Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16299 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

MERCALLI 46, presso lo studio dell’avvocato BOSCHI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BLANDO GANDOLFO, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ MOLINO e PASTIFICIO GAETANO e GIUSEPPE FARINELLA S.N.C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COSTANTINO

FRANCESCO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/03/2006 R.G.N. 860/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato FRANCESCO COSTANTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Termini Imerese, depositato in data 5.2.2001, N.G., premesso di aver lavorato alle dipendenze della “Molino e Pastificio Gaetano e Giuseppe Farinella s.n.c”, chiedeva la condanna della societa’ predetta alla corresponsione delle differenze retributive reclamate.

Con sentenza in data 10.2.2003 il Tribunale adito, nella contumacia della societa’ convenuta, accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la societa’ predetta deducendo la nullita’ del giudizio per irregolare notifica del ricorso di primo grado, nonche’ la infondatezza nel merito della proposta azionata.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 26.1.2006, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullita’ della sentenza emessa dal giudice di primo grado e rimetteva le parti dinanzi allo stesso.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione N. G. con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso la societa’ intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col predetto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 138 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto la nullita’ della notifica eseguita ai sensi del terzo comma dell’art. 145 c.p.c. al legale rappresentante della societa’ presso l’abitazione dello stesso e non presso la sede della societa’, assumendo che, poiche’ nel ricorso introduttivo non erano indicate le generalita’ del legale rappresentante, appurata l’impossibilita’ di notifica presso la sede legale, la stessa avrebbe dovuto essere effettuata esclusivamente nelle forme dell’art. 140 c.p.c..

Osserva per contro il ricorrente che, in virtu’ del principio di immedesimazione organica, la notifica al legale rappresentante della societa’ operata a mani proprie deve ritenersi validamente effettuata ovunque sia stato trovato il destinatario nell’ambito territoriale della circoscrizione dell’Ufficio Giudiziario cui l’ufficiale notificatore e’ addetto.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c. la societa’ intimata ha eccepito sotto diversi profili la inammissibilita’ del proposto gravame.

Tale eccezione, la cui trattazione si appalesa preliminare rispetto alla trattazione del ricorso, non puo’ trovare accoglimento.

Ed invero, in ordine alla ritenuta inconferenza del primo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. per avere il ricorrente fatto riferimento alla notifica ad enti collettivi privi di personalita’ giuridica, mentre la societa’ intimata aveva una propria e precipua personalita’ giuridica, osserva innanzi tutto il Collegio che la societa’ in nome collettivo e’ in realta’ sprovvista di personalita’ giuridica, ancorche’ costituisca un autonomo centro di interessi e di situazioni giuridiche in virtu’ della capacita’ negoziale e processuale che l’art. 2266 c.c. attribuisce alla stessa; e pertanto deve ritenersi corretta la formulazione del quesito di diritto. A cio’ deve aggiungersi che comunque la disciplina dettata dal primo comma dell’art. 145 c.p.c. per la notificazione alle persone giuridiche si applica, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, anche alle notificazioni alle societa’ non aventi personalita’ giuridica; e pertanto la dedotta erronea formulazione del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c. sarebbe comunque del tutto irrilevante, stante la identita’ della disciplina, in tema di notifiche, per quel che riguarda sia le persone giuridiche che le societa’ prive di personalita’ giuridica.

Non merita parimenti accoglimento l’ulteriore profilo della dedotta inammissibilita’, per avere il ricorrente fatto riferimento nel predetto quesito alla sede “ufficiale” della societa’ destinataria dell’atto, sebbene nel nostro ordinamento non esista il concetto di sede “ufficiale”; trattasi invero di mera improprieta’ terminologica, per come emerge dal contenuto del ricorso nel quale viene posta in evidenza l’impossibilita’ dell’ufficiale giudiziario di eseguire la notifica in parola presso la sede “legale”, improprieta’ che non assume alcuna incidenza sulla intelligibilita’ del quesito, che ha inteso chiaramente far riferimento alla sede “legale” della societa’.

Va altresi’ rigettata la sollevata eccezione in relazione agli ulteriori profili, laddove l’intimata ha rilevato la inconferenza del terzo e quarto quesito sotto il profilo che gli stessi, facendo riferimento alla ritenuta sanatoria della notificazione ai sensi del terzo comma dell’art. 156 c.p.c. per avere l’atto raggiunto lo scopo cui era destinato, avevano in definitiva introdotto un tema del tutto nuovo, avulso dalla illustrazione dei motivi di fatto e di diritto esposti dallo stesso ricorrente, ed estraneo al thema decidendum.

Il rilievo e’ in realta’ infondato ove si osservi che il ricorrente, nella parte espositiva, aveva osservato che la “eventuale nullita’” del ricorso era “sanata per l’effetto del raggiungimento del suo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., 3 comma”: deve pertanto escludersi che il quesito in parola sia inconferente rispetto al contenuto del ricorso.

Posto cio’, osserva il Collegio che il ricorso e’ fondato.

Va in proposito evidenziato che, come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU., 4.6.2002 n. 8091) il procedimento di notificazione degli atti alle persone giuridiche (ed ai soggetti non aventi personalita’ giuridica, fra i quali rientra appunto l’odierna intimata), regolato dall’art. 145 c.p.c. nel testo qui applicabile ratione temporis, si caratterizza per la previsione di una precisa sequenza, da seguirsi evidentemente ai fini della validita’ stessa del relativo procedimento.

In primo luogo, la notificazione deve essere effettuata presso la sede sociale (legale o effettiva) mediante consegna dell’atto al rappresentante o a persona incaricata di ricevere le notificazioni;

nel caso in cui la stessa non vada a buon fine, la notifica va fatta al soggetto che ne ha la rappresentanza, osservandosi le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..

Cio’ posto, va osservato che la notifica a mani proprie del legale rappresentante della societa’ deve considerarsi in ogni caso validamente effettuata: in virtu’, per un verso, del principio – di ordine generale, fissato nell’art. 138 c.p.c. – circa la validita’ della notifica a mani proprie del destinatario, ovunque sia trovato;

e, per altro verso, del principio di immedesimazione organica tra la societa’ e le persone che la rappresentano o ne realizzano esecutivamente le finalita’ (ex plurimis, Cass. sez. 1^, 21.1.1993 n. 704; Cass. sez. trib., 22.8.2002 n. 12373: Cass. sez. 3^, 29.1.2005 n. 26044).

In forza di tale principio, la notifica al legale rappresentante della societa’ determina la legale conoscenza, in capo a detto ente, dell’atto notificato (Cass. sez. 2^, 28.2.2007 n. 4785); e nel caso di specie il legale rappresentante della societa’, al quale l’atto in parola era stato personalmente notificato, si e’ costituito, in tale qualita’, nel presente giudizio di cassazione, non negando di avere avuto la qualifica suddetta al momento della notifica in questione.

Al riguardo va infine rilevato che la notificazione quand’anche irrituale, perche’ effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, non e’ comunque di per se stessa sanzionata da nullita’:

conseguenza che l’art. 160 c.p.c. prevede soltanto per la violazione delle regole circa la persona cui l’atto deve essere consegnato (Cass. sez. 2^, 28.2.2007 n. 4785).

Si impone pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di gravame, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, la quale si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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