Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 163 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 09/01/2020), n.163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 473-2018 proposto da:

P.F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

DISCEPOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA CASA DI CURA PRIVATA (OMISSIS) SRL;

– intimata –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 115/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 23 marzo – 6 luglio 2017 n. 115 la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva respinto la domanda proposta da P.F.V. nei confronti della società CASA DI CURA PRIVATA (OMISSIS) Srl – riassunta nel corso del giudizio di appello nei confronti del curatore del fallimento della società – per l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo febbraio 1992-aprile 2009; dichiarava improcedibile l’appello incidentale dell’INPS per il pagamento dei contributi;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale qualificava i contratti di lavoro stipulati tra le parti come rapporto d’opera libero professionale.

Osservava che la prestazione continuativa della collaborazione per diciotto anni non determinava l’automatico riconoscimento della natura subordinata del rapporto in mancanza di ulteriori elementi dimostrativi del concreto e stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e della sua sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, soprattutto ove, come nella fattispecie di causa, la volontà delle parti fosse stata espressa in direzione opposta e la collaborazione si fosse tradotta nel godimento di reciproci benefici: per la società il poter fare affidamento sulla presenza del P. e dei suoi pazienti presso il nosocomio, per il medico il ricevere un corrispettivo economico costante, incrementabile con la sua attività e con possibilità di altri impegni lavorativi.

I testi che avevano riferito del rispetto di turni predisposti e di direttive interne di organizzazione nonchè della regolamentazione delle ferie e delle assenze non avevano fornito dati concreti al fine di inquadrare il rapporto come di lavoro subordinato.

Occorreva considerare la particolarità della professione di medico ginecologo svolta dal P. e la necessità di far fronte a possibili urgenze: era dunque normale, pur nell’ambito di un rapporto di libera attività professionale, che il P., utilizzando la struttura della società, dovesse comunicare la propria presenza sia avvertendo quando aveva la necessità di assentarsi sia attraverso il badge, utile peraltro nella determinazione del compenso (che poteva incrementarsi ed aveva come base l’importo di Euro 2.800 mensili).

Era rilevante ad inquadrare il rapporto come di lavoro autonomo la circostanza che il P. fosse libero di autodeterminarsi, potendosi assentare senza che nessuno potesse negarglielo; nè appariva decisivo il dato secondo cui egli per un certo periodo poteva effettuare solo alcuni tipi di operazioni. Rientrava nella libera determinazione delle parti del contratto d’opera professionale prevedere che la prestazione riguardasse ambiti definiti.

Di particolare rilievo era quanto conformemente affermato dai testi M., D., S., PA. e D.P., secondo cui il ricorrente, al pari degli altri medici nella sua condizione, poteva espletare presso la casa di cura privata attività ambulatoriale con compensi da lui liberamente determinati ed a lui direttamente corrisposti.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso P.F.V., articolato in due motivi, cui l’intimato FALLIMENTO DELLA CASA DI CURA PRIVATA (OMISSIS) srl non ha opposto difese; l’INPS ha depositato procura alle liti;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere la Corte territoriale affermato che la qualificazione del rapporto formalizzata nel contratto aveva trovato conferma nella attività istruttoria.

Il ricorrente ha assunto che esistevano chiari elementi dimostrativi della subordinazione, anche di natura documentale, quali: la reiterazione per diciotto anni continuativi di identici contratti di lavoro ed il necessario utilizzo del badge (che non era finalizzato a determinare il compenso, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata in mancanza di ogni allegazione di controparte).

Inoltre egli doveva svolgere l’attività secondo le indicazioni della struttura ed, infatti, gli erano preclusi alcuni tipi di operazioni, anche sulle sue pazienti. La corte territoriale sul punto affermava che le parti del contratto d’opera professionale potevano liberamente concordare che l’opera riguardasse ambiti delineati; tuttavia secondo il contratto stipulato egli avrebbe potuto svolgere il suo incarico in assoluta autonomia quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dei servizi sanitari.

Nessun rischio economico cadeva a suo carico, in quanto egli percepiva una retribuzione mensile fissa (Euro 2.800); erroneamente il giudice dell’appello affermava che il compenso poteva incrementarsi giacchè non vi era alcun incremento dello stipendio se non per lo svolgimento di lavoro straordinario.

La Corte d’Appello non aveva dato rilievo al fatto: che il lavoro si svolgesse secondo orari predeterminati ed articolati in turni stabiliti dalla Casa di Cura; che le prestazioni venissero rese secondo un orario che egli era obbligato a rispettare; che in caso di indisponibilità era tenuto ad avvertire preventivamente il responsabile sanitario; che non aveva assunto alcun rischio economico; che era sottoposto all’attività di vigilanza e controllo dei responsabili sanitari; che doveva avvertire preventivamente il responsabile del servizio se fosse stato impossibilitato a recarsi al lavoro.

Nel rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di prestazione di alto grado professionale non sussisteva il necessario espletamento in via continuativa del potere direttivo.

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per avere affermato che era rilevante ad inquadrare il rapporto come autonomo la circostanza che egli fosse libero di autodeterminarsi, potendosi assentare senza che nessuno potesse negarglielo. Ha dedotto che tale circostanza non risultava in causa: egli era strutturato nel reparto di ginecologia ed era tenuto ad essere presente anche durante le festività. In caso di assenza egli doveva preventivamente avvisare, fornendo giustificazioni ed ottenendo il relativo assenso. La circostanza indicata dalla Corte di merito non era stata sostenuta dalla controparte e non era emersa dalle prove testimoniali (testi S., D.P., M.). La motivazione su tale punto decisivo era inesistente, poichè non indicava gli elementi dai quali il giudice dell’appello aveva tratto il suo convincimento.

Ugualmente la Corte di merito errava nell’affermare che lo svolgimento dell’attività ambulatoriale era significativo della intercorrenza di un rapporto di lavoro libero – professionale.

Dalle prove per testi non emergeva che egli fosse libero nella gestione del lavoro da effettuare: si evinceva da tutte le testimonianze che la Casa di Cura aveva permesso l’attività di ambulatorio per acquisire la sua clientela; l’ambulatorio era gestito su direttive della clinica, che tratteneva il 30% del compenso (testi D.P., PA., S., D., M., DE.LU.).

Vi era un contrasto tra le oggettive dichiarazioni testimoniali e le valutazioni espresse nella sentenza impugnata e ciò determinava la omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

che, invero, per costante giurisprudenza di questa Corte la violazione dell’art. 2094 c.c. è denunziabile in questa sede di legittimità soltanto ove il giudice del merito abbia assunto a fondamento della decisione criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato non corretti; per contro il giudizio espresso sulla ricorrenza o meno nel caso concreto di detti indici, all’esito della valutazione delle istanze istruttorie, costituisce accertamento di fatto, sindacabile in questa sede di legittimità nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 01/03/2018, n. 4884; Cass., n. 17009 del 2017; Cass., Sez. 6, n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999).

Nella fattispecie di causa con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente, pur formalmente deducendo la violazione di norme, nella sostanza censura la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata nella sentenza impugnata in ordine alla sua sottoposizione al potere organizzativo e direttivo della controparte ed alla sussistenza degli indici sussidiari della subordinazione, contrapponendovi conclusioni opposte e corrispondenti alla proprie aspettative. Nella sostanza, dunque, il motivo devolve a questa Corte una non-consentita rivalutazione del merito.

La censura introdotta, con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione incontra in limine la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, per il giudizio conforme in fatto espresso nei due gradi di merito. Nè, comunque, il motivo si sottrarrebbe ai rilievi già svolti quanto alla impossibilità di impugnare nella sede di legittimità le valutazioni di fatto compiute nella sentenza impugnata contrapponendovi diverse considerazioni basate sui medesimi fatti esaminati;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione del curatore del fallimento e la sostanziale assenza di attività difensiva dell’INPS;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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