Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16299 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17095/2010 proposto da:

E.A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato

SORRENTINO Federico, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ONIDA VALERIO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO di MILANO, QUESTORE di MILANO UFFICIO IMMIGRAZIONE, GIUDICE

DI PACE MILANO AFFARI IMMIGRAZIONE;

– intimati –

avverso il provvedimento n. R.G. 32257/2010 del GIUDICE DI PACE di

MILANO, depositata il 04/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Onida Valerio, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

conclude come da relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuta la nullità della notifica del ricorso al Prefetto di Milano, eseguita presso l’Avvocatura dello Stato anzichè presso l’ufficio del Prefetto stesso (Cass. Sez. Un. 118/2000 e successive conformi).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto di Milano presso il suo ufficio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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