Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1630 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. III, 19/01/2022, (ud. 15/09/2021, dep. 19/01/2022), n.1630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 35663 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del funzionario, rappresentante per procura,

V.M.V. rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al

ricorso, dagli avvocati Andrea Zoppini, (C.F.: ZPP NDR 65P15 H501F)

e Vincenzo Di Vilio, (C.F.: DVL VCN 78M05 F839T);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona dei

funzionari rappresentanti N.L., e P.G.,

rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al

controricorso, dall’avvocato Benito Perrone, (C.F.: PRR BNT 36E01

F842T);

– controricorrente-

nonché

DEMETRA ENERGY S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

A.A.S., (c.f.: (OMISSIS)), titolare dell’omonima

AZIENDA AGRICOLA (P.I.: (OMISSIS));

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n.

2229/2018, pubblicata in data 12 ottobre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

15 settembre 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del

sostituto procuratore generale Dott. Mauro Vitiello;

uditi, alla pubblica udienza del 15 settembre 2021;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Vitiello Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso, riportandosi alle sue conclusioni scritte;

l’avvocato delegato dell’avvocato Andrea Zoppini, per la società

ricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Demetra Energy S.r.l. ha pignorato i crediti vantati dal suo debitore A.A.S. (titolare dell’omonima azienda agricola) nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.. Quest’ultimo ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo, facendo presente che i crediti pignorati erano stati ceduti dall’ A.A. alla Banca Popolare di Sondrio S.p.A. con atto stipulato e notificato in data anteriore al pignoramento.

Il giudice dell’esecuzione, ritenendo opponibile la cessione al creditore procedente, ha rigettato l’istanza di assegnazione.

La società creditrice Demetra Energy S.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposta GSE S.p.A. ha chiamato in causa la cessionaria Banca Popolare di Sondrio S.p.A., per essere manlevata in caso di accoglimento dell’opposizione.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Verona, che ha dichiarato non opponibile alla società procedente la cessione ed ha assegnato a quest’ultima la somma di Euro 79.656,08, oltre accessori, rigettando la domanda di manleva della società terza pignorata nei confronti della Banca Popolare di Sondrio S.p.A..

Ricorre GSE S.p.A., sulla base di quattro motivi.

Ha presentato controricorso la Banca Popolare di Sondrio S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva nella presente sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Il ricorso è stato quindi chiamato per l’odierna udienza pubblica di discussione del 15 settembre 2021, non tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, comma 1 e 2.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso, proposto dalla società ricorrente a mezzo di procuratore speciale.

In caso di proposizione del ricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).

Nella specie, la società ricorrente, Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario (Direttore della Direzione Affari Legali e Societari) V.V.M., che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di procura a rogito del notaio B. di Roma (rep. 26345; racc. 12716) e che, in tale qualità, ha sottoscritto il mandato difensivo in favore degli avvocati Andrea Zoppini e Vincenzo Di Vilio.

L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio: il documento, non indicato tra quelli prodotti nell’indice in calce al ricorso, non è stato comunque rinvenuto in atti, nonostante le ricerche effettuate dalla Corte nel fascicolo.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Considerato che la società controricorrente ha espressamente aderito alle ragioni espresse dalla ricorrente nei primi due motivi del ricorso, a favore della cassazione della decisione impugnata, contestando solo il terzo motivo, che peraltro pone una questione relativa alla domanda di manleva, subordinata rispetto a quelle oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, la Corte – anche in considerazione delle ragioni della presente decisione – ritiene sussistere motivi sufficienti a giustificare l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

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