Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16298 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10599/2010 proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOVANNI ANDREA BADOERO 82, presso lo studio dell’avvocato

BULTRINI FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIARDINI

Luca, giusta procura speciale a margine del ricorso per regolamento

di competenza;

– ricorrente –

contro

DITTA BERARDI RICCARDO & C. SNC (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO

12/D, presso lo studio dell’avvocato CASTALDI ITALO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAMMOLI Maria Luisa, giusta procura speciale a

margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 64/2010 del TRIBUNALE di ORVIETO del

20.2.2010, depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. C.L. ha proposto istanza di regolamenti di competenza avverso la sentenza del 12 marzo 2010, con la quale il Tribunale di Orvieto, da lei investita della domanda di risoluzione di un contratto di compravendita intercorso con la s.n.c. Berardi Riccardo & C. s.n.c., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza per tale titolo del Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Todi.

La società intimata ha resistito al ricorso con memoria.

p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

p.3. Il ricorso veniva fissato per l’adunanza della Corte del 14 aprile 2011, nella quale, stante l’adesione dei legali ad un’astensione della categoria, veniva disposto rinvio all’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso per regolamento di competenza appare improcedibile, in quanto parte istante ha espressamente allegato in esso che la sentenza le venne comunicata il 16 marzo 2010, ma non ha prodotto la relata relativa al biglietto di cancelleria con cui la comunicazione sarebbe stata effettuata.

Viene allora in rilievo il seguente consolidato principio di diritto:

In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ. e dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2 e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato art. 369, comma 2) oppure attraverso le modalità previste dall’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dallo stesso art. 369 cod. proc. civ., comma 1; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività (Cass. sez. n. (ord.) n. 9004 del 2009)”.

p.2. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione.

L’istanza di regolamento è dichiarata improcedibile.

Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millecinquecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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