Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16294 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2728-2019 proposto da:

I.D. ALIAS E.D. elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ERITREA 96, presso lo studio dell’avvocato DE PALMA CLAUDIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINI FEDERICA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PI

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTENAZIONALE DI MONZA/MILANO, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, I.D. (alias E.D.), nato in Nigeria (Edo State), chiedeva al Tribunale di Milano che gli venisse riconosciuta una delle diverse misure di protezione internazionale, erroneamente denegate dalla Commissione territoriale. Il giudice adito rigettava la domanda.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dalla Nigeria temendo per la sua vita. Questo timore era conseguito ad attività illecite poste in essere dal padre che avevano scatenato la reazione violenta di alcuni soggetti, a causa della quale era morta una sua sorella e lui stesso era rimasto ferito.

Il Tribunale ha ritenuto che il racconto non presentasse una evidente credibilità in merito alle ragioni concretamente fondanti la paura dichiarata; ha comunque escluso che le vicende narrate, collocabili in un ambito privatistico, potessero integrare un comportamento persecutorio.

Ha valutato quindi, ai fini della domanda di protezione sussidiaria, le condizioni socio/politiche della zona della Nigeria, di provenienza del richiedente, escludendo la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel Paese sulla scorta di fonti internazionali espressamente indicate; infine ha negato la protezione umanitaria, non ravvisando nè peculiari situazioni personali di vulnerabilità, nè l’integrazione in territorio italiano.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 35-bis, comma 11, lett. A), per mancata audizione del ricorrente in assenza di videoregistrazione del colloquio con la Commissione con conseguente violazione dei principi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa.

Il primo motivo è inammissibile.

Innanzi tutto va osservato che il Tribunale ha fissato l’udienza di comparizione e risulta correttamente applicato il principio secondo il quale “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.” (Cass. n. 17717 del 05/07/2018).

Quanto al lamentato mancato ascolto la censura risulta generica ed esplorativa perchè non è accompagnata dall’indicazione delle circostanze che avrebbero potuto essere illustrate e/o chiarite.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lamentando l’illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per erronea/omessa valutazione del racconto del ricorrente e dei fatti.

Il secondo motivo è inammissibile.

Il Tribunale, nell’esaminare le dichiarazioni del richiedente, non suffragate da prove, è giunto alla pronuncia di non credibilità non solo dopo averle sottoposte ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma dopo avere proceduto anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. n. 21142 del 07/08/2019), con apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente non ha nemmeno denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, tale non potendosi certo qualificare il richiamo generico alle tradizioni culturali nigeriane.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, lamentando l’illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per omessa valutazione della situazione in Libia, Paese di transito del ricorrente.

Il motivo è inammissibile perchè generico.

Trova applicazione il principio secondo il quale “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese.” (Cass. n. 31676 del 06/12/2018) e nel caso in esame non risulta che siano state rappresentate dal ricorrente le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. n. 13096 del 15/05/2019).

4. In via subordinata, con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lamentando l’illegittimità del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria limitata all’ipotesi sub c), per errata valutazione del contesto socio-politico del ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

Giova rammentare come la proposizione del ricorso al Tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015g); pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere dovere del giudice di accertare anche d’ufficio la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della protezione richiesta (Cass. n. 17069 del 28/06/2018; Cass. n. 3016 del 31/01/2019).

Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato la non credibilità del richiedente che, comunque, nella narrazione dei fatti che lo hanno indotto ad abbandonare il proprio Paese, si è limitato ad allegare una vicenda di minacce per questioni di natura strettamente privata, dalla quale esulano certamente i presupposti per il riconoscimento sia dello status di rifugiato, che della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), le cui richieste risultano abbandonate.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal citato D.Lgs., art. 14, lett. c), l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, bensì quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda; di conseguenza, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), debba essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza indiscriminata cosi come descritti dalla norma (Cass. n. 3016 del 31/01/2019).

Nel caso di specie, l’istante si è limitato – come dianzi detto – ad allegare un pericolo derivante da una situazione strettamente privata, e il Tribunale ha accertato, con riferimento a fonti internazionali aggiornate – successive a quelle indicate dalla parte nel motivo di ricorso- e citate nella motivazione del decreto (UN Security Council 26 dicembre 2017; USDOS, 3 marzo 2017), che la zona della Nigeria di provenienza dell’immigrato è immune da situazioni di violenza indiscriminata; la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, quanto inammissibile, rivisitazione del merito (Cass. n. 8758 del 04/04/2017).

5. In via ulteriormente subordinate, con il quinto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lamentando l’illegittimità del mancato riconoscimento della protezione umanitaria per omessa/erronea valutazione delle circostanze allegate.

Anche questo motivo è inammissibile.

La statuizione assunta in merito al diniego della protezione umanitaria si fonda sia sull’accertamento della non credibilità del narrato circa le ragioni del timore di rientro in Patria, sia sulla mancanza di elementi sintomatici di integrazione in Italia.

In proposito, va considerato che la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. n. 4455/2018; Cass. Sez. U. n. 29459/2019), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti.

E’ del tutto evidente che nel caso in cui, come il presente, sia stata accertata la mancata realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale e lavorativa del richiedente in Italia – come da statuizione del Tribunale non impugnata – non esista alcuna possibilità di comparazione tra la situazione in cui aveva vissuto prima dell’allontanamento e quella vissuta in Italia, di guisa che l’applicazione del principio circa il dovere di cooperazione istruttoria in materia di protezione umanitaria, ex Cass. n. 7985/2020 e Cass. n. 8020/2020, risulta non decisivo e, pertanto, non può trovare applicazione.

6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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