Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16299 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. un., 10/06/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 10/06/2021), n.16299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30171/2020 proposto da:
M.R., R.S., M.D., M.M.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo
studio dell’avvocato NATALIA PAOLETTI, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati RAFFAELLA RAMPAZZO, ed ANGELO DI LORENZO;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI CAMPONOGARA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO
BIANCHINI, e FRANCESCA BUSETTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5812/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 05/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona
dell’Avvocato Generale SALZANO F., il quale chiede che le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare inammissibile il
ricorso.
Fatto
RILEVATO
che il contenzioso ha riguardato una vicenda espropriativa su un’area situata nel centro storico del Comune di Camponogara, di proprietà di M.R., M.M., M.D. e R.S., per la realizzazione di un’area adibita a verde pubblico attrezzato;
che il Comune ne disponeva l’acquisizione, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, con Delib. 12 dicembre 2016, n. 74, che, su ricorso dei proprietari, era annullata dal Tar Veneto, con sentenza n. 1202 del 28 dicembre 2017, che ne rilevava il difetto motivazionale, in ordine alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificavano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi dei privati;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5812 del 5 ottobre 2020, ritenendo legittima la Delib. impugnata, accoglieva il gravame del Comune di Camponogara e rigettava il ricorso proposto dai proprietari in primo grado;
che avverso questa sentenza i signori M. e la signora R. hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito il Comune di Camponogara;
che i ricorrenti hanno proposto rituale atto di rinuncia al ricorso, notificato al Comune di Camponogara in data 27 aprile 2021;
che il giudizio è dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con condanna alle spese dei ricorrenti che vi hanno dato causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 5000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021