Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16295 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15111/2010 proposto da:

PARTNERS’S INTERNATIONAL SRL (OMISSIS) in persona

dell’amministratrice, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. BELTRAME

Alessandro, giusta mandato a margine dell’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

VERNICIATURA THEMA DI CLAUDIO DE BORTOLI & C. SNC (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA LIBERTA’ 10, presso lo studio

dell’avvocato PERRONE MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ONGARETTO Eva, giusta mandato a margine della comparsa di

costituzione e risposta;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 7/10 del TRIBUNALE di UDINE – Sezione

Distaccata di CIVIDALE DEL FRIULI del 5.5.2010, depositata il

06/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

per la resistente è solo presente l’Avvocato Gemma Paternostro (per

delega avv. Eva Ongaretto).

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La s.r.l. Partners’s International ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 6 maggio 2010, con la quale il Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Cividale del Friuli ha declinato la competenza a favore del Tribunale di Treviso sulla controversia introdotta con citazione del 12 gennaio 2010 da essa istante nei confronti della s.r.l. Verniciatura Thema di De Bortoli Claudio & C. s.n.c. in via principale per sentirla condannare al risarcimento di danni sofferti a causa della difettosa ed imperita esecuzione di lavori di verniciatura ad essa appaltati e in via subordinata per sentir accertare l’esaustività del pagamento già effettuato per la prestazione.

La declinatoria di competenza è avvenuta sulla base dell’eccezione di incompetenza svolta dalla convenuta e nel presupposto che il foro generale dell’art. 19 c.p.c., si situasse in (OMISSIS), per avere la sede legale la convenuta in (OMISSIS), e che lo stesso fosse per quelli facoltativi del forum contractus e del formule destinatae solutionis, essendo avvenuta la conclusione del contratto oralmente presso la detta sede e dovendo l’obbligazione risarcitoria adempiersi al domicilio della debitrice convenuta, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4, stante l’illiquidità della somma richiesta.

p.2. Al ricorso per regolamento ha resistito con memoria la s.n.c. intimata.

p.3. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocato delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nelle Sue conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso per l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza.

p.2. Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero nel senso della infondatezza dell’istanza, ma ritiene che esse si giustifichino sulla base delle seguenti ragioni.

p.2.1. Con riferimento alla prima doglianza, con la quale si denuncia “violazione degli artt. 38, 42 e 183 c.p.c., perchè il giudice non avrebbe consentito il deposito di memorie ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, n. 1, (rectius: comma 6, n. 1, nel testo modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. c ter, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005 ed entrato in vigore il 1 marzo 2006) onde permettere all’istante di produrre documentazione che avrebbe individuato nella sua sede il luogo di conclusione del contratto il Collegio rileva l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non si fornisce l’indicazione specifica degli atti processuali sui quali essa si fonda, cioè non si specifica il modus procedendi seguito dal Tribunale, dal quale si evidenzierebbe la violazione delle indicate norme: infatti, non si indica se era stata formulata l’istanza ai sensi del citato comma 6, n. 1.

E’ appena il caso di precisare che questa Corte ha già precisato che l’art. 366 c.p.c., n. 6, che costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza, è applicabile anche al regolamento di competenza: si veda Cass. (ord.) n. 20535 del 2009.

p.2.2. La censura comunque apparirebbe infondata per le seguenti ragioni.

In primo luogo, l’invocazione dell’art. 183, comma 6, n. 1, è fuori luogo, atteso che l’obbligatoria disposizione della trattazione scritta ai sensi di tale norma, stante il suo oggetto non si prestava all’attività produttiva che avrebbe voluto compiere la qui istante:

la norma si riferisce, infatti, al deposito di “memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già svolte”.

In secondo luogo, la necessità di repliche istruttorie dell’attore all’eccezione di incompetenza proposta ritualmente dal convenuto è interamente disciplinata dell’art. 38 c.p.c., u.c., il quale, imponendo di deciderle le questioni di competenza “in base a quello che risulta dagli atti vallo stato degli atti” e consentendo solo l’assunzione di “sommaria informazioni” se resa necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, quando tale rilievo non vi possa essere come nel caso della competenza territoriale derogabile, impone all’attore di replicare con allegazioni e produzioni documentali all’eccezione del convenuto necessariamente alla prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e di instare l’assunzione di eventuali sommaria informazioni direttamente in tale udienza. La possibilità di chiedere la trattazione scritta ai sensi del comma 6, n. 1 è possibile sia se le produzioni siano state effettuate o sia stata compiuta l’istruzione sommaria (se del caso anche in un’udienza di rinvio a breve ove ve ne sia necessità e si stato impossibile procedervi all’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c.), sia se nè le une nè le altre abbiano avuto luogo, rientrando essa nel concetto di precisazione o modificazione delle eccezioni e controeccezione già proposte. Detta possibilità, invece, non può giustificare che l’attore, oltre a precisare la sua replica all’eccezione del convenuto, produca nuovi documenti per replicare all’eccezione del convenuto. Eventuali produzioni al riguardo debbono necessariamente collocarsi, nella logica sottesa all’art. 38, u.c., citato, direttamente nella prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c.,.

Ne consegue che, se anche l’istante si fosse vista negare la trattazione ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1, se la sarebbe vista negare giustamente.

p.3. La seconda censura, con la quale si imputa alla decisione di avere scrutinato l’eccezione relativa al forum destinatae solutionis facendo riferimento non al luogo dell’esecuzione della prestazione della resistente, per come da essa indicato con la sua eccezione, bensì al luogo di pagamento della somma richiesta a titolo risarcitorio, di modo che il Tribunale avrebbe dato rilievo ad “un elemento ed un criterio che la parte eccipiente non aveva sollevato”, fermo che la censura non è di incompletezza dell’eccezione (come rileva invece il Pubblico Ministero), si osserva che, una volta formulata l’eccezione anche quanto al forum de quo ed individuato dalla convenuta il diverso giudice a suo dire competente, spettava al Tribunale, nell’esercizio dei suoi poteri di qualificazione in iure, identificare il criterio giuridico di determinazione di quel foro.

Onde, non si comprende il senso della censura, che parrebbe evocare pur non nominandolo l’art. 112 c.p.c..

Non senza che debba precisarsi che il criterio scelto dal Tribunale è quello corretto come ha osservato il Pubblico Ministero (cioè che il forum destinatae solutionis dell’obbligazione risarcitoria di una prestazione inadempiuta o inesattamente adempiuta, essendo essa sostitutiva dell’adempimento o del corretto adempimento, si rapporta all’obbligazione dedotta nel contratto).

p.4. Le ulteriori due censure svolte nel ricorso attengono alla pretesa inesattezza dell’apprezzamento del forum contractus e del forum destinatae solutionis.

Esse sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè fanno riferimento e si fondano sul contenuto di documenti non meglio individuati o individuati (alcune fatture), dei quali non si fornisce l’indicazione specifica, in particolare quanto al se e dove erano stati prodotti nel giudizio di merito ed al se e dove sarebbero stati prodotti e sarebbero esaminabili in questa sede. Al riguardo si rinvia nuovamente a Cass, (ord.) n. 20535 del 2009 ed in generale alla giurisprudenza sulle implicazioni del requisito di cui alla citata norma (si vedano, per tutte, Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010).

p.5. Le svolte considerazioni danno adeguata risposta anche alla memoria illustrativa della ricorrente.

Conclusivamente, l’istanza di regolamento di competenza appare infondata. Dev’essere, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Treviso, davanti al quale le parti vanno rimesse.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Treviso, davanti al quale rimette le parti con termine per la riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro milleottocento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA