Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16295 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3476-2019 proposto da:

C.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

PONIENANI ALESSIA, SERAFINI VANESSA ILARIA;

– ricorrente –

contro

D.F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE

66, presso lo studio dell’avvocato SODANO MARIA LAURA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHEF MARIA GIUSEPPINA;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIANNICO GIUSEPPINA, PREDEN SERGIO, PATTERI ANTONELLA, CALIULO

LUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6982/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato, per quanto interessa, il gravame proposto da C.A.L. nei confronti di D.F.M. avverso la pronuncia del Tribunale di Roma che aveva determinato la quota di pensione di reversibilità (pari nel complesso al momento della domanda ad Euro 1.746,00=) spettante alla D.F., quale coniuge divorziato di G.S., nella misura del 35% a decorrere dal 1 aprile 2014, fermo per il residuo il diritto della Caira, coniuge superstite.

C. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

D.F. e INPS hanno replicato con controricorso.

Sussistono i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, nonchè la motivazione contraddittoria e carente.

Segnatamente la coniuge superstite ricorrente si duole che non si sia tenuto conto dell’assistenza prestata al marito negli ultimi cinque anni di vita, segnati da una grave patologia invalidante, e del fatto che la sua posizione economica veniva drasticamente pregiudicata dal riconoscimento della quota come determinata a favore della D.F..

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e dei principi generali in materia di prova anche sotto il profilo della carenza e della contraddittorietà della motivazione, in merito al quantum riconosciuto nella misura del 35%.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione poichè volti a criticare, sotto plurimi aspetti, la quantificazione della quota attribuita alla D.F., sono inammissibili perchè, pur denunciando una violazione di legge, in realtà sollecitano un diverso apprezzamento dei fatti senza che possano dirsi esposte doglianze di tipo motivazionale conformi al modello legale, che valorizza esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 20721 del 13/08/2018).

Giova ricordare che l’attribuzione delle quote della pensione di reversibilità L. n. 898 del 1970, ex art. 9 a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico – secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – e che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni (Cass. n. 16093 del 21/09/2012).

Tale criterio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, sussistendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo con discrezionalità: fra tali correttivi è compresa anche la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e l’entità dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, senza tuttavia mai assimilare la durata della convivenza prematrimoniale con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. n. 5268 del 26/02/2020; Cass. n. 10391 del 21/06/2012).

Contrariamente a quanto assume la ricorrente, la Corte di appello si è attenuta a questi principi ed ha tenuto conto dei redditi delle due parti, della disponibilità della casa di abitazione, delle incombenze familiari sulle stesse gravanti, della durata dei rispettivi matrimoni – 24 anni per la D.F. e 13 per la C., connessa alla scelta personale di quest’ultima di posticipare il matrimonio con G. per continuare a godere della pensione di reversibilità conseguita ad un precedente matrimonio -, dell’ammontare dell’assegno divorzile: ha, quindi, motivatamente indicato le ragioni poste a fondamento della decisione, tanto che -nonostante la maggiore durata del matrimonio della D.F. – la quota attribuitale corrisponde all’incirca alla metà di quella riconosciuta alla C..

Le censure sostanzialmente appaiono volte a pervenire ad un’impropria rivalutazione del merito, conforme alle aspettative della ricorrente.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza in favore delle due parti costituite, nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS e della D.F., che liquida in favore di ciascuna parte in Euro 2.200,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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