Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1630 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26013-2015 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.L., + ALTRI OMESSI

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 427 del 2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;

udito l’Avvocato Mandolesi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso proposto il 27 gennaio 2015 davanti alla Corte d’appello di Perugia, i ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, intrapreso nel 2005 e definito negativamente per gli attori con sentenza del 27 gennaio 2014. Il giudizio presupposto verteva sull’accertamento del diritto dei ricorrenti al reinquadramento nei gradi del nuovo ruolo di ispettore dell’Arma del carabinieri in conseguenza del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, che aveva riformato i ruoli, il reclutamento, lo stato e l’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri. Con Decreto del 23 febbraio 2015 il consigliere delegato della Corte di Perugia accoglieva le domande, riconoscendo a ciascuno dei ricorrenti l’indennizzo di Euro 3.000,00 per un periodo di sei anni di durata stimata non ragionevole. Avverso tale decreto proponeva opposizione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, opposizione che veniva rigettata dal collegio della Corte d’Appello di Perugia con Decreto del 24 luglio 2015, n. 427/2015. La Corte di Perugia, in particolare, negava che vi fosse prova della consapevolezza, in capo ai ricorrenti, dell’inconsistenza della loro azione giudiziaria spiegata davanti al TAR Lazio, azione, del resto, culminata in una pronuncia di inammissibilità, e non di manifesta infondatezza per inconfigurabilità di posizioni di interesse legittimo tutelabili, e senza che ci fosse stata condanna per proposizione di lite temeraria, nè condanna alle spese secondo soccombenza. La Corte di Perugia evidenziava pure come fossero state proposte istanze di prelievo in data 7 giugno 2007 e 25 marzo 2010, il che rendeva interamente proponibile la domanda di equa riparazione per l’intera durata non ragionevole del giudizio presupposto.

Ha proposto ricorso articolato in due motivi il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre gli intimati S.L. ed altri resistono con controricorso. Il ricorrente Ministero ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

1.1. controricorrenti eccepiscono pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto con esso viene chiesta nell’epigrafe la “cassazione del decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 358/2015 depositato in data 23.2.2015”, ovvero del provvedimento reso dal magistrato della Corte d’Appello a tal fine designato, e non quindi del decreto del 24 luglio 2015, n. 427/2015 poi reso in sede di opposizione dal collegio della Corte d’Appello di Perugia. L’eccezione di inammissibilità va disattesa, in quanto il ricorso ha elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la decisione oggetto di gravame, in quanto nella parte in fatto dell’atto di gravame si espone dell’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 – ter e del suo esito, consistente nel rigetto della deduzione di temerarietà della lite e di improcedibilità della domanda, e si conclude “avverso la predetta decisione con il presente atto si propone ricorso” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 138 del 08/01/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 15603 del 10/12/2001).

2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, stante l’insussistenza di paterna d’animo in capo ai ricorrenti per la palese infondatezza e temerarietà del ricorso al TAR Lazio, vertendo esso su questione già oggetto di vaglio di infondatezza del dubbio di incostituzionalità in seguito a Corte Cost. n. 189/1999 e conseguentemente superata dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, come spiegato dallo stesso TAR Lazio nella sentenza n. 982/2014.

Il secondo motivo di ricorso deduce l’erronea e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, in quanto, avendo la Corte di Perugia preso atto dell’istanza di prelievo del 2007, la domanda di riparazione avrebbe dovuto comunque essere dichiarata improponibile per tutto il lasso temporale antecedente a tale anno.

3. E’ pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, che si rivela infondato. La Corte di Perugia ha accertato che fossero state proposte due istanze di prelievo, una in data 7 giugno 2007 e l’altra in data 25 marzo 2010, ed ha così concluso che la domanda di equa riparazione fosse interamente proponibile per l’intera durata non ragionevole del giudizio presupposto. Tale conclusione è conforme con l’orientamento espresso in argomento da questa Corte.

Il quadro normativo di riferimento contempla: a) il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, – in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, secondo cui: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 – ter, lett. b)”; b) le modifiche apportate in sede di conversione in legge all’art. 54, per cui: “al comma 2, dopo le parole “art. 2, comma 1” sono inserite le seguenti: “della L. 24 marzo 2001, n. 89” e le parole “nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 – ter, lett. b” sono soppresse”; c) il testo definitivo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito in legge dalla legge n. 133 del 2008, per cui: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; d) il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, dell’Allegato 4, – in vigore dal 16 settembre 2010 -, che ha stabilito che, al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, “le parole “un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “l’istanza di prelievo di cui all’art. 81 codice del processo amministrativo, comma 1, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; e) ancora successivamente, il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, il quale ha disposto che: “al comma 23, le parole “art. 81, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “71, comma 2″”, f) la disposizione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, – in vigore dal 16 settembre 2010, del seguente testuale tenore: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71 codice del processo amministrativo, comma 2, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; g) per effetto delle modificazioni introdotte dalla L. n. 208 del 2015 nel testo della L. n. 89 del 2001 (art. 6, comma 2 – ter, introdotto dalla L. del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016), “il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, dell’allegato 4, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’art. 2, comma 2 – bis”.

In base a questo quadro normativo, è stato chiarito come, in base al principio tempus regit actum: 1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; 2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – lo stesso D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71 codice del processo amministrativo, comma 2, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”; 3) la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 – ter, si applica ai soli giudizi amministrativi per i quali il termine di ragionevole durata sia violato alla data del 31 ottobre 2016 (Cass. sez. 6 – 2, Sentenza n. 16404 del 05/08/2016).

Nel caso in esame, la disposizione deve essere applicata nella formulazione di cui sub 2), trattandosi di domanda di equa riparazione proposta dopo il 16 settembre 2010. Tuttavia, è stato già chiarito come il fatto che ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, dell’allegato 4, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima non significa che detta istanza costituisca il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, una volta proposta l’istanza, la domanda stessa è proponibile senz’alcuna limitazione sia per il periodo anteriore che per quello successivo. Accertatane la presentazione nel giudizio presupposto, l’istanza di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, e, ai fini del computo della durata ragionevole, occorre aver riguardo all’intera durata del processo e non solo a quella successiva all’istanza predetta (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 13554 del 01/07/2016).

4. Anche il primo motivo di ricorso è infondato.

Va considerato come il Ministero ricorrente abbia formulato la sua prima censura attraverso il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, per insussistenza del paterna d’animo in capo ai ricorrenti, stante la palese infondatezza e temerarietà del ricorso al TAR. Ora, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è questione esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti riscritti dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012.

Questa Corte (già nella disciplina anteriore all’introduzione del vigente della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 – quinquies, lett. a) ha, invero, più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il paterna d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa è da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell’instaurazione del giudizio, ma anche per il periodo comunque conseguente alla consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese che sia sopravvenuta dopo che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole. Si è così osservato come se una domanda viene proposta prospettando l’illegittimità costituzionale della disciplina applicabile e se tale prospettazione viene disattesa da parte del giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronuncia non ha determinato un paterna d’animo suscettibile di indennizzo, appare del tutto plausibile e ragionevole, e non contrastante con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine alla consapevolezza, da parte di chi agisce in equa riparazione, dell’infondatezza della propria pretesa nel giudizio presupposto.

Ora, il Ministero dell’Economia e delle Finanze sollecita in questa sede una verifica sotto il profilo della consapevolezza dell’infondatezza della pretesa azionata nel 2005 davanti al TAR Lazio, relativa alla portata applicativa ed alla prospettata illegittimità della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 198 del 1995, in ordine al diverso trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate alla luce delle pronunce già rese dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato a tutela della sfera di discrezionalità riservata al legislatore nell’operare le modifiche all’assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, nella specie afferenti all’inquadramento del personale delle Forze armate e di polizia (facendosi particolare riferimento all’ordinanza n. 189 del 25 maggio 1999, che aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, artt. 12 e 46, lett. a, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 76 e 97 Cost.).

La Corte d’Appello di Perugia, giudice dell’opposizione, ha tuttavia espressamente negato che l’indicata giurisprudenza costituzionale ed amministrativa comprovasse la consapevolezza in capo ai ricorrenti che la pretesa azionata nel giudizio presupposto fosse manifestamente infondata e insuscettibile, in quanto tale, di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite della ragionevole durata. In particolare, la Corte d’Appello ha concluso negativamente tale verifica di consapevolezza della manifesta infondatezza del pretesa oggetto del giudizio presupposto, considerando che la domanda fosse stata ivi dichiarata inammissibile per mancata impugnazione dei provvedimenti asseritamente lesivi (e dunque per ragioni prescindenti da quelle alla base degli invocati precedenti costituzionali ed amministrativi), e che i ricorrenti non erano stati neppure condannati alle spese di lite (e tanto meno per responsabilità aggravata), pervenendosi, anzi, ad una compensazione per giusti motivi delle spese stesse. In tal modo, il giudice del procedimento di equa riparazione ha congruamente operato la propria autonoma valutazione della temerarietà della lite, circostanza che deve essere provata dall’Amministrazione resistente e che è comunque indipendente dall’esito del processo presupposto (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 9100 del 05/05/2016).

4. Conseguentemente, il ricorso va rigettato e le spese vanno regolate secondo soccombenza, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi, per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA