Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16296 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16296 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALLONE CESARE MARIA, rappresentato e difeso, giusta
delega in calce al ricorso, dall’Avvocato Vincenzo Di
Ponzio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Silla,
91 presso lo studio dell’Avv. Martinelli, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.335/01/2010 della Commissione Tributaria

Data pubblicazione: 27/06/2013

Centrale di Bari – Collegio n. 01, in data 20.01.2010,
depositata il 04 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11121/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione della

sentenza

n.335/01/2010, pronunziata dalla CTC Sezione di Bari,
Collegio n. 01, del 20.01.2010, DEPOSITATA il 04 marzo
2010.
Con tale decisione, la C.T.C. ha accolto il ricorso
dell’Ufficio Imposte di Taranto e, in riforma delle
decisioni di primo e secondo grado che avevano ritenuto
infondata la pretesa fiscale dell’Ufficio, hanno
riconosciuto e dichiarato legittimo l’accertamento
impugnato.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 1982,
censura l’impugnata decisione, sulla base di tre
motivi.
3 – L’Agenzia controricorrente, ha chiesto il rigetto
dell’impugnazione.
2

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.

4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene al reddito di partecipazione del socio Fallone

società “Marittima Sud SNC” e, d’altronde, che al
giudizio di appello ha partecipato solo il Fallone
Salvatore e non anche la predetta società e gli altri
soci. Ciò stante, in applicazione del principio
affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La
unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla
base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR
e dei soci delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la
conseguente automatica imputazione dei redditi della
società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
3

Salvatore, dante causa dell’odierne ricorrente, nella

(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi

dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi
pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti

interessati,

destinatario

di

un

atto

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU.

4 giugno

2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano ì presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
4

comuni della fattispecie costitutiva

definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai
richiamati principi, va dichiarata la nullità, oltre
che dell’impugnata sentenza, di tutti gli atti
successivi alla costituzione in giudizio del ricorrente
nel giudizio di primo grado e della decisione emessa a
conclusione di tale fase processuale, e la causa va
rimessa alla CTP di Taranto perché, previa adozione dei
provvedimenti sottesi ad integrare il contraddittorio
nei confronti degli altri litisconsorti necessari,
decida la causa nel merito;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi del principio applicato, le spese delle
fasi di merito e del presente giudizio di legittimità
vanno compensate;
5

La Corte,

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la
nullità dell’impugnata sentenza, di quella di primo
grado e degli atti successivi alla costituzione nel

rimettersi gli atti alla CTP di Taranto perché, previa
adozione dei provvedimenti sottesi a consentire
l’instaurazione di regolare contraddittorio, decida la
causa nel merito.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

giudizio di primo grado del ricorrente; Dispone

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