Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16296 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2689/2010 proposto da:

R.I. (OMISSIS), R.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 37, presso lo Studio dell’avvocato JEZZI ANTONIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato BORA Giovanni, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.F.S. in A., A.S., MEIE ASSICURATRICE

SPA, C.G. in A., UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO,

M.G., A.F., G.C., RAS

ASSICURAZIONI, A.G., SMAP – SOCIETE’ MUTUELLE DES

ADMISTRATION PUBLIQUES;

– intimati –

avverso la sentenza n. 680/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

15.7.09, depositata il 06/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. R.I. e R.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 novembre 2009, con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello principale da loro proposto contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Fermo in una controversia nei confronti di M.G. e G.C., la SMAP- Societè Mutuel des Administration Pubblique, la RAS Assicurazioni s.p.a., A.G., C.G. in A., A. F., D.F.S. in A., A.S., la s.p.a. MEIE ASSICURATRICE e l’U.C.I.-Ufficio centrale Italiano. Con la stesa sentenza è stato dichiarato inefficace l’appello incidentale della RAS. p.2. Nessuno degli intimati ha resistito.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

p.4. Il ricorso veniva fissato per l’adunanza della Corte del 14 aprile 2011, nella quale, stante la tardività dell’avviso di tale fissazione, veniva disposto rinvio all’odierna adunanza.

In vista di essa i ricorrenti depositavano memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso denuncia con il suo unico motivo “violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 327 c.p.c.”, adducendo che la Corte territoriale, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione, avrebbe ritenuto erroneamente tardivo l’appello principale perchè, considerando avvenuta la notificazione l’8 ottobre 2003 “data di completamento delle formalità poste in essere dall’Ufficiale Giudiziario ….da questo attestata nella relata”, anzichè “al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario, da parte del notificante (nel caso di specie 6 ottobre 2003)”.

Il ricorso appare inammissibile perchè non ha osservato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Esso, infatti, si fonda sul contenuto dell’attestazione di ricezione dell’atto di appello da parte dell’Ufficiale Giudiziario che ebbe poi a notificarlo, ma non indica in modo specifico detta attestazione, nel senso che non solo non ne individua le modalità e, quindi, la dimensione fattuale e non ne riproduce il contenuto, ma nemmeno indica in quale fase del giudizio di merito di appello essa sarebbe stata prodotta ed avrebbe potuto essere conosciuta dalla Corte territoriale, nonchè e soprattutto se e dove essa sarebbe stata prodotta e sarebbe esaminabile in questa sede di legittimità, anche agli effetti di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

L’ottemperanza alla norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che rappresenta il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza (del resto già anteriormente alla sua introduzione applicato dalla giurisprudenza della corte al motivo di ricorso per cassazione fondato – come quello in esame – su violazione di norme del procedimento), avrebbe richiesto tutte le specificazioni appena indicate, siccome ritenuto dalla giurisprudenza della Corte ormai consolidata (si veda, per il motivo fondato su documenti, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e, da ultimo, n. 7161 del 2010; con specifico riferimento al motivo fondato su atti processuali, Cass. (ord.) n. 26266 del 2008 e, di recente, Cass. n. 4201 del 2010, sia pure con riferimento ad un ricorso soggetto al regime anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ma con riferimenti, anche quanto alla impossibilità che il requisito possa essere neutralizzato dall’ipotetica presenza di atti processuali nel fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, al quale, peraltro, nemmeno s’è fatto riferimento)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Esse non sono in alcun modo superate dai rilievi svolti nella memoria dai ricorrenti, i quali in essa deducono che la data di consegna dell’atto di appello dovrebbe evincersi dallo “originale di notifica del ricorso in appello medesimo, già in atti – all’interno del fascicolo d’ufficio della Corte di Appello di Ancona, come di rito”.

In tal modo essi – astenendosi dal farsi carico di esaminare la giurisprudenza citata dalla relazione – pretendono di adempiere all’onere di indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, attraverso la memoria, il che è inammissibile, atteso che il requisito previsto da detta norma è requisito che, inerendo al ricorso ed essendo prescritto a pena di inammissibilità, deve risultare attraverso un adempimento del ricorrente in cassazione nello stesso ricorso per cassazione.

p.3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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