Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16298 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16298 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSALLA SAMUELA residente a Jerzu, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del ricorso,
dall’Avvocato Marco Cupido, elettivamente domiciliata
nello studio dell’Avv. Bonaventura Sorrentino in Roma,
Via

Aniene,

14

RICORRENTE

CONTRO
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,
rappresentante pro tempore,

legale

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.99/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Cagliari – Sezione n. 01, in data
17.12.2010;

Data pubblicazione: 27/06/2013

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.15920/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) La contribuente ricorre per cassazione avverso la
sentenza n. 99/01/2010 in data 17.12.2010, con cui la
Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, Sezione
n. 01, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate
nella causa avente ad oggetto accertamento IRPEF per
l’anno 2000, lo ha accolto, ritenendo e dichiarando
legittimo

l’atto

impositivo

impugnato.

Affida

l’impugnazione ad un mezzo.
2) L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
sede.
3)

Le questioni poste dal ricorso, sembra possano

definirsi, richiamando, per un verso i principi fissati
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.105/2003
ed applicando, quindi, quanto deciso dalle SS.UU. di
questa Corte con la Sentenza n.26635/2009, la quale,
nel solco di precedenti pronunce (Cass. n.23602/2008,
n.26459/2008, n. 27648/2008, n.4148/2009), dando una
lettura

costituzionalmente
2

orientata

del

quadro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

normativo di riferimento, ha avuto modo di precisare
che “La procedura di accertamento tributario
standardizzato mediante l’applicazione dei parametri
o degli studi di settore costituisce un sistema di

e concordanza non e’ “ex lege” determinata dallo
scostamento del reddito dichiarato rispetto agli
“standards” in se’ considerati – meri

– ma nasce solo in esito al

redditivita’

contraddittorio da attivare obbligatoriamente,
la nullita’ dell’accertamento, con il
In

di

per elaborazione statistica della

ricostruzione
normale

strumenti

pena

contribuente.

tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare,

senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la
sussistenza

di

giustificano

che

condizioni

l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui
possono essere applicati gli “standards” o la specifica
realta’ dell’attivita’ economica nel periodo di
tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di
accertamento non puo’ esaurirsi nel rilievo dello
scostamento,

ma

essere

deve

integrata con la

dell’applicabilita’

dimostrazione

in

concreto

dello “standard” prescelto e con le ragioni per
le quali sono state disattese le contestazioni
sollevate

dal

contribuente.
3

L’esito

del

. presunzioni semplici, la cui gravita’, precisione

contraddittorio,

non

tuttavia,

l’impugnabilita’ dell’accertamento,
giudice

condiziona
potendo

il

liberamente valutare

tributario

tanto

l’applicabilita’ degli “standards” al caso concreto, da
impositore,

dall’ente

quanto

la

controprova offerta dal contribuente che, al
riguardo, non e’ vincolato alle eccezioni sollevate
nella fase del procedimento amministrativo e dispone
della piu’ ampia facolta’, incluso il ricorso a
presunzioni semplici, anche se non abbia risposto
all’invito al contraddittorio in sede amministrativa,
restando inerte. In tal caso, pero’, egli assume le
conseguenze di questo suo comportamento, in quanto
l’Ufficio puo’ motivare l’accertamento sulla sola
base dell’applicazione degli “standards”,
conto

dell’impossibilita’

dando
il

costituire

di

contraddittorio con il contribuente, nonostante il
nel

rituale invito, ed il giudice puo’ valutare,
quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”.

4)Nel caso, la decisione di appello, che ha ritenuto
fondata la pretesa fiscale, disattendendo le doglianze
della

contribuente,

genericità

delle

nella

considerazione

contestazioni

in

ordine

della
alla

utilizzabilità dei parametri ed in assenza di concreti
elementi idonei a giustificare lo scostamento dai dati
4

dimostrarsi

parametrici, non sembra in linea con i richiamati
principi, in quanto basata, esclusivamente, sugli studi
di settore, senza, peraltro, che l’accertamento
risultasse modulato in relazione alle contestazioni ed

alla cessazione dell’attività, alla distruzione di un
rilevante quantitativo di merce ed alle altre
circostanze dedotte con gli atti di causa.
5 – Data la delineata realtà processuale, si propone,
ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
causa in Camera di Consiglio e di accogliere il
ricorso, per manifesta fondatezza. Il Consigliere
relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Sardegna,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai
richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese
del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua
5

ai rilievi formulati dalla contribuente, relativamente

motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e
rinvia ad altra sezione della CTR della Sardegna.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

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