Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16297 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24500-2013 proposto da:

P.S. (OMISSIS), F.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SILLA 2/A, presso lo studio dell’avvocato

LUCIA CECCHI AGLIETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSANNA

SINCIC giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FASTWEB SPA società a socio unico e soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di SWISSCOM AG, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ALESSANDRO SERPIERI 8, presso lo studio dell’avvocato

NACHIRA ALBERTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALESSANDRO BIGONI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10661/2013 del TRIBUNALE di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ROSANNA SINCIC;

udito l’Avvocato ALBERTO NACHIRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I coniugi P.S. e F.A. hanno proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Fastweb avverso la sentenza del 1 agosto 2013, con la quale il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza di primo grado resa dal Giudice di Pace di Milano nel 2008, ha rigettato le domande da essi ricorrenti proposte contro l’intimata.

2. Il Giudice di pace aveva, invece, dichiarato “la esclusiva responsabilità” per la “mancata valida esecutività del contratto di fornitura telefonica… stipulato in data 09.07.01, con l’attrice si.ra P.S. in F.”, nonchè “la nullità del detto contratto… privandolo di effetti tra le parti” e condannato la Fastweb al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di Euro 232,97 oltre interessi legali in favore della medesima, nonchè al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno “esistenziale” sofferto in relazione alla vicenda posta a base della domanda, liquidandolo in due distinti importi.

3. Al ricorso per cassazione ha resistito con controricorso la Fastweb.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso ci si duole di “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e conseguente difetto di motivazione”.

Il motivo non è ammissibile, in quanto ciò che vi si deduce esula dal contenuto che al detto paradigma hanno attribuito Cass. sez un. n. 8053 e 8054 del 2014, secondo le quali: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”; “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Nel solco di dette decisioni Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881, ha ulteriormente rilevato che da un lato, il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in sè, cioè alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; dall’altro lato, il controllo previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

A maggior ragione dopo una tale novella legislativa resta fermo il principio, già del tutto consolidato (per tutte: Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n, 20412; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. sez. un. 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286) dell’esclusione del potere di questa Corte di legittimità di riesaminare il merito della causa, essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico – formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile): sicchè sarebbe inammissibile (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

1.1. Ebbene, l’illustrazione del motivo non si articola con i contenuti indicati dalle Sezioni Unite, in quanto, in disparte la mancanza di individuazione del fatto di cui si sarebbe omesso l’esame e l’espressa assunzione nel suo incipit di un omesso esame di una “questione” (pag. 8, secondo rigo), si imputa alla sentenza d’appello di aver mal valutato risultanze probatorie e di non aver quindi fatto comprendere perchè ci si è discostati dalla sentenza del primo giudice.

Il motivo è, perciò inammissibile.

2. Con un secondo motivo si denuncia “violazione dell’art. 1346 c.c. e dell’art. 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed ulteriore profilo di omesso esame ed omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

2.1. L’illustrazione si articola senza una precisa individuazione del “fatto” oggetto del motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e tanto lo rende inammissibile già in prima battuta.

Non solo: essa si articola dalla pagina 8 sino alle prime tre righe della pagina 15 con argomentazioni dirette ad evidenziare che il contratto era stato stipulato in una situazione di fatto che rendeva impossibile l’oggetto del contratto e perciò ne determinava la nullità.

L’asserto della violazione dell’art. 1346 e dell’art. 1418 risulta, poi, svolto come conseguenza di detta situazione, sicchè suppone che essa risultasse provata.

Ne segue che nuovamente allora il tessuto argomentativo del motivo si risolve nella postulazione di un malgoverno delle risultanze istruttorie, cioè di quello che – come s’è detto – è estraneo al n. 5 vigente.

In sostanza, il motivo presenta la struttura di un motivo tendente a sollecitare il controllo della motivazione del giudice di merito sull’apprezzamento delle emergenze istruttorie, che è ciò che non è consentito dal paradigma del n. 5.

2.2. Tra l’altro – e sarebbe comunque circostanza dirimente sempre nel senso dell’inammissibilità – le risultanze che si evocano risultano dedotte in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

3. Con un terzo motivo si prospetta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1427 c.c. e segg. anche in connessione con l’art. 1337 c.c. e conseguente annullabilità del contratto per vizio del consenso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame ed omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

3.1. L’illustrazione presenta la stessa struttura del motivo precedente. Prima si svolgono considerazioni delle risultanze probatorie dalla pagina 16 sino alla metà della 21 e su come il giudice d’appello le avrebbe dovuto valutare e sul perchè le avrebbe mal valutate e, quindi, si fonda sulle relative deduzioni la pretesa violazione delle norme di diritto evocate.

Tra l’altro nuovamente le risultanze che si evocano risultano dedotte in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

4. Con un quarto motivo si denuncia “in subordine ed in correlazione con i motivi sopra esposti, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omesso esame ed omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Al motivo si attagliano considerazioni identiche a quelle svolte a proposito dei due motivi precedenti, dato che si presenta con la stessa struttura.

5. Gli ultimi due pretesi motivi non sono tali, perchè si limitano a postulare gli effetti sulla decisione della controversia dell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi e non già censure alla sentenza impugnata.

6. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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