Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16299 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8900/2018 R.G. proposto da:

D.Y., rappresentato e difeso dall’Avv. Fascia Antonio, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia depositato il 2 marzo

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2020

dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che D.Y., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del 2 marzo 2018, con cui il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 13, (recte: del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, , introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46), per contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost., sostenendo che l’esclusione dell’appellabilità dei provvedimenti in materia di protezione internazionale comporta una disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti che chiedano giustizia, pregiudicando l’esercizio del diritto di difesa ed impedendo la correzione di eventuali errori od omissioni in cui sia incorso il giudice di primo grado;

che il motivo è infondato;

che la questione di legittimità costituzionale, oltre a risultare irrilevante, non avendo il ricorrente proposto appello ma ricorso per cassazione, è stata infatti già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, in virtù del rilievo che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, oltre a risultare privo di copertura costituzionale, non trova applicazione generalizzata neppure nell’ambito del procedimento di cognizione ordinaria, in riferimento al quale è prevista una pluralità di eccezioni, e può comunque essere derogato dal legislatore per soddisfare specifiche esigenze, quale quella di celerità sottesa alla disciplina dei procedimenti in materia di protezione internazionale;

che l’inerenza di tale materia a diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, non consente di ritenere che la soppressione dell’appello si traduca automaticamente in una violazione del diritto di difesa, avuto riguardo alle particolari caratteristiche dei procedimenti in questione, preceduti da una fase amministrativa nell’ambito della quale il richiedente è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni, attraverso il colloquio dinanzi alla commissione territoriale (cfr. per tutte Cass., Sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27700; 5/07/2018, n. 17717);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e) e g), e art. 14, lett. c), e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria, ha ricondotto la migrazione a motivazioni economiche, senza tener conto dell’effettività del rischio derivante dalle minacce rivoltegli dallo zio paterno, fondate su contrasti patrimoniali, dell’incapacità delle autorità gambiane di offrire tutela, a causa della corruzione dei funzionari, dell’appartenenza di esso ricorrente al partito politico di opposizione e delle gravi violazioni dei diritti umani in atto nel Gambia, nonchè dell’attività di piastrellista da lui svolta, idonea ad assicurargli l’integrazione in Italia;

che il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile;

che il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria trova infatti giustificazione nella ritenuta inattendibilità della vicenda personale riferita dal ricorrente, della quale il Tribunale ha rilevato la genericità e la scarsa credibilità, ponendo in risalto l’assenza di dettagli e l’incertezza sussistente in ordine alla cronologia dei fatti narrati, non chiarita dal ricorrente neppure a seguito delle precise contestazioni mossegli nel corso del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale competente;

che il predetto apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; 5/02/2019, n. 3340), non risulta nella specie validamente censurato, essendosi il ricorrente limitato a far valere l’omessa considerazione di circostanze oggettive inerenti alla situazione generale del Paese di origine, senza considerare che il mancato superamento del vaglio di credibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal richiedente, alla stregua dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, esclude la necessità di procedere ad approfondimenti istruttori ufficiosi, anche in ordine alla predetta situazione (cfr. Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 30/10/2018, n. 27503);

che, nell’evidenziare il rischio di persecuzione derivante dalla sua appartenenza politica, il ricorrente fa valere una circostanza di fatto non menzionata nel decreto impugnato, lamentandone l’omessa considerazione, senza tuttavia precisare in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la stessa sia stata dedotta, con la conseguenza che la censura deve considerarsi carente di specificità;

che, nel dolersi dell’omessa valutazione delle gravi violazioni di diritti umani in atto nel Gambia e delle possibilità d’integrazione in Italia ricollegabili alla sua specializzazione professionale, il ricorrente fa infine valere circostanze non rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

che è pur vero, infatti, che l’applicazione di tale misura postula una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 23/02/2018, n. 4455);

che, nell’ambito della predetta valutazione, la situazione generale del Paese di origine può assumere peraltro rilievo esclusivamente in relazione alla sua incidenza sulla vita privata e familiare del richiedente, quale riflesso di una condizione di vulnerabilità personale da lui vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, prendendosi altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (cfr. Cass., Sez. I, 3/04/ 2019, n. 9304; Cass., Sez. VI, 7/02/2019, n. 3681);

che l’integrazione sociale e lavorativa nel territorio nazionale dev’essere a sua volta valutata sulla base non già di mere potenzialità astrattamente ricollegabili a contatti intrapresi con altre persone o alla propria formazione culturale o professionale, ma delle relazioni personali e familiari effettivamente instaurate e della situazione occupazionale concretamente raggiunta in Italia, quali indici dell’avvenuto radicamento del richiedente nel tessuto sociale del Paese di accoglienza;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par- te del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA