d’opera, in quanto proveniente da pubblico ufficiale e presidiato da pubblica fede,
a’ sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.”

Aw(A)-€1,-,-a-h -Se

da tale caratteristica, ricavabile dalla lettura degli artt. 2,3 e 5 della legge regionale sopra

H — Con il secondo motivo sono denunziate nuovamente le violazioni come sopra
specificate — con l’aggiunta del riferimento agli artt. 2701, 2702 cod. civ.- sostenendosi
che, anche a non voler attribuire carattere di atto pubblico al certificato di collaudo,
tuttavia lo stesso, messo in relazione alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio

sufficiente a riscontrare l’effettuazione della prestazione di collaudatore in corso
d’opera.

II.a – Viene formulato il corrispondente quesito di diritto : ” (dica la Corte) se il certificato
di collaudo, in quanto atto rigorosamente previsto dall’art. 5 1. reg. Campania n. 9/1983 in relazi’one
all’art. 28 1. n. 64174 ed agli artt. 7 ed 8 L 1086/1971, ( depositato dal collaudatore in corso
d’opera al Genio Civile), ove confermato dall’indagine tecnica di ufficio di piena collaudabilità delle
opere , disposta per la natura scientifico-tecnica dell’attività di collaudo, sia idoneo a dimostrare
l’avvenuta prestazione professionale di collaudatore in corso d’opera a mente degli artt. 2230, 2232,
2233, 2697, 2701 e 2702 cod. civ.”
III — Con il terzo motivo viene denunziata l’omessa o la gravemente insufficiente
motivazione laddove il giudice dell’appello avrebbe mal interpretato le finalità del
sopralluogo del 20 giugno 1988, non considerando che nella certificazione di collaudo
del 4 giugno 1991 la visita in cantiere per il collaudo sarebbe invece correttamente
collocata il giorno successivo e sarebbe stato specificato che ad essa avrebbero
partecipato il progettista, calcolatore e direttore dei lavori; il legale rappresentante
dell’impresa costruttrice Arturo Sarno e la proprietaria , la moglie Irene Raimo oltre al
collaudatore; mette altresì in evidenza parte ricorrente che nella lettera di convocazione
per il 20 giugno ( asseritamente tenutasi il giorno successivo) la contestuale
comunicazione delle proprie dimissioni non assumeva alcuno specifico valore in ordine
alla non effettuazione del collaudo — od alla non partecipazione al medesimo-.
IV — I motivi sono logicamente connessi e vanno esaminati congiuntamente: gli stessi
sono fondati nei termini appresso esposti.

sulla collaudabilità dell’opera, quanto meno avrebbe rivestito valenza probatoria

IV.a — Va innanzi tutto ricordato che i Sarno, oltre a contestare in assoluto il
conferimento dell’incarico — tesi in seguito abbandonata- posero a base della loro
richiesta di accertamento della inesistenza di un diritto del Matarazzo a ricevere il
compenso , la incompiutezza dell’opera di collaudatore , in quanto il collaudo, per il

compiuto: la Corte territoriale accolse entrambe le tesi difensive sopra esposte ma sulla
base di una non compiuta analisi dei dati di causa, dai quali era emerso innanzi tutto che
il risultato che si richiedeva al collaudatore in corso di opera era la vigilanza sull’operato
dei soggetti involti nella costruzione di edifici in zona sismica , al fine di riscontrare
l’osservanza, da parte di essi, delle norme relative ( cfr. art. 5, commi 1 e 2 della legge
Regione Campania n. 9/1983): in sostanza dunque la Corte del merito non valutò, da
un lato, se alla data di formale cessazione dell’incarico, la sostanziale opera di controllo
di cui s’è detto si fosse esplicata; dall’altro, se la successiva visita in cantiere , a distanza
di pochi giorni dalle dimissioni in questione, non fosse da mettere in relazione alla
volontà di prorogatio dell’incarico dismesso volontariamente al fine di pervenire al
collaudo.

IV.a.1 – Da respingere perché logicamente non convincente è la diversa interpretazione
posta a base della sentenza , in ordine alla finalità di accertamento dei lavori svolti che la
suddetta visita avrebbe rivestito, atteso che tale approdo interpretativo non coglieva il
proprium della funzione svolta dal collaudatore in corso di opera che non era quella di
controllare che essi fossero svolti secondo il capitolato e rispettando le regole
urbanistiche bensì che le opere avessero tenuto conto, anche nei particolari esecutivi ( v.
art. 5, comma primo, ultima parte, legge reg. Campania 9/1983), delle norme
antisismiche, così che il positivo accertamento su tali punti, avrebbe di per sé costituito
adempimento dell’opera professionale commessa al collaudatore.

IV.a.2 – Del pari privo di sostanziale apparato argomentativo appare essere l’inciso —
che nella costruzione logica della gravata decisione appare assurgere ad autonoma ratio

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tempo e le modalità di svolgimento della visita di verifica, non si sarebbe potuto dire

decidendi — secondo il quale il Matarazzo non avrebbe comunque provato di aver svolto
una “specifica ed ulteriore attività professionale”, tale da giustificare l’emissione della
parcella posta a base del ricorso monitorio : ciò in quanto tale approdo interpretativo
sarebbe stato giustificato solo se tale attività fosse stata esposta nel ricorso monitorio

vigilanza descritte nell’art. 5 legge reg 9/1983 sopra indicata.

IV.a.3

Del pari carente di compiuta analisi dei dati di causa appare la pretermissione,

da parte della Corte territoriale, dell’analisi delle conclusioni alle quali pervenne il
consulente tecnico di ufficio nel valutare la positiva corrispondenza dell’opera eseguita
alle regole e disposizioni antisismiche, atteso che dette conclusioni avrebbero costituito
il riscontro oggettivo del positivo espletamento dell’opera del collaudatore, come
esposta nel certificato di collaudo , rendendo quindi irrilevante — ai fini della
maturazione al diritto al compenso- la verifica delle esatte circostanze in cui la visita di
collaudo si sarebbe svolta.
V- La sentenza va dunque cassata in relazione ai profili sopra indicati e la causa va
rinviata per nuova valutazione al Tribunale di Avellino, in persona di diverso
magistrato, che statuirà anche sulla ripartizione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa in ordine ai profili accolti e
rinvia al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per la disciplina
delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

quale fonte di specifica richiesta di corrispettivo, in quanto esulante da quelle di

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