Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16297 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6186/2010 proposto da:

GESTIONE LIQUIDATORIA EX ART. 6 LRB 12/08 EX AUSL n. (OMISSIS) di

VENOSA

(OMISSIS) in persona del Commissario Liquidatore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARANTO 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BRANCACCIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCUDERI Antonio, giusta Delib.

D.G. 25 febbraio 2010, n. 26 e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CEMENTERIA COSTANTINOPOLI SRL in persona dell’amministratore delegato

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL GESU’ 57, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MANCUSI Donato, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FESTA COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 355/08 del TRIBUNALE di MELFI del 16.12.09,

depositata il 13/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Gestione Liquidatoria dell’ex AUSL di Venosa ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la Cementeria Costantinopoli s.r.l. e la Festa Costruzioni s.r.l. avverso l’ordinanza del 13 gennaio 2010, con la quale il Tribunale di Melfi – investito da essa deducente dell’opposizione agli atti esecutivi avverso un’ordinanza di assegnazione emessa nei suoi confronti, in qualità di terza debitrice pignorata in una procedura esecutiva introdotta dalla Cementeria a carico della Festa Costruzioni – all’udienza fissata per la comparizione delle parti ai fini della fase sommaria dell’opposizione nel decreto con cui, a seguito del ricorso introduttivo, aveva disposto al sospensione della procedura esecutiva, ha rilevato che ricorso e decreto erano stati notificati oltre il termine perentorio concesso e, sull’assunto della improrogabilità del detto termine, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, revocando il decreto e “confermando” l’ordinanza di assegnazione.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Cementeria Costantinopoli.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

p.4. Il ricorso veniva fissato per l’adunanza della Corte del 14 aprile 2011, nella quale, stante l’adesione dei legali delle parti ad un’astensione della categoria, veniva disposto rinvio all’odierna adunanza.

In vista di essa la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile.

La ragione è che l’ordinanza impugnata non ha il valore di sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7.

In proposito si osserva che in base al paradigma normativo di cui all’art. 618 c.p.c., comma 2, secondo inciso, come sostituito dalla L. n. 52 del 2006, art. 15, applicabile alla controversia, il Tribunale a seguito dell’udienza di comparizione fissata per la fase sommaria avrebbe dovuto limitarsi, sull’assunto della mancata osservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto con cui, a norma del comma 1, dello stesso articolo, aveva sospeso l’esecuzione nell’esercizi del potere di adottare inaudita altera parte provvedimenti opportuni: a) a provvedere alla definizione della fase sommaria del procedimento se del caso revocando il provvedimento di sospensione e disponendo la prosecuzione dell’esecuzione; b) a fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

La fissazione del detto termine era un atto dovuto perchè il giudizio di opposizione agli atti è necessariamente un procedimento giurisdizionale nel quale la garanzia dell’esercizio dell’azione in giudizio deve essere assicurata, sia pure in una seconda fase, con le regole della cognizione piena.

Il fatto che il Tribunale in funzione di Giudice dell’Esecuzione non abbia compiuto detto atto dovuto non vale, però, ad assegnare all’ordinanza il valore di provvedimento che ha definito il giudizio di opposizione agli atti e, quindi, di sentenza in senso sostanziale.

Alla mancata fissazione del termine, infatti, parte ricorrente e le altre parti potevano ovviare chiedendo al Tribunale l’integrazione del suo provvedimento oppure procedendo di propria iniziativa all’introduzione del giudizio di merito, che nella specie, dovendosi la controversia a cognizione piena trattare con il rito ordinario, doveva avvenire con citazione.

Questi principi sono già stati affermati più volte dalla Corte, che ha, in particolare, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618 cod. proc. civ., comma 2, introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 15, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato comma 2, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’art. 289 del codice di rito” (Cass. (ord.) n. 20532 del 200); in senso conforme: Cass. (ord.) n. 15630 del 2010; (ord.) n. 22603 del 2010; (ord.) n. 22767 del 2010;

per analoga soluzione nell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, si veda Cass. n. 22283 del 2009, riguardo al regime anteriore alla L. n. 52 del 2006)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione ed osserva che nella sua memoria parte ricorrente si astiene dal considerare le ragioni dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato nella relazione e quelle esposte nella relazione, alle quali ulteriormente si può aggiungere che quando la legge disegna la struttura di un procedimento in modo da prevedere una prima fase sommaria ed una seconda fase a cognizione piena, il giudice che provvede essendo investito della fase a cognizione sommaria non ha per definizione il potere di definire il giudizio con una sentenza e l’omissione dell’attività dovuta secondo l’ordinamento per il passaggio dalla fase sommaria a quella a cognizione piena non è sufficiente a far assumere al suo provvedimento la natura di sentenza che potrebbe acquisire solo all’esito della cognizione piena. D’altro canto, essendo lo svolgimento della cognizione piena coessenziale al diritto di azione per come regolato dal legislatore, la sua negazione da parte del giudice per il tramite del provvedimento sommario che non provvede all’adozione del provvedimento ordinatorio diretto a dar corso alla fase sommaria, proprio perchè il potere del giudice sulla sorte del procedimento quanto provvede sulla fase sommaria è meramente ordinatorio non può assumere carattere decisorio. E, pertanto, l’omissione è rimediabile nei modi indicati dall’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla relazione.

p.3. Il ricorso è dichiarato, dunque, inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremila, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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