Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16299 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27242-2013 proposto da:

VESTA FINANCE SRL (OMISSIS) in persona del suo Consigliere Delegato

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5,

presso lo studio dell’avvocato FABIO VERONI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale del Dott. Notaio ELIO BERGAMO in

ROMA il 25/2/2014, rep. n. 8789;

– ricorrente –

contro

COMUNE PALERMO in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore L.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOSUE’ BORSI, 4, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

ESPOSITO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA IMPINNA

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.C., C.D., C.G., C.G.,

C.G., C.A.M., C.D.M.,

P.M.L., C.L.A., C.R.A.,

C.S., FALLIMENTO FARSURA COSTRUZIONI SPA, FALLIMENTO

FERRATELLA SRL, P.M., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1417/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato COSTANZA NUCCI per delega;

udito l’avvocato ANNAMARIA IMPINNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.r.l. Vesta Finance ha proposto ricorso per cassazione contro C.C., C.D., C.G., C.G., C.G. (tutti in proprio e nella qualità di eredi di C.G.), C.A.M. e C.D.M. (entrambi in proprio e nella qualità di eredi di C.I. e C.G.), P.M.L. (quale erede di C.I.), C.L.A. (in proprio e nella qualità di erede di C.G.), contro C.R.A., contro C.S. (in proprio e nella qualità di erede di C.G.), nonchè contro il Comune di Palermo, il Fallimento Farsura Costruzioni s.p.a., il Fallimento Ferratella s.r.l. e Pe.Ma., nonchè nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (subentrata per incorporazione alla Banca Antonveneta s.p.a., già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., già Banca Antoniana Popolare Veneta s.c.ar.l., incorporante per fusione la Banca nazionale dell’Agricoltura).

2. Il ricorso – che di sua iniziativa la ricorrente ha provveduto a rinotificare a C.D. e C.R.A., essendo rimasto infruttuoso il primo tentativo di notifica – è stato proposto avverso la sentenza del 10 ottobre 2012, con cui la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Palermo il 18 aprile 2005.

3. Ha resistito con controricorso il solo Comune di Palermo.

4. Il resistente ha depositato procura notarile rilasciata ad altro difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione ed errata applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3, per non avere tenuto conto della mancata e tardiva riassunzione da parte del Comune di Palermo”.

1.1. Il motivo – come esattamente ha rilevato il Comune resistente e comunque si sarebbe dovuto rilevare d’ufficio da parte di questa Corte – è inammissibile, in quanto non ha censurato una delle due rationes decidendi enunciate sulla questione dal giudice d’appello e precisamente quella con cui, al punto 3.2., la Corte di appello palermitana ha reputato inammissibile il primo motivo di appello con cui era stata posta dalla Banca Antoniana Popolare Veneta la questione della estinzione del giudizio per la tardiva riassunzione, assumendo che l’appellante aveva censurato “solo una delle due ragioni poste dal tribunale a fondamento della decisione di non dichiarare estinto il giudizio, ciascuna delle quali autonome e sufficiente a giustificare il rigetto dell’estinzione di eccezione”.

Tale assunto è stato, poi, esplicitato dalla Corte territoriale nel successivo punto 3.3. con un riferimento all’enunciazione da parte del primo giudice che in ogni caso e in via ancora più decisiva dell’altro ratio decidendi da lui enunciata, il deposito tempestivo del ricorso in riassunzione impediva la dichiarazione di estinzione.

La Corte, quindi, sempre in quel punto motiva come e perchè quella ratio decidendi non fosse stata attaccata dal motivo di appello e, di seguito, nel punto 3.4. dichiara di enunciare ad abundantiam che la censura mossa invece all’altra ratio decidendi era in ogni caso infondata.

In presenza di una simile motivazione, che per un verso dichiarava inammissibile il primo motivo di appello e, per altro verso lo reputava infondato, la qui ricorrente avrebbe dovuto criticare la prima e farlo in via esclusiva, atteso che si concretava in una motivazione in rito dichiarativa della inammissibilità del motivo di appello della Banca (cui la qui ricorrente era subentrata come cessionaria del credito, spiegando intervento adesivo nel giudizio rispetto alla sua posizione), la quale escludeva l’ulteriore potestas iudicandi del giudice d’appello, che, dunque, risulta esercitata inutilmente ed il cui esito nemmeno avrebbe potuto essere impugnato (in termini: Cass. sez. un. n. 3840 del 2007; Cass. sez. un. n. 15122 del 2013).

11 motivo si è, dunque, del tutto disinteressato dell’unica ratio della sentenza impugnata che avrebbe dovuto impugnare.

L’impugnazione di essa avrebbe dovuto tendere a dimostrare che, al contrario di quanto opinato dalla Corte territoriale, il primo motivo di appello della Banca appellante aveva attinto la rado che invece secondo detta Corte non aveva attinto. Ed anzi non è peregrino il dubbio che l’impugnazione di quella rado sarebbe stata forse da esercitare con la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

1.2.In disparte questo dubbio rileva qui in modo decisivo e per quanto s’è detto che l’unica rado che avrebbe dovuto essere impugnata non lo è stata.

Va seminai rilevato che anzi, in modo singolare, disinteressandosi della statuizione di inammissibilità, il motivo in esame critica la sentenza di appello come se avesse esaminato e disconosciuto la fondatezza proprio la questione che invece essa ha detto non essere stata prospettata come motivo di appello contro il tenore con cui l’aveva decisa il Tribunale.

Essendosi consolidata per difetto di impugnazione la prima ratio decidendi enunciata in punto di inammissibilità dalla Corte territoriale, è palese che il suo consolidamento preclude l’esame della seconda ratio ed a maggior ragione della questione esaminata e risolta dal Tribunale su cui quella Corte ha detto che non vi era stato appello.

2. Con il secondo si prospetta “violazione ed errata applicazione dell’art. 184 c.p.c., per mancato rilievo della tardività e preclusione inficianti la produzione dei documenti (delibera a stare in giudizio e sentenze) del Comune di Palermo, avvenuta dopo la scadenza dei termini perentori stabiliti dal giudice”.

Il motivo prospetta una prima censura conforme a quanto prannucia la sua intestazione.

2.1. Con riferimento ad essa, che prospetta una questione che la Banca, quale appellante principale, aveva posto con gli altri due motivi di appello, si evidenzia – come eccepito dal resistente – una palese inammissibilità per ragioni analoghe a quelle ravvisate a proposito del primo motivo, in quanto la Corte territoriale con riferimento a detti motivi ravvisò una doppia ratto decidendi da parte del tribunale e, sul riflesso che non era stata impugnata la prima, in prima battuta disse inammissibile il motivo, pur valutandolo poi, nuovamente senza avere più la potestas iudicandi, infondato.

Anche in questo caso la ricorrente avrebbe dovuto censurare esclusivamente la valutazione di inammissibilità e, quindi, valgono le stesse considerazioni svolte a proposito del motivo precedente per rendere inammissibile il motivo.

2.2. A pagina 31 il motivo inizia a prospettare un’altra censura, che concerne invece l’essere stata accolta parzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo sulla base di un’eccezione rilevata d’ufficio da sentenze prodotte fuori termine dal Comune.

La censura è inammissibile, perchè, dopo avere evocato la motivazione con cui la Corte territoriale ebbe a rigettare la lagnanza circa la tardività della produzione delle sentenze (quella di cui al punto 4.3.), nelle tre pagine successive non enuncia alcuna specifica argomentazione diretta ad evidenziare come e perchè le affermazioni della motivazione sul punto resa dalla Corte territoriale sarebbero errate, ma se ne disinteressa del tutto.

Lo si rileva non senza che debba rimarcarsi che la motivazione resa dalla Corte insulare è del tutto corretta, atteso che l’essere le sentenze venute in vita successivamente alla scadenza dei termini delle preclusioni istruttorie, non rendeva necessaria affatto una rimessione in termini.

2.3. Per completezza si rileva che in modo peraltro generico si deduce che il giudice, cioè il Tribunale, avrebbe proceduto a segnalare alle parti gli sviluppi della lite che imponeva il rilievo officioso di quanto emergente dalle sentenze de quibus: anche tale questione non è preannunciata dall’intestazione del motivo, ma comunque, nella sua assoluta genericità si profila inammissibile, in quanto nulla si dice del se e come essa fosse stata devoluta al giudice d’appello.

E, per la verità, dalla lettura della sentenza impugnata, non emerge che tale devoluzione fosse stata fatta, non apparendo implicata in quanto la Corte della Trinacria osserva al punto 4.4. della sua motivazione.

Anche la censura o le censure in discorso sono inammissibili.

3. Con il terzo motivo si fa valere “violazione ed errata applicazione dell’art. 645 c.p.c., per non avere tenuto conto della tardiva costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del Comune di Palermo-Improcedibilità del giudizio”.

Il motivo si duole della motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso la prospettazione, questa volta assunta direttamente dalla Vesta Finance quale interveniente, con cui si era invocata l’improcedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo sulla base di Cass. sez. un. n. 19246 del 2010.

La Corte territoriale ha rilevato che la questione era stata esaminata dal primo giudice e non era stata fatta oggetto di appello dall’appellante principale, onde l’interveniente e qui ricorrente non la poteva prospettare.

L’assunto è corretto, a nulla rilevando che il temporaneo arresto di cui alla detta sentenza fosse sopravvenuto nel giudizio di appello, atteso che la sua ipotetica incidenza si sarebbe potuta estrinsecare solo se la questione fosse stata devoluta al giudice d’appello.

Lo si osserva in disparte ogni rilievo sulla nota norma di interpretazione autentica occasionata dalla sentenza delle Sezioni Unite, cioè della L. n. 218 del 2011, art. 1, comma 2.

Il motivo, pertanto, è piuttosto che privo di fondamento, inidoneo ad evidenziare una pertinente critica al significato della motivazione della sentenza impugnata in quanto mostra di non averne compreso il senso, che prescinde giustamente dalla sopravvenienza all’appello della detta sentenza.

Sotto tale profilo, piuttosto che infondato il motivo è inammissibile in quanto non si correla all’effettività della motivazione che vorrebbe censurare e, quindi, non assume il valore di critica ad essa (ex multis, Cass. n. 359 del 2005).

4. Il ricorso, stante l’inammissibilità di tutti i motivi, è dichiarato inammissibile.

L’esito che in tal senso si verifica rende inutile domandarsi se le notificazioni alle parti intimate risultino validamente perfezionate.

5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro diciottomilaquattrocento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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