Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16296 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3834-2019 proposto da:

C.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBANO

LOREDANA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTENAZIONALE DI SALERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il

20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, C.Y., nato in Gambia, chiedeva al Tribunale di Potenza che gli venisse riconosciuta una delle diverse misure di protezione internazionale, erroneamente denegate dalla Commissione territoriale. Il giudice adito rigettava la domanda.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito per timore di essere perseguitato nel suo Paese in quanto percettore di sovvenzione statale per gli studi universitari – che, tuttavia, non aveva completato – a seguito di una campagna di stampa contraria ai percettori di indebite sovvenzioni statali.

Il Tribunale ha ritenuto che la vicenda non costituisse presupposto per il riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria. Ha esaminato le fonti accreditate giungendo ad escludere anche la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha, infine, escluso anche la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, segnatamente valutando la documentazione sanitaria prodotta, concernente la sottoposizione del ricorrente a terapia e chemioprofilassi perchè potenzialmente affetto da tubercolosi, pur risultando lo stesso in buone condizioni di salute; in particolare il Tribunale ha accertato che non risultavano richieste cure urgenti e/o necessarie ed ha riscontrato l’impegno del Gambia nella profilassi e cura della tubercolosi.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, attinenti alle domande di protezione sussidiaria ed umanitaria; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lamentando che non si sia tenuto conto del fatto che i mutamenti politici avvenuti in Gambia, dopo il superamento del regime dittatoriale del l’ex-Presidente Jammeh, non avevano ancora condotto ad un modello governativo di tipo democratico.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, criticando le valutazioni compiute dal Tribunale in merito alle sue condizioni di salute ed al regime sanitario in Gambia.

3. Preliminarmente va considerato che il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita.

Il ricorso è inammissibile, posta la incompletezza della procura, giacchè in tale documento non è indicata la data di rilascio e così, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quinto periodo, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della “data del rilascio in suo favore”, quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento “in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

Si osserva che questa Corte ha già statuito che “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2” (Cass. n. 17717 del 05/07/2018) e che, in fattispecie analoga, ha concluso per la inammissibilità della “procura su foglio separato e spillato in calce”, laddove “niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna” (Cass. 30620 del 25/11/2019), giungendo ad affermare il principio secondo il quale “In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto) priva della data di rilascio, nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato.” (Cass. n. 2342 del 03/02/2020), principio che trova applicazione nel caso di specie.

Invero, come puntualmente chiarito da questa Corte “la specialità della norma deriva dalla peculiare connotazione pubblicistica che la certificazione, quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura; per esso, non si ha invero mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi invece al difensore un atto di fidefacienza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato; ne deriva che tale “certificazione” implica di necessità l’asseverazione qualificata possibile solo in capo al difensore investito del mandato ad impugnare per cassazione e a ciò abilitato – della presenza del richiedente protezione – di regola – nel territorio dello Stato, così formandosi un documento firmato, a sua volta, in presenza del difensore e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore; la locuzione impiegata (certificazione), rinviando in modo specifico ad un unico soggetto autore della condotta, e alla correlativa responsabilità, appare invero strettamente connessa ad un ‘modò predeterminato, scelto dalla legge, di far risultare la posteriorità del mandato rispetto alla comunicazione del decreto, perciò integrando direttamente, accanto ad una funzione di controllo – come visto – della sottoscrizione e della sua provenienza (e, con essa, della volontà di impugnare, ex art. 83 c.p.c.), una speciale potestà asseverativa, di fidefacienza, conferita ex lege al difensore abilitato” (Cass. n. 1043 del 17/01/2020).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura; il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, dei motivi di ricorso.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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