Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16295 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/07/2010), n.16295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28614/2006 proposto da:

CEIAS S.p.A., in persona dell’Amministratore e legale rappresentante

pro tempore Rag. D.S.G., elettivamente domiciliata in

Roma, Via Lucrino n. 10, presso lo studio dell’Avv.ssa Carla Efrati,

rappresentata e difesa dall’Avv. MAROZZI Angelo del foro di Bari come

da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati presso la Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’Avv. BERTI Franco del foro di Trieste

(studio in Trieste, Piazza S. Giovanni n. 4), come da procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 70/06 della Corte di Appello di

Trieste del 4.05.2 006/2.08.2006 nella cause iscritte ai n.ri 348,

349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 R.G. dell’anno

2004 (riunite sub n. 348/2004).

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24.03.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Franco Berti per i controricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, depositati il 13.06.2003, P.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la CEIAS S.r.l. per sentirla condannare al pagamento delle voci retributive relative agli scatti congelati.

Al riguardo esponevano:

– di avere lavorato alle dipendenze della CIMES S.r.l. operante nell’ambito dell’appalto affidato dalle Ferrovie dello Stato (poi Trenitalia) per la fornitura di servizi;

– di essere transitati – dal luglio 2002 – alle dipendenze della CEIAS S.r.l. con diritto a conservare il trattamento economico e normativo in atto;

– di essere stati assunti ex novo dalla CEIAS senza conservazione dell’anzianità di servizio e dei diritti da essa derivanti, in particolare gli scatti relativi alle voci retributive.

La CEIAS nel costituirsi nei diversi procedimenti osservava che dal verbale di accordo del 2.05.2002 e da quello successivo del 3.07.2002 risultava che, in assenza dell’assenso del singolo lavoratore al conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), l’assunzione sarebbe stata considerata ex novo, ossia senza riferimento ai periodi di attività pregressi, il che si era verificato per i ricorrenti.

All’esito dell’istruzione il Tribunale di Trieste con distinte sentenze (n.ri 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 del 2004) accoglieva i ricorsi.

Tali decisioni, appellate dalla CEIAS, sono state confermate dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 70 del 2006, la quale ha ritenuto che gli accordi richiamati del maggio e luglio 2002 ribadissero l’impegno della subentrante società a mantenere il posto ai lavoratori occupati e confermassero i trattamenti retributivi e normativi in atto.

La stessa Corte territoriale ha aggiunto che non emergeva alcuna volontà di condizionare l’efficacia delle pattuizioni in questione al conferimento del trattamento di fine rapporto; nè vi era la prova di altri accordi incidenti sui diritti degli attori a conservare il trattamento economico e normativo.

La CEIAS ricorre per cassazione in base a sette motivi.

I lavoratori in epigrafe resistono con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esigenze di chiarezza argomentativi rendono opportuno esaminare dopo il primo motivo, in ordine progressivo, il terzo, il quarto e il settimo.

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, in combinato disposto agli artt. 164 e 156 c.p.c., nonchè vizio di motivazione in ordine all’eccepita nullità insanabile del ricorso di primo grado e ad un punto decisivo per il giudizio.

In particolare la ricorrente ribadisce il rilievo della nullità assoluta ed insanabile dei ricorsi di primo grado sollevato con l’atto di appello, per essere state totalmente omesse le ragioni di fatto e di diritto e per essere mancata una pur minima allegazione specifica giustificativa e di qualsiasi elemento di prova.

Nè a dissipare le incertezze, secondo la parte ricorrente, contribuiva il richiamo alla disciplina nazionale e comunitaria, perchè effettuato in base ad un singolare coacervo ed ammucchiata di norme.

Il 1 motivo è infondato.

La sentenza di appello (pag. 20), nell’esaminare il settimo motivo di appello che aveva sollevato la nullità dei ricorso di primo grado ex art. 414 c.p.c., ha affermato che il rilievo era del tutto nuovo, non essendo stato coltivato in precedenza ed in primo grado. La stessa sentenza ha osservato che in ogni caso la Ceias sin dalle sue prime difese dimostrò di avere ampiamente inteso l’oggetto del contendere ed il tenore delle pretese dei ricorrenti, contrastandole in modo preciso e puntuale. Il ricorso degli attori, continua la sentenza di appello, conteneva un eloquente e chiaro richiamo alla conservazione dall’anzianità di servizio e dei diritti ad essa connessi, ed in particolare degli scatti derivanti da tale anzianità.

Tale ratio decidendi è esauriente e linea con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. U. n. 17 giugno 2004 n. 11353), secondo cui la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., deve ritenersi sanata, ove non sia stato ritualmente eccepita, come nel caso specie, in cui la società, come già detto, si è difesa nel merito, dimostrando con ciò di avere compreso il thema decidendum ed il tenore delle pretese dei lavoratori.

2. Con il terzo motivo la ricorrente deduce: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del CCNL del 24.04.2001 e dell’art. 2 dell’accordo di settore per la confluenza nel CCNL delle attività ferroviarie del 19.11.2005; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, nonchè assurdità ed illogicità della motivazione della Corte di Appello circa l’irrilevanza del documento relativo all’anzidetto accordo di settore.

La ricorrente, nel richiamare il verbale dell’udienza di discussione del 4 maggio 2006, contesta il rigetto ivi contenuto dell’istanza di produzione e deposito del documento, costituito dall’anzidetto accordo nazionale collettivo di settore, osservando che in modo erroneo il giudice di appello ha ritenuto tardiva la produzione, sulla base dell’incomprensibile motivazione secondo la quale il documento riguardava fatti successivi a quelli di cui tale giudice avrebbe dovuto occuparsi e non riguardava neppure la Ceias.

Le esposte censure sono infondate.

La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici e giuridici ha ritenuto non rilevante, ratione temporis, il richiamo all’accordo di settore del 2005, disciplinante fatti successivi a quelli di cui al presente giudizio.

D’altro canto il richiamo al verbale di discussione del 4.05.2006 non è decisivo sotto altro profilo, nel senso che la ricorrente non riporta in modo completo tale verbale, con violazione del principio di autosufficienza, il che non permette di verificare se le argomentazioni, svolte in sede di ricorso per cassazione circa l’integrazione dell’accordo di settore con il contratto collettivo del 2001, siano state sostenute in sede di discussione di appello.

Nè sono utili poi, al fine di meglio verificare la portata del motivo, i quesiti di diritto (contenuti a pag. 61 del ricorso per cassazione), in quanto si richiamano genericamente alla possibilità di produzione, nel giudizio di appello, di contratti collettivi prima della discussione orale, trattandosi di prova costituita, e alla possibilità di produzione in particolare di documenti di formazione successiva all’introduzione del giudizio di primo grado.

3. Con il quarto motivo la Ceias denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 437 c.p.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione, con violazione dell’art. 134 c.p.c, e dell’art. 111 Cost., commi 1 e 6 – sul giusto processo e sull’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.

La censura si appunta contro la statuizione delle sentenza, di cui a pag. 17, riguardante la tardività ed inammissibilità della produzione di tutta una serie di documenti, che avrebbe potuto avvenire nel giudizio di primo grado. Tale statuizione, ad avviso della ricorrente, non è corretta, in quanto nei ricorsi introduttivi non era chiaramente individuabile la causa petendi delle singole domande e soltanto nelle successive note difensive i lavoratori avevano esplicitato le specifiche ragioni giustificative dei fatti costitutivi dei diritti rivendicati.

La censura non coglie nel segno e non merita di essere condivisa.

La parte ricorrente si limita a contestare la pronuncia del giudice di appello circa la ritenuta tardività della produzione dei documenti, ma non li riporta nè li trascrive, il che impedisce a questo giudice di legittimità di vagliare la decisività ai fini della decisione.

In questo ambito non appare pertinente il richiamo al mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice nell’acquisizione di documentazione idonea a superare l’incertezza di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, non essendo stato in concreto evidenziate significative piste (o elementi) di indagine legittimanti l’intervento del giudice per l’acquisizione di documenti non prodotti in primo grado.

Va puntualizzato che in ogni caso, prescindente da quanto statuito dalla giurisprudenza consolidata e dalla stessa sentenza impugnata, i documenti vanno equiparati alle “prove costituende” per quanto riguarda i termini e le modalità di acquisizione al processo (cfr.

Cass. Sez. Un. n. 8202 e n. 8203 del 2005).

4. Con il settimo motivo del ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 420 c.p.c., commi 1 e 5, nonchè omessa motivazione dell’impugnata sentenza in ordine alle richieste formulate dalla Ceias nei ricorsi di appello.

Il motivo va disatteso, sia perchè i mezzi istruttori, dei quali si lamenta la mancata ammissione, sono soltanto richiamati e non trascritti, con violazione del principio di autosufficienza, sia perchè il relativo quesito (come riportato a pag. 133 del ricorso per cassazione) si limita a richiamare i principi caratterizzanti il rito del lavoro in tema di poteri istruttori del giudice anche di appello nella ricerca del materiale probatorio, senza collegamento in fatto con le censure svolte.

5. Vanno ora esaminati in progressione il secondo, il quinto e il sesto motivo.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione alla mancata acquisizione e valutazione delle prove per testi raccolte in diverso giudizio, contenute nel verbale di udienza del 22.03.2005.

In particolare la società sostiene che la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto acquisito agli atti del giudizio il verbale di udienza del 22.03.2005 (relativo al giudizio RG n. 802/2004) depositato in copia integrale autentica in cancelleria in data 6.04.2006, ha inspiegabilmente mancato di valutare le deposizioni testimoniali di T.C., segretario nazionale FILT CISL, e di F.C., segretario nazionale della SALPAS- FISAFS, dalle quali sarebbe emerso che l’intervento del sindacato era stato finalizzato a garantire il mantenimento ai lavoratori dell’occupazione e del reddito maturati a condizione che venisse attuato il trasferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) alle imprese subentranti.

Con il quinto motivo la ricorrente la ricorrente denuncia: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1367 cod. civ.; b) illogica ed arbitraria interpretazione della clausola n. 5 dell’accordo 2.05.2002 e dell’intero testo di detto accordo; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ., del D.L. n. 18 del 2001, della Direttiva 98/50/CE del Consiglio del 28.06.1998;

c) vizio di motivazione.

Tra le parti, è bene ribadirlo, l’interpretazione delle clausole contrattuali, regolanti il passaggio dalla CIMES alla società ces- sionaria CEIAS, è controversa.

I lavoratori hanno sempre sostenuto cha dal contesto dell’accordo del 2 maggio 2002 e del 5 luglio 2002 nonchè dal testo dell’art. 17 del CCNL di categoria si evinceva che il conferimento del TFR, maturato alle dipendenze dell’impresa cedente, alla società subentrante e l’assenza o meno dell’assenso del singolo lavoratore non ne impediva l’assunzione con il riconoscimento di tutti i diritti in precedenza acquisiti, ivi compreso il diritto al riconoscimento delle anzianità pregresse. Opposta interpretazione è sostenuta dalla società ricorrente, che individua in detto trasferimento un elemento condizionante il riconoscimento dei diritti maturati, ed in mancanza di quale l’assunzione doveva avvenire ex novo.

I due motivi anzidetti, secondo e quinto, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati in base alle seguenti considerazioni.

Questa Corte di cassazione ha più volte statuito in materia di contrattazione collettiva che l’interpretazione di una clausola di un contratto collettivo non può operarsi compiendo un esame parziale della stessa e tralasciando l’esame delle altre clausole con cui essa si integra e vicendevolmente si completa, anche in relazione all’esigenza della contrattazione in questione di apprestare una disciplina competa della realtà lavorativa del settore che è chiamata a regolare. Infatti nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento “al senso letterale delle parole”, atteso che la natura di detta contrattazione sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione dell’interdipendenza di molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preambolo, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell’azienda l’uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall’art. 1363 cod. civ. (cfr. al riguardo ex plurimis: Cass. febbraio 2009 n. 3027; Cass. 3 aprile 2007 n. 8037; Cass. 22 giugno 2006 n. 14461; Cass. 8 maggio 2006 n. 10434, che sottolinea che deve tenersi conto ai fini interpretativi anche del comportamento successivo delle parti negoziali, cui adde negli stessi sensi per prima Cass. 6 maggio 1998 n. 4592).

Orbene la sentenza impugnata non ha seguito i criteri menzionati, in quanto ha esaminato in modo parziale le clausole contrattuali non considerando che le stesse si integrano vicendevolmente e non ha spiegato alla stregua del criterio interpretativo logico-sistematico perchè l’opzione ermeneutica fornita dai lavoratori dovesse preferirsi a quella sostenuta dalla società. Considerazione questa che evidenzia anche un vizio dell’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, che si mostra infatti insufficiente a sorreggere le conclusioni cui è pervenuta.

Nell’ambito così delineato di una interprEtazione logico-sistematica va verificato se le dichiarazioni dei testi, indicate e riportate nel secondo motivo, possano offrire utili elementi.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 cod. civ., ed omessa o comunque insufficiente motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui (pagg. 26 e 27) afferma che “non si poteva poi disporre dei diritti (quesiti) già entrati (alla data della sottoscrizione dell’accordo nazionale del settore del 2.05.2002) nel patrimonio degli interessati ed attori, ed inoltre senza uno specifico mandato o una successiva ratifica”.

Il presente motivo va dichiarato assorbito ponendosi il problema della configurabilità dei diritti quesiti – nei termini enunciati dalla Corte di legittimità – solo dopo il nuovo esame della controversia del giudice di rinvio a seguito della cassazione della impugnata sentenza.

6. In conclusione vanno accolti il secondo e il quinto motivo del ricorso, va dichiarato assorbito il sesto e vanno rigettati gli altri e per l’effetto, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, che procederà al riesame della causa tenendo conto di quanto in precedenza indicato in tema di interpretazione logico-sistematica delle clausole contrattuali in questione alla stregua delle richiamate deposizioni testimoniali.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il quinto motivo del ricorso, dichiara assorbito il sesto e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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