Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16297 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30685-2019 proposto da:

X.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATANE’

ERMINIA;

– ricorrente –

contro

PROCURARORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANIA,

PROCURATORI GENIRALF, PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPEI di CATANIA, depositato il

01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La Corte di appello di Catania, con il decreto in epigrafe indicato, ha confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni che aveva rigettato la richiesta avanzata da X.A., nato in Albania ad essere autorizzato alla permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nell’interesse del minore X.K. (n. in Albania il (OMISSIS)). All’uopo aveva esposto che il proprio ritorno in Albania avrebbe potuto indurre gravissime conseguenze alla crescita morale ed allo sviluppo psicofisico del minore.

Avvero il decreto X.A. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, seguito da memoria.

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ed il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Catania non si sono costituiti.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998d, art. 31, comma 3; degli artt. 2,3 e 31 Cost.; degli artt. 147 e 315-bis c.c.; dell’art. 317-bis c.c.; dell’art. 337 c.c. e ss.; dell’art. 28 TU immigrazione, comma 3, e art. 19 TU immigrazione; della L. n. 183 del 1984, art. 1; dell’art. 3 Convenzione dei diritti del Fanciullo di New York come convertita in legge; degli artt. 6 e 7 Carta di Nizza; dell’art. 8 CEDU.

Il ricorrente, preso atto che analoga richiesta presentata dalla madre S.M. era stata accolta, si duole che la Corte abbia ritenuto sufficiente preservare il rapporto del figlio con la madre e lamenta che non abbia provveduto ad un giudizio concreto e prognostico, circa le conseguenze dell’allontanamento del padre sulle condizioni di vita del minore, sul suo sviluppo e sull’esistente disagio e deficit psico/fisico, in contrasto, a suo parere, con la giurisprudenza di legittimità prevalente a seguito della pronuncia delle Sez. U. n. 21799/2010.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 del in relazione agli artt. 1, 3, 8, 2 prot. 4 CEDU, dell’art. 3 della Conv. ONU sui diritti del fanciullo; della Dir. 2004/38/CE, art. 28, dell’art. 15 TU immigrazione, art. 4 TU immigrazione, comma 3, art. 5 TU immigrazione, comma 5, e art. 5-bis TU immigrazione.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fatto discendere automaticamente ed in maniera astratta la presunta pericolosità sociale del reclamante dall’informativa della Questura senza offrire adeguata motivazione e non avrebbe considerato il carattere derogatorio della norma in esame che impone la valutazione in concreto dell’interesse del minore e la valutazione in concreto dei comportamento del richiedente incompatibile con la permanenza o il suo ingresso in Italia.

2.1. Il Collegio, in diverso avviso rispetto alla proposta formulata dal relatore, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del genitore ricorrente, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio.

Osserva la Corte che il citato D.Lgs., art. 31, comma 3, prima parte, del prevede “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.”: in proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia, ivi prevista costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l’interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonchè la ragione unica del provvedimento autorizzatorio (Cass. Sez. U. n. 15750 del 12/6/2019, par.4).

Risulta, pertanto, decisiva, nel presente caso, la circostanza che nelle more dello svolgimento del giudizio il figlio abbia raggiunto la maggiore età, essendo nato il (OMISSIS).

Poichè l’interesse all’impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. Sez, U. n. 12637 del 19/05/2008; Cass. n. 3991 del 18/02/2020), si deve affermare che, nella specie, l’interesse ad agire – direttamente connesso, ai sensi della normativa richiamata, alla condizione di minorenne del figlio – è venuto meno: il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, senza procedere all’esame dei motivi.

2.2. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, perchè il processo risulta esente.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dispone che in caso di diffusionedella presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;

Dà atto che non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, perchè il processo risulta esente.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA