Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16298 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI MESSINA, AZIENDA AUTONOMA

DI SOGGIORNO E TURISMO DI MILAZZO, AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E

TURISMO DI GIARDINI NAXOS, AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI

LIPARI, ASSESSORATO TURISMO DELLA REGIONE SICILIA, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.L., N.M., P.A., S.

L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 90,

presso lo studio dell’avvocato VACCARO GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dall’avvocato LO CASTRO ANDREA, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 653/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 27/06/2006 R.G.N. 653/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Con separati ricorsi, successivamente riuniti, al Tribunale, giudice del lavoro, di Messina, regolarmente notificati, C.L., N.M. P.A. e S.L., Direttori delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo di Milazzo, Messina, Giardini Naxos e Lipari, lamentavano la mancata corresponsione del compenso previsto dal contratto collettivo regionale recepito dal D.P. Reg. 19.11.1999 n. 26, art. 15, n. 3 (“Compenso per particolari posizioni di responsabilita’”), per la predisposizione dei piani di lavoro di cui all’art. 9. Convenivano pertanto in giudizio le Aziende in questione e l’Assessorato Regionale al Turismo, chiedendo la condanna delle Aziende convenute alla corresponsione delle somme dovute per la causale suddetta.

Con sentenza in data 12.7.2004 il Tribunale adito rigettava le domande. In particolare il giudice di primo grado rilevava che l’art. 15 predetto, che prevedeva l’erogazione di tale compenso, non contemplava le Aziende di Soggiorno e Turismo, evidenziando altresi’ che le stesse non potevano assimilarsi agli “Uffici periferici non inferiori nell’ambito provinciale”.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari ricorrenti lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con i ricorsi introduttivi.

La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 30.5.2006, accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava le Aziende appellate a corrispondere i chiesti emolumenti.

Rilevava in particolare la Corte d’appello che, se pur la norma di cui al predetto art. 15 non contemplava i Direttori delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo fra i soggetti beneficiari di tale compenso, alla carenza letterale della norma sopperiva il criterio qualitativo funzionale che permetteva di concludere per il riconoscimento agli stessi del compenso in questione, stante la sostanziale omogeneita’ tra la posizione di responsabilita’ dei Direttori suddetti ed il personale della Regione di analoga qualifica e fascia funzionale.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione le predette Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo di Milazzo, Messina, Giardini Naxos e Lipari e l’Assessorato Regionale al Turismo, con tre motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso i dipendenti intimati.

Diritto

Col primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano nullita’ ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’impugnata sentenza, per omesso rilievo d’ufficio e conseguente declaratoria di inammissibilita’ di domande nuove, ai sensi e per i fini dell’art. 437 c.p.c..

In particolare rilevano che erroneamente la Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria decisione la previsione contenuta nell’art. 20 del “Regolamento giuridico ed economico del personale AAST”, ritenendo che la stessa fissasse in via generale una obbligatoria ed integrale equiparazione del trattamento economico dei Direttori AAST rispetto al personale dipendente della Regione, corrispondente per qualifica e fascia; per contro la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare la novita’ della domanda fondata sul predetto art. 20, in quanto comportante l’ingresso nel giudizio di un tema di indagine completamente inedito, costituito dall’asserita esistenza di un diritto dei Direttori delle AAST ad essere equiparati ex se’ nel trattamento economico ai corrispondenti dipendenti regionali.

Col secondo motivo di gravame i ricorrenti lamentano, in via gradata, omessa ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare, premesso che il fatto controverso e decisivo era costituito dall’assenza, nel novero dei soggetti menzionati nell’art. 15 del CCRL, dei Direttori delle Aziende Autonome, rilevano che la Corte territoriale aveva ritenuto dirimente, nel senso dell’applicazione analogica operata, l’esistenza di un principio generale di equiparazione del trattamento economico dei Direttori AAST a quello del Dirigente Superiore delle Regioni, senza peraltro evidenziare quale fosse il concreto criterio interpretativo dalla stessa adottato.

Col terzo motivo di gravame i ricorrenti lamentano falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 e art. 2, comma 3, della L.R. n. 38 del 1991, art. 3, comma 1, lett. a) con riguardo alla privatizzazione dell’impiego statale e della conseguente competenza esclusiva del contratto collettivo di lavoro in ordine agli aspetti economici; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rilevano che, alla stregua della normativa suddetta, il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, era definito dai contratti collettivi; e che il contratto collettivo all’epoca concernente i lavoratori in questione, unica fonte legittimata a disciplinare l’attribuzione di tale emolumento, pacificamente non attribuiva il compenso richiesto.

Il ricorso e’ fondato.

Ed invero, in ordine al primo motivo di gravame, devesi evidenziare che nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi, non consentita in appello, quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e cioe’ allorche’ si introducono elementi nuovi, ovvero quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur gia’ esposti nell’atto introduttivo, vengono dedotti in grado di appello con una differente portata, atteso che in tal modo non viene in rilievo solo una diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma si introduce nel giudizio un nuovo tema di indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, con conseguente violazione della lealta’ del contraddittorio ma soprattutto del principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. sez. lav., 23.3.2006 n. 6431; Cass. sez. lav., 20.10.2005 n. 20265).

Siffatta situazione si e’ verificata nel caso di specie ove si osservi che il ricorso in primo grado era basato sull’avvenuta predisposizione da parte dei ricorrenti dei piani di lavoro previsti dall’art. 9 del D.P. Reg. n. 26 del 1999, e quindi sull’applicazione del predetto CCRL; per contro i ricorrenti, richiamando in grado di appello il “Regolamento giuridico ed economico del personale A.A.S.T.” che prevedeva l’equiparazione del trattamento economico goduto dai Direttori delle Aziende Autonome a quello degli impiegati della Regione di pari qualifica e fascia funzionale, hanno ampliato il tema di indagine ed alterato l’oggetto sostanziale dell’azione, introducendo l’argomento, mai in realta’ dedotto nel giudizio di primo grado, della disposta equiparazione, in via generale, ad opera del Regolamento dell’A.A.S.T. E pertanto i rilievi svolti in sede di appello non costituiscono semplice richiamo ai fatti precedentemente esposti, ma introducono in realta’ nel giudizio un nuovo tema di indagine mai percorso nel precedente grado del giudizio, come tale non consentito ai sensi dell’art. 437 c.p.c..

Il suddetto motivo di gravame e’ pertanto fondato.

E del pari fondati si appalesano il secondo e terzo motivo di gravame, che il Collegio ritiene di dover trattare unitariamente stante la evidente connessione esistente fra gli stessi.

Ed invero, rilevato che il predetto CCRL, recepito dal D.P.R. Siciliana n. 26 del 1999, ha natura chiaramente contrattuale in quanto espressione della volonta’ delle parti sociali, osserva il Collegio che, in tema d’interpretazione della disciplina collettiva, la volonta’ delle parti dev’essere desunta da cio’ che nelle clausole appare obiettivamente voluto – anche in considerazione della funzione normativa della stessa disciplina per soggetti diversi dalle organizzazioni stipulanti (quali le parti dei rapporti di lavoro che ne sono regolati) – sicche’ il tenore letterale e’ il primo e fondamentale elemento per indagare la volonta’ contrattuale e, di conseguenza, il criterio ermeneutico letterale e’ prioritario per la sua interpretazione – secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (in tal senso, Cass. sez. lav., 20.6.2003 n. 9899; Cass. sez. lav., 16.5.2003 n. 7707; Cass. sez. lav., 9.5.2002 n. 6656; Cass. sez. lav., 11.3.2002 n. 3468; Cass. SS.UU., 30.3.1994 n. 3134) – e, come tale, preclude, in presenza di dati testuali sufficientemente chiari ed univoci, il ricorso ad altri canoni d’interpretazione, aventi natura sussidiaria.

La volonta’ delle parti si desume pertanto dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui “clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.): cio’ in quanto siffatta operazione interpretativa deve essere effettuata attraverso la connessione dei vari elementi e la loro reciproca integrazione, ricercando cioe’ il senso che risulta dal complesso dell’atto, alla stregua del fondamentale principio logico per cui l’atto deve essere interpretato con la lettura non d’un suo isolato brano, bensi’ del suo integrale contenuto (Cass. sez. lav., 27.6.1998 n. 6389). Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove vengano usate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali conservano ambiguita’ non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367 – 1370, le regole contenute in tali norme operano solo se, applicati i criteri degli artt. 1362 – 1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose, oscure). In via ulteriormente sussidiaria e del tutto residuale si puo’ ricorrere alle regole finali fissate dall’art. 1371.

Nel caso in esame il senso letterale delle parole e’ assolutamente chiaro, prevedendo la norma di cui all’art. 15 del CCRL l’attribuzione del compenso per particolari posizioni di responsabilita’ in favore dei funzionari, dipendenti della Regione, responsabili degli uffici espressamente individuati, ed escludendo pertanto ogni possibile dubbio interpretativo.

La lettura della norma, adottata dal giudice di appello, si appalesa di conseguenza non conforme alle regole di ermeneutica contrattuale sopra indicate, stravolgendo il dato testuale inequivocabilmente chiaro, sulla base di una non consentita (avuto riguardo alla esplicita formulazione letterale della norma) estensione in via analogica del contenuto della stessa a soggetti non appartenenti all’Amministrazione Regionale, sotto il profilo di una ritenuta (e peraltro non dimostrata) omogeneita’ tra la posizione di responsabilita’ del Direttore dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e quella dei funzionar regionali cui tale compenso e’ attribuito dalla norma.

Il ricorso e’ fondato e si impone pertanto, in accoglimento del proposto gravame, la cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto delle domande proposte con i ricorsi introduttivi.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarita’ della presente vicenda giudiziaria che ha dato luogo a diverse soluzioni in sede di giudizio di merito, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione e dei due gradi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande e compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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