Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16297 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16297 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,
t.

Via

dei

Portoghesi,

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è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
CALABRESI CLORINDA residente a Pontinia,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.296/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39,
in data 17.02.2010, depositata il 04 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

(t463

Data pubblicazione: 27/06/2013

Consiglio del 22 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11395/2011 è stata

1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
296/39/2010 in data 17.02.2010, depositata il 04 marzo
2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39, ha accolto
l’appello della contribuente, riformando quella di
primo grado, che, pronunciando sull’originario ricorso
della Calabresi, avverso l’avviso di accertamento
relativo ad IRPEF dell’anno 2003, lo aveva rigettato,
dichiarando legittimo e fondato l’atto impositivo
impugnato. Affida l’impugnazione a due mezzi.
2)

L’intimata contribuente, non ha svolto difese in

questa sede.
3) In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione in una , e,
d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato
solo l’odierna ricorrente, e non anche la società e gli
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

altri soci. Ciò stante, in applicazione del principio
di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del
quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve
essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni
cui

all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr
n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei
redditi della società a ciascun socio proporzionalmente
alla quota di partecipazione agli utili,
indipendentemente

dalla

percezione

degli

stessi,

comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o
dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci (salvo che questi prospettino questioni
personali), i quali tutti devono essere parte nello
stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14
comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione
trattasi

(Cass.SS.UU.n.1052/2007);

pertanto

di

fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
3

dei redditi delle società ed associazioni di

con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti

interessati,

destinatario

di

un

atto

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve

non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU.

4 giugno

2008 n.14815).
4) Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
4

ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che

Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai

che dell’impugnata sentenza,
successivi

alla

costituzione

di tutti gli atti
in

giudizio

della

ricorrente nel giudizio di primo grado e della
decisione emessa a conclusione di tale fase
processuale, e la causa va rimessa alla CTP di Latina
perché, previa adozione dei provvedimenti sottesi ad
integrare il contraddittorio nei confronti degli altri
litisconsorti necessari, decida la causa nel merito;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi del principio applicato, le spese delle
fasi di merito e del presente giudizio di legittimità
vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la
nullità dell’impugnata sentenza, di quella di primo
grado e degli atti successivi alla costituzione nel
giudizio di primo grado della ricorrente; Dispone
rimettersi gli atti alla CTP di Latina perché, previa
adozione dei provvedimenti sottesi a consentire
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richiamati principi, va dichiarata la nullità, oltre

l’instaurazione di regolare contraddittorio, decida la
causa nel merito Compensa le spese dell’intero
giudizio.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

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