Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16297 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

97, presso lo studio dell’avvocato GIANNINI LUCIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONE AURELIO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in T ROMA, VIA A. DEPRETIS 86

(oppure 84), presso lo studio dell’avvocato CAVASOLA PIETRO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAVASOLA GIANNETTO,

IOTTI GIGLIOLA, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1006/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/09/2005 R.G.N. 109/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato AURELIO LEONE; udito l’Avvocato IOTTI GIGLIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Lametia Terme, notificato in data 9.9.1998, G.A., premesso di aver ricevuto in data (OMISSIS) dalla Banca di Credito Cooperativo di Curinga e del Lamentino (ora Credito Emiliano s.p.a.) un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata triennale per lo svolgimento di funzioni proprie del revisore amministrativo – contabile, e premesso di aver svolto in realta’ mansioni direttive, chiedeva la condanna dell’Istituto predetto alla corresponsione della retribuzione prevista dal vigente contratto collettivo per il personale direttivo delle Casse Rurali ed Artigiane.

Con sentenza in data 24.1.2002 il Tribunale di Lametia Terme, previo riconoscimento che il rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente aveva natura subordinata, condannava l’Istituto convenuto al pagamento della somma di L. 30.336.160.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Credito Emiliano s.p.a.

lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo; e proponeva altresi’ appello incidentale il G. lamentando la erronea applicazione da parte del Tribunale del contratto collettivo dell’Assicredito anziche’ di quello per le Casse Rurali ed Artigiane.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 27.1.2005, rigettava entrambe le impugnazioni.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione G. A. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame i ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2069 e 2070 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva la errata individuazione da parte della Corte territoriale del contratto collettivo applicabile nella fattispecie in esame.

Posto invero che per consolidamento orientamento giurisprudenziale il contratto collettivo applicabile e’ quello vigente al momento dell’istaurazione del rapporto di lavoro, osserva che nel caso di specie il rapporto lavorativo era sorto nel 1991 con la Cassa Rurale e Artigiana di Curinga, e pertanto il CCNL applicabile era quello previsto per il “Personale direttivo delle Casse Rurali e Artigiane”, essendo irrilevante sia la successiva trasformazione dell’Istituto datoriale in “Banca di credito Cooperativo di Curinga e del Lamentino”, sia l’ulteriore vicenda societaria costituita dalla incorporazione nella “Banca Credem s.p.a.” Comunque avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 108 delle disposizioni transitorie e di attuazione del CCNL Assicredito che prevede il mantenimento ad personam delle condizioni piu’ favorevoli eventualmente stabilite da contratti individuali.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta mancanza, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 421 e 116 c.p.c..

In particolare rileva che la motivazione adottata dalla Corte territoriale si appalesava inidonea a sorreggere la decisione sul punto, essendosi basata esclusivamente sulle dichiarazioni incomplete, vaghe e poco approfondite rese dai testi escussi, in relazione al quesito loro formulato dal giudice che non conteneva alcun riferimento al momento temporale di applicazione del predetto CCNL Assicredito.

E rileva inoltre che i giudici di merito avevano fatto mal governo della disposizione di cui all’art. 421 c.p.c., posto che gli stessi avrebbero potuto comunque acquisire la conoscenza del contratto collettivo cui esso ricorrente aveva fatto riferimento, mentre avevano disposto l’acquisizione del contratto collettivo indicato da controparte.

Il Credito Emiliano s.p.a. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per inosservanza del termine decadenziale di cui all’art. 327 c.p.c..

Ed invero, posto che la notifica del ricorso per cassazione era stata effettuata al difensore costituito nel giudizio di appello il 21.9.2006 sebbene la sentenza impugnata fosse stata pubblicata il 15.9.2005, rilevava che la precedente notifica tentata – nei termini – al precedente indirizzo del difensore non valeva in alcun modo a sanare la prospettata decadenza, atteso che il ricorrente era ben a conoscenza dell’avvenuta variazione del domicilio professionale del procuratore costituito sin dalla data di notificazione dell’appello incidentale, e pertanto non poteva invocare la scusabilita’ dell’errore.

L’eccezione non puo’ trovare accoglimento non avendo la societa’ intimata documentato, in violazione del canone di autosufficienza del ricorso, le vicende relative alla precedente notifica dell’appello incidentale e quindi l’asserita consapevolezza da parte del ricorrente, gia’ a seguito della notifica del predetto appello incidentale, della dedotta variazione del domicilio professionale del procuratore costituito.

Passando all’esame del ricorso proposto dal G., rileva il Collegio che i motivi svolti, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, non meritano accoglimento.

Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio che la questione relativa alla individuazione del contratto collettivo applicabile alla specifica fattispecie dedotta in giudizio e’ riservata al giudice di merito e non e’ censurabile in sede di legittimita’ qualora sia sorretta da una motivazione logica, completa e conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale.

Alla stregua di quanto sopra la determinazione della Corte territoriale appare correttamente e coerentemente motivata, avendo fatto riferimento al contenuto delle deposizioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado (i quali hanno precisato che presso il Credito Emiliano si applicava il CCNL dell’Assicredito), alla circostanza che il predetto contratto collettivo si applicava anche in precedenza alla Banca di Credito Cooperativo di Curinga e del Lamentino (successivamente incorporata nel Credito Emiliano s.p.a.), al rilievo che il G. non aveva sollevato contestazioni allorche’, nel conferire incarico al CTU contabile, il giudice di primo grado aveva fatto riferimento al suddetto contratto dell’Assicredito.

A cio’ deve aggiungersi la circostanza che tale contratto aveva per anni disciplinato il rapporto lavorativo del ricorrente, il quale pertanto ne aveva chiaramente accettato, per facta concludentia, la relativa applicazione.

E sul punto deve altresi’ rilevarsi che il ricorrente, nel giudizio di merito, avrebbe dovuto fornire la prova non solo che il rapporto lavorativo era sorto nel 1991 con la Cassa Rurale e Artigiana di Curinga, ma anche che il CCNL ivi applicato era quello previsto per il “Personale direttivo delle Casse Rurali e Artigiane” (procedendo altresi’ alla relativa produzione); e pertanto l’assenza di alcun elemento probatorio sul punto non consente, siccome rilevato dalla Corte di merito, di ritenere la fondatezza del rilievo mosso sul punto dal G..

In ordine alla mancata acquisizione da parte dei giudici di merito del predetto contratto collettivo, ritiene il Collegio di dover escludere che i poteri istruttori conferiti dalla legge al giudice di merito possano sopperire alle carenze probatorie delle parti, ponendosi in tal modo il giudicante in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e traducendosi i siffatti poteri officiosi in un potere di indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. sez. lav., 8.8.2002 n. 12002).

Sul punto questa Corte ha avuto modo di evidenziare che nel processo del lavoro, il potere del giudice di disporre d’ufficio mezzi istruttori tende a contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verita’ reale, e pertanto tale potere deve essere esercitato in osservanza del potere dispositivo e quindi non puo’ sopperire alla colpevole inerzia della parte interessata ovvero alle carenze probatorie imputabili alla stessa (Cass. sez. lav., 9.3.2001 n. 3516).

Va infine evidenziata la assoluta genericita’ dell’assunto di parte ricorrente secondo cui nel caso di specie avrebbe dovuto comunque trovare applicazione l’art. 108 delle disposizioni transitorie e di attuazione del CCNL Assicredito che prevedeva il mantenimento ad personam delle condizioni piu’ favorevoli eventualmente stabilite da contratti individuali, ove si osservi che il ricorrente non ha in alcun modo precisato quali fossero le ritenute condizioni di maggior favore previste da accordi individuali piu’ favorevoli. Ed invero per costante orientamento giurisprudenziale, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita’, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificita’ e della completezza, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della violazione lamentata (in tal senso: Cass. sez. lav., 24.6.2008 n. 17152; Cass. sez. 1^, 19.10.2006 n. 22499).

Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso puo’ trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 15,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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