Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16297 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. un., 10/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36942/2019 proposto da:

ENEL GREEN POWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S.G.C., G.V., A.R.,

A.V., A.E., S.R.,

S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24,

presso il Dott. MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dall’avvocato

LORENZO DURANO;

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36,

presso la Delegazione Romana della Regione, rappresentata e difesa

dall’avvocato TIZIANA T. COLELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5647/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 09/08/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.R., A.V., A.E., G.V., S.L., S.R., S.G.C. impugnavano innanzi al Tar Puglia, sez. Lecce i seguenti atti: a) D.Dirig. di occupazione d’urgenza 12 settembre 2012, n. 00571, emesso dalla Regione Puglia, in favore della S.p.A. Enel Green Power, preordinata all’esproprio del diritto di superficie e/o all’asservimento degli immobili occorrenti per costruzione dell’impianto eolico della potenza di 18 MW da realizzarsi nel Comune di (OMISSIS) e delle opere connesse, autorizzato dalla medesima Regione con Det. Dirig. 27 marzo 2012, n. 23; b) D.Dirig. di occupazione d’urgenza 12 settembre 2012, emesso dalla Regione Puglia, in favore della S.p.A. Enel Green Power, preordinata all’esproprio e/o all’asservimento degli immobili occorrenti per l’esecuzione di una stazione elettrica a 150/380 kV della rete di trasmissione nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento sulla linea Terna a 380 kV “(OMISSIS)” da realizzarsi nel Comune di Latiano, autorizzato dalla medesima Regione con Det. Dirig. 27 marzo 2012, n. 23; c) avvisi di esecuzione dei predetti decreti di occupazione d’urgenza datati 5 novembre 2012 e dei verbali di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza del 20 Novembre 2012; d) Det. Dirig. Regione Puglia 27 marzo 2012, n. 23, recante il rilascio in favore della Enel Green Power S.p.A., del D.Lgs. n. 387 del 2003, ex art. 12e ss.mm., dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dei detti impianti; e) verbali della conferenza di servizi; f) atti e pareri di carattere ambientale (Det. regionale di esclusione dalla V.I.A. 31 gennaio 2008, n. 64, poi prorogata per il periodo di tre anni con Det. Regionale 1 aprile 2011, n. 74) e paesaggistico citati nell’autorizzazione unica impugnata; g) atto dirigenziale della Regione Puglia n. 00328 del 4 giugno 2013, notificato tra il 22 giugno 2013 e l’8 luglio 2013, con cui è stata costituita la servitù coattiva, in favore della S.p.A. Enel Green Power, degli immobili di proprietà dei ricorrenti siti in agro di (OMISSIS) distinti in catasto al foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS), occorrenti per l’esecuzione dei lavori della stazione elettrica a 150/380 kV della rete di trasmissione nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento sulla linea Terna a 380 kV “(OMISSIS) ” da realizzarsi nel Comune di (OMISSIS), autorizzato dalla Regione Puglia con Det. Dirig. 27 marzo 2012, n. 23; h) atto dirigenziale della Regione Puglia n. 00327 del 4 giugno 2013, notificato tra il 22 giugno 2013 e l’8 luglio 2013, con cui è stata pronunciata l’espropriazione e/o costituita la servitù coattiva, in favore della S.p.A. Enel Green Power, degli immobili di proprietà dei ricorrenti siti in agro di (OMISSIS) distinti in catasto al foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS), occorrenti per l’esecuzione dei lavori della stazione elettrica a 150/380 kV della rete di trasmissione nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento sulla linea Terna a 380 kV “(OMISSIS) ” da realizzarsi nel Comune di (OMISSIS), autorizzato dalla Regione con Det. Dirig. 27 marzo 2012, n. 23.

Il Tar Puglia rigettava il ricorso.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1657, depositata l’11 marzo 2015, in riforma della sentenza di primo grado, annullava gli atti presupposti e connessi ai provvedimenti con i quali, previa occupazione d’urgenza, la regione Puglia aveva disposto l’espropriazione/asservimento di aree di proprietà di A.R., A.V. A.E., G.V., S.L., S.R. e S.G.C. in favore della società Enel Green Power per la realizzazione di una stazione elettrica collegata a un impianto eolico posto nel territorio di (OMISSIS), riformando la sentenza del Tar Puglia che aveva respinto il ricorso.

Il giudice di appello, risolte le questioni di rito, riteneva fondato l’appello dei ricorrenti, rilevando che rispetto al progetto della stazione elettrica presentato il 16 ottobre 2019 non vi era stata una previa determina di esclusione della V.I.A. regionale, invece adottata precedentemente – in data 31 gennaio 2018- dall’amministrazione per l’impianto eolico. Secondo il Consiglio di Stato la stazione elettrica non era mai stata sottoposta a screening di V.I.A..

In esito all’annullamento degli atti sopra ricordati, i proprietari dell’area interessata proponevano innanzi al Tar Puglia un’azione volta ad ottenere: a) l’accertamento del loro diritti ad essere reintegrati, previa riduzione in pristino, nel possesso delle aree di loro proprietà, oggetto di occupazione d’urgenza e successiva

espropriazione e, infine, di asservimento per la realizzazione, da parte della società, di una stazione elettrica collegata ad un impianto eolico; b) la condanna in solido della Regione Puglia e della società Enel Green Power al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.

Il Tar Puglia, sez. Lecce, dopo avere ritenuto passivamente legittimata la società Enel Power Green S.p.A., considerandola responsabile della materiale apprensione e trasformazione delle aree occupate ed asservite dalla Regione Puglia, dava atto della rinuncia dei ricorrenti alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi in relazione della demolizione dei manufatti da parte della società Enel Green Power, accoglieva parzialmente la domanda di reintegrazione dei terreni e rigettava le domande risarcitorie azionate anche nei confronti della Regione Puglia, nonchè le ulteriori domande volte alla reintegrazione nel possesso delle aree. Il Tar Puglia, infine, escludeva il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ravvisando l’errore scusabile in capo alla Regione ed alla società privata, in ragione dell’esistenza di un quadro normativo e fattuale complesso

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5647, pubblicata il 9 agosto 2019 di cui all’epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello proposto dai proprietari delle aree.

Il Consiglio di Stato, in particolare, dichiarava l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della domanda risarcitoria sollevata dalla società Enel Green Power che, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva contestato la giurisdizione del giudice amministrativo nè aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui, decidendo nel merito la lite, aveva implicitamente affermato la sua giurisdizione.

Il giudice di appello escludeva, altresì, la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società Enel Green Power che, pur non avendo materialmente emanato gli atti amministrativi annullati, attraverso l’attività amministrativa compiuta dalla Regione aveva materialmente beneficiato delle aree, apprendendole, modificandole ed utilizzandole nel proprio interesse imprenditoriale per insediarvi l’impianto eolico.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, doveva riconoscersi ai proprietari che avevano ottenuto l’annullamento degli atti espropriativi il diritto a proporre innanzi al giudice amministrativo una domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno relativo alla procedura amministrativa non solo dell’Amministrazione, coautrice del danno verificatosi, ma anche del beneficiario degli atti annullati.

Passando al merito, il Consiglio di Stato riteneva parzialmente fondato il secondo motivo di appello e riconosceva la responsabilità della società Enel Green Power, escludendo quella solidale della Regione Puglia.

Secondo il giudice amministrativo di appello, infatti, non poteva essere ravvisata alcuna responsabilità dell’amministrazione regionale, poichè era stata la società Enel Green Power a presentare il progetto relativo alla stazione elettrica in epoca successiva all’elaborato progettuale relativo al parco eolico senza richiedere una nuova V.I.A. all’amministrazione regionale, non potendo valere la determinazione di esclusione del progetto dalla V.I.A. pronunziata prima della presentazione del progetto della stazione elettrica. Tanto rendeva evidente, secondo il Consiglio di Stato, la rimproverabilità in termini di colpa esclusiva della società elettrica, che si era immessa nel possesso delle aree, utilizzandole a fini propri, pur nella consapevolezza di non avere richiesto una nuova valutazione di impatto ambientale in seguito all’integrazione progettuale.

Secondo il giudice amministrativo di appello era, dunque, irrilevante la verifica in ordine all’imputazione della responsabilità a titolo oggettivo o colposo, posto che nella materia delle occupazioni d’urgenza preordinate all’esproprio il solo fatto dell’altrui immissione in possesso, con correlata sottrazione della disponibilità materiale del bene in capo al legittimo proprietario, determina il sorgere della responsabilità, anche a prescindere dalla rimproverabilità, sul piano soggettivo, della condotta di occupazione sine titulo, da ciò dovendosi desumere la responsabilità per l’effetto lesivo prodotto nella sfera giuridica dei ricorrenti. Tali elementi confermavano pure l’esclusiva responsabilità per colpa della condotta della società elettrica, che si era immessa nel possesso delle aree poi utilizzate pur nella consapevolezza di non avere richiesto alla Regione una nuova V.I.A..

Secondo il Consiglio di Stato era dunque ascrivibile in via esclusiva alla società Enel Green Power l’effetto lesivo prodotto nella sfera giuridica dei ricorrenti. Il Consiglio di Stato, inoltre, accoglieva la domanda di restituzione delle aree ritenendo che, indipendentemente dalla sentenza che aveva annullato con efficacia ex tunc gli atti preordinati all’occupazione, all’esproprio e all’asservimento delle aree, era necessaria la riconsegna delle aree occupate. Aggiungeva che la domanda di liquidazione del danno conseguente al minor prezzo di realizzo della vendita a terzi della residua proprietà era infondata, in assenza di prova, liquidando invece a carico della Enel Green Power il danno per la mancata utilizzazione del bene nel periodo dell’illegittima occupazione subito dai proprietari. Il giudice di appello, inoltre, rigettava la domanda di liquidazione del danno non patrimoniale, dando atto del passaggio in giudicato delle domande di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, rinunciata dai ricorrenti in primo grado, e quella di aggiornamento dei registri immobiliari, accolta in primo grado ed infine respingeva la richiesta di liquidazione del danno conseguente al minor prezzo di realizzo della vendita a terzi della residua proprietà.

La società Enel Green Power ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8 e art. 110 c.p.A. affidato ad un’unica complessa censura.

Si sono costituiti in giudizio con autonomi controricorsi sia i proprietari A.R., A.V., A.E., G.V., S.L., S.R. e S.G.C., che la Regione Puglia.

Il Procuratore generale ha concluso come in atti.

La ricorrente e i Signori A. hanno depositato memorie.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 27 aprile 2021.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premesso che il controricorso dei Signori A.R., A.V. A.E., G.V., S.L., S.R. e S.G.C. deve ritenersi ritualmente notificato, avendo tali parti intimate riattivato tempestivamente, dopo il decorso di nove giorni dalla spedizione della prima notifica, il procedimento notificatorio non concluso positivamente per un errata indicazione del civico dell’indirizzo ove avevano eletto domicilio – cfr. Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594-, la ricorrente, con l’unico motivo proposto, ha dedotto la violazione degli artt. 103 e 113 Cost., D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 1, 4, 7,27,30,41,110 e 133, art. 362 c.p.c. e art. 2043 c.c., nonchè la nullità della sentenza per difetto assoluto di attribuzione ed eccesso di potere giurisdizionale.

2. La ricorrente premette che la giurisdizione esclusiva in materia espropriativa prevista dall’art. 133, comma 1, lett. g) del codice del processo amministrativo presuppone che vi sia in contestazione l’esercizio di un potere pubblico, per cui la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato la responsabilità di un soggetto privato, una volta esclusa quella della P.A. espropriante, avrebbe esondato dal perimetro della giurisdizione riconosciuta al giudice amministrativo. Se, infatti, è vero che l’art. 30 del codice del processo amministrativo individua nel giudice amministrativo la competenza sulle domande risarcitorie per le materia di giurisdizione esclusiva quanto alla lesione dei diritti soggettivi, tale giurisdizione presupporrebbe indissolubilmente che sia in discussione l’esercizio di un potere pubblico e la responsabilità soggettiva della pubblica amministrazione, mancando la quale non potrebbe riconoscersi la giurisdizione stessa in capo al g.a..

2.1 La società privata Enel Green Power, pertanto, sarebbe stata parte necessaria del giudizio risarcitorio ai fini esclusivamente restitutori. Ed una volta che la domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi era stata rinunciata dai ricorrenti in primo grado ed era stata accolta quella di restituzione delle aree, ormai non più in contestazione, il coinvolgimento della società privata Enel nel giudizio avrebbe dovuto limitarsi agli aspetti ripristinatori e restitutori. Il giudice avrebbe, dunque, errato nel ritenere che il giudice amministrativo potesse condannare soltanto il privato beneficiario dell’atto illegittimo nel giudizio risarcitorio avviato dai privati proprietari, avendo il codice del processo amministrativo radicato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo per le ipotesi in cui sia in discussione l’esercizio del potere, non essendo possibile che il g.a. si occupi di una controversia “fra privati” laddove sia accertata l’estraneità alla fattispecie risarcitoria della P.A. espropriante, nè potendosi ravvisare la legittimazione passiva del privato, nel caso di specie beneficiario dell’atto ablatorio dichiarato illegittimo, laddove risulti esclusa l’imputabilità soggettiva dell’illecito in capo alla P.A. espropriante. Il coinvolgimento della società privata nel giudizio avrebbe dovuto arrestarsi agli aspetti ripristinatori e restitutori. Ne dovrebbe conseguire, secondo la ricorrente, l’erroneità della posizione espressa dal Consiglio di Stato in ordine alla sua legittimazione passiva nel giudizio risarcitorio, non avendo detta società contribuito in alcun modo alla formazione degli atti ablatori illegittimi. Nè sarebbe possibile configurare una giurisdizione amministrativa al di fuori delle ipotesi di responsabilità solidale del privato e della PA titolare del potere pubblico illegittimamente esercitato. Ipotesi non riferibile a quella esaminata dal Consiglio di Stato, nella quale la responsabilità era stata riconosciuta unicamente nei confronti di essa società privata.

2.3. Nemmeno sarebbe possibile ipotizzare la giurisdizione del g.a. per le ipotesi di comportamenti della stessa società nel procedimento autorizzatorio relativo al parco eolico, non avendo la stessa causalmente contribuito con il suo contegno all’atto amministrativo illegittimo.

2.4. Da ciò sarebbe conseguito il totale travalicamento dei limiti della giurisdizione amministrativa, con conseguente vizio di difetto assoluto o relativo di potere giurisdizionale.

3. La ricorrente, in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 6, c.p.a. e art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 2,103,113 Cost., nella parte in cui tali norme primarie fossero interpretate nel senso di consentire al g.a. di pronunciare sentenza di condanna al risarcimento del danno con imputazione esclusiva in capo al privato beneficiario dell’atto amministrativo illegittimo.

4. Giova premettere che l’eccezione di difetto di giurisdizione del g.a. proposta dalla società Enel Green Power è stata dichiarata inammissibile dal Consiglio di Stato perchè ritenuta tardivamente proposta, avendo il giudice amministrativo di appello chiarito che la società Enel Green Power era stata evocata in giudizio insieme alla regione Puglia dai proprietari delle aree in qualità di soggetto che aveva materialmente appreso e trasformato le aree per realizzarvi la stazione elettrica collegata all’impianto eolico, ed aggiungendo che detta società non aveva contestato la giurisdizione nè in primo grado nè in appello con appello incidentale.

5. Orbene, la censura in ordine al difetto di giurisdizione del g.a. sollevata innanzi a queste Sezioni Unite dalla ricorrente è inammissibile, poichè sulla stessa, come condivisibilmente sostenuto dai controricorrenti A.R., A.V., A.E., G.V., S.L., S.R., S.G.C. (pag. 9 controricorso), si è formato il giudicato per non essere stata impugnata davanti alle Sezioni Unite la statuizione del Consiglio di Stato di inammissibilità dell’eccezione di giurisdizione avanzata dalla società Enel Green Power.

5.1. La mancata impugnazione della ratio decidendi posta a base della declaratoria di inammissibilità della questione di giurisdizione in appello impedisce a queste Sezioni Unite di pronunziarsi sul difetto di giurisdizione prospettato dalla società ricorrente.

6. Occorre passare ora all’esame del dedotto eccesso di potere giurisdizionale, che la ricorrente intravede in relazione al fatto che il giudice amministrativo di appello, decidendo una controversia nella quale il giudizio collegato all’azione risarcitoria vedrebbe nel merito la condanna esclusiva del soggetto non dotato di potestà amministrativa, escludendosi per converso la giurisdizione del g.a. nei confronti di un soggetto privato.

6.1. Ora, secondo il Consiglio di Stato rispetto all’azione risarcitoria proposta dai proprietari ed accolta parzialmente nei confronti della società Enel Green Power l’elemento ritenuto decisivo ai fini del suo accoglimento andava individuato nel fatto che detta società, beneficiando dell’esercizio dell’attività amministrativa compiuta dalla regione Puglia, aveva occupato l’area nella quale si era immessa nel possesso, sottraendola al legittimo proprietario, da ciò scaturendo l’effetto lesivo prodotto nella sfera giuridica dei ricorrenti.

6.2. Il Consiglio di Stato, per un verso, ha escluso la responsabilità della p.a., che i ricorrenti avevano pure prospettato a fondamento dell’azione promossa in primo grado, ritenendo che non vi fosse l’elemento soggettivo della colpa in capo alla P.A. Per altro verso, lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimazione passiva della società privata in ragione dell’imputabilità del danno “..tanto all’autore morale dell’atto quanto all’autore materiale della condotta, restando irrilevante l’aspetto meramente formale e nominale della vicenda… ” ed ha accertato la responsabilità esclusiva della società in quanto “…la stessa si è immessa nel possesso delle aree e le ha utilizzate ai propri fini, pur niella consapevolezza di non avere richiesto alla Regione una nuova VIA a seguito dell’integrazione progettuale”. Il giudice amministrativo ha poi riconosciuto che la domanda risarcitoria rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa.

6.3. Orbene, la censura esposta dalla ricorrente, laddove prospetta un vero e proprio travalicamento della giurisdizione del g.a. sulla domanda risarcitoria collegata alla accertata responsabilità esclusiva del soggetto privato rispetto all’attività provvedimentale, è inammissibile.

6.4. Occorre anzitutto evidenziare in modo preciso i termini della censura, che si risolve, al di là della formulazione terminologica, nella contestazione della giurisdizione del giudice amministrativo sotto il profilo della accertata responsabilità risarcitoria della società stessa da parte del giudice amministrativo di ultimo grado, ciò desumendosi inequivocabilmente da quanto esposto dalla ricorrente a pag. 12, primo capoverso, del ricorso per cassazione.

6.5. Ed invero, il giudice amministrativo di appello, per come risulta dall’esposizione in fatto della presente sentenza, ha ricondotto la responsabilità esclusiva della società Enel Green Power per i pregiudizi sofferti dai proprietari in relazione all’illegittimità degli atti di asservimento previamente annullati con decisione giudiziaria divenuta irretrattabile, ancorchè resi dalla Regione Puglia riscontrando, in particolare, nella società Enel Power Green, non soltanto la qualità di soggetto presentatore del progetto relativo alla stazione elettrica in un momento successivo rispetto al progetto iniziale, senza che questa avesse richiesto all’amministrazione regionale una nuova VIA per l’intero progetto, ma anche quella di beneficiario degli atti annullati.

6.6. Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, pur dovendosi escludere la corresponsabilità dell’amministrazione regionale che aveva adottato gli atti dichiarati illegittimi per assenza dell’elemento soggettivo – sub specie di colpa, non per questo veniva meno il potere del g.a. di accertare la responsabilità esclusiva di uno dei soggetti autori del danno, appunto rinvenendola in capo alla società Enel Green Power. E ciò il giudice di appello ha fatto richiamando i principi in precedenza espressi – Cons. Stato, 15 ottobre 2012, n. 5279, Cons. Stato, 13 gennaio 2012, n. 115.

6.7. Orbene, rispetto a questa parte della statuizione resa dal giudice amministrativo devono escludersi i prospettati vizi della pronunzia sotto il profilo del travalicamento della giurisdizione che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, ricorre unicamente nelle ipotesi in cui il giudice speciale ha creato una norma inesistente nell’ordinamento ovvero si sia sostituito alla p.a. nelle valutazioni di merito alla stessa spettanti. Ciò che suole esprimersi evocando lo sconfinamento nella sfera del merito e, quindi, della discrezionalità e opportunità dell’azione amministrativa ovvero nella sfera riservata al legislatore, in cui risiede il proprium del ricorso per eccesso di potere giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 13 marzo 2019, n. 7207; 17 dicembre 2018, n. 32619), fatta salva l’ulteriore ipotesi in cui lo sconfinamento si risolva in un’attività del giudice amministrativo motu proprio intrapresa in pregiudizio del giudice ordinario – cfr. Cass., S.U., 27 giugno 2018, n. 16957-. Da tali ipotesi, tuttavia, esula quella in cui sia la domanda giudiziale proposta dalla parte ad indurre il giudice amministrativo ad esondare dall’ambito allo stesso riservato ed a travalicare l’ambito della propria giurisdizione.

6.8. Una volta delineato il proprium della censura proposta in questa sede dalla ricorrente, risulta evidente che la stessa si muove all’interno della contestazione della giurisdizione del g.a. sotto il profilo della natura soggettiva del soggetto privato evocato nel giudizio risarcitorio dai proprietari delle aree. Questione che attiene all’esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, contestata dalla società privata innanzi a queste Sezioni Unite dopo che, tuttavia, sulla giurisdizione del g.a. si è formato il giudicato interno, non avendo la ricorrente posto in discussione in questa sede, come già ricordato, la ritenuta inammissibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato rispetto alla domanda risarcitoria proposta dai proprietari innanzi al giudice amministrativo di primo grado. Domanda che il Tar, implicitamente riconoscendo la propria giurisdizione, aveva disatteso e che il Consiglio di Stato aveva invece poi solo parzialmente accolto, nei confronti della società Enel Power Green, dichiarando inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione tardivamente proposta dalla medesima società.

6.9. Sulla base di tali considerazioni, ritengono queste Sezioni Unite che la censura qualificata in termini di eccesso di potere giurisdizionale dalla ricorrente si risolva nel – vano – tentativo in extremis di far valere il vizio di difetto di giurisdizione ormai non più prospettabile in questa sede, per le considerazioni già espresse.

6.10. Ciò che esclude di potere recuperare, al fine di consentire l’esame della censura da parte di queste Sezioni Unite, l’indirizzo che pacificamente riconosce la possibilità di proporre una censura inerente all’eccesso di potere giurisdizionale a prescindere dalla formazione del giudicato sulla giurisdizione – cfr., fra le altre, Cass., S.U., 29 ottobre 2020, n. 23899.

6.11. Nè vale sostenere, come pure sottolineato dalla ricorrente nella memoria, che il profilo della giurisdizione contestato innanzi a queste Sezioni Unite sia diverso da quello fatto valere innanzi al Consiglio di Stato, derivando dalla ritenuta affermazione della responsabilità esclusiva del soggetto privato affermata per la prima volta innanzi al giudice amministrativo di appello. Ed infatti, giova ricordare che la giurisdizione si individua sulla base della causa petendi e del petitum sostanziale espressi al momento della proposizione della domanda, risultando ininfluenti le sopravvenienze in fatto ed in diritto successivamente insorte – art. 5 c.p.c..

6.12. Orbene, l’originaria proposizione di una domanda risarcitoria promossa nei confronti della P.A. e del soggetto privato, segnatamente nei confronti della Regione Puglia, in qualità di autorità che formalmente ha emanato gli atti inerenti la procedura espropriativa e di asservimento delle aree, e della società Enel Green Power, in qualità di soggetto che aveva materialmente appreso e trasformato le aree per realizzarvi la stazione elettrica collegata all’impianto eolico – cfr. p. 9.1. sent. impugnata, rende evidente che il profilo attinente alla giurisdizione del g.a. – o la sua carenza – era già sussistente al momento della proposizione della domanda e come tale avrebbe potuto essere prospettato innanzi al giudice amministrativo di primo grado.

6.13. In definitiva, la censura posta dalla ricorrente intende contestare non solo i presupposti della responsabilità risarcitoria che il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti in capo alla società privata, ma, a monte, l’esistenza stessa della giurisdizione amministrativa, evocando la natura soggettiva privata di uno dei soggetti ritenuti responsabili del pregiudizio.

6.14. Così facendo, la ricorrente si limita a porre in discussione i profili della giurisdizione del g.a. che, come si è visto, non ha potuto più prospettare innanzi al giudice amministrativo che, sul punto, aveva dichiarato inammissibile l’eccezione proposta in appello dalla società Enel Power Green.

6.15. Tanto più che si riscontra un altro capo della decisione nel quale il Consiglio di Stato ha espressamente individuato la propria competenza giurisdizionale a decidere con riguardo agli aspetti risarcitori prodotti dall’occupazione sine titulo.

6.16. Ora, anche questi aspetti, che rientrano nel cono d’ombra della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non possono essere riesaminati in questa sede, essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione amministrativa, per come già evidenziato.

7. Manifestamente inammissibile si appalesa, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la questione di legittimità costituzionale come prospettata dalla ricorrente, nella parte in cui il quadro normativo di riferimento consentirebbe la giurisdizione del giudice amministrativo anche per le ipotesi di condanna esclusiva di un soggetto privato. Questione che, anzi, corrobora ancora di più il riscontrato giudicato formatosi sul punto innanzi al giudice amministrativo di appello.

8. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

9. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore dei Signori e della Regione Puglia, come da dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello” ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dei Signori A.R., A.V., A.E., G.V., S.L., S.R., S.G.C. in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esporsi ed oltre spese generali nella misura del 15%, nonchè in favore della regione Puglia in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, dalle Sezioni Unite civili, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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