Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16299 del 30/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 17/05/2017, dep.30/06/2017), n. 16299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13909-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA
1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE CACI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE COLOMBO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1741/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata
il 27/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che il controricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8;
ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle entrate, che è stata radicata prima del 31 dicembre 2016 nonchè pendente a quella data e che non rientra tra quelle escluse dal comma 4 della disposizione legislativa medesima.
PQM
sospende il giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017