Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16294 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2730-2013 proposto da:

P.P., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO ORIANDI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FRANCESCO

BERNARDINETTI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato RENATO FAMIGLIETTI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3951/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/07/2012, R.G.N. 5364/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO;

udito l’Avvocato PACELLI ALESSANDRA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – P.P., assumendo di essere creditrice di Massimo R. in forza della sentenza n. 10048 del 28 gennaio 1997 del Tribunale di Roma, che aveva condannato quest’ultimo al pagamento, in favore della medesima P., della somma risarcitoria di Lire 54.835.528, convenne in giudizio R.M. e R.S. al fine di sentir dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta e, in via subordinata, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. (o, in via ulteriormente subordinata, la rescissione per lesione, in accoglimento dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.), dell’atto di compravendita del 10 luglio 1998, con il quale R.M. aveva alienato a R.S. 1/3 della nuda proprietà (gravata di usufrutto al 50% a favore di L.A.) di un appartamento (con sottostante cantina) sito in (OMISSIS).

1.1. – Con sentenza del febbraio 2007, l’adito Tribunale di Roma, nel contraddittorio con i convenuti, rigettò la domanda di simulazione ed accolse l’azione revocatoria, dichiarando, ex art. 2901 c.c., l’inefficacia relativa, nei confronti dell’attrice, dell’atto di compravendita anzidetto.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione R.S., pubblica anche la che la Corte d’Appello di Roma, il 17 luglio 2012, accoglieva, domanda di revocatoria proposta da resa respingendo così P.P., che veniva condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale riteneva che non fosse provata la consapevolezza di R.S., terzo acquirente, circa il pregiudizio che la compravendita immobiliare conclusa con R.M. arrecava alle ragioni creditorie di P.P., non ricorrendo, nella specie, presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla sussistenza del presupposto della scientia danni del terzo.

In particolare, il giudice di appello rilevava che non era stata prodotta la sentenza che aveva riconosciuto il credito della P. verso R.M. e che, pertanto, non era possibile valutare la sua “concreta conoscibilità da parte del parentado”, considerato altresì che la parentela tra quest’ultimo e S. (zio e nipote) non era così prossima da implicare necessariamente la conoscenza in capo al nipote di tutte le vicende giudiziarie dello zio-alienante, oltre al fatto che neppure era stata dedotta una frequentazione particolarmente assidua tra i due, tale da poter far presumere che S. potesse conoscere la ragione creditoria della P. e l’entità del patrimonio dello zio.

La Corte territoriale osservava, poi, che l’esperimento delle azioni esecutive da parte della P. contro R.M. risaliva (come dalla stessa dedotto) ad epoca successiva all’atto impugnato e che, quanto al sospetto mancato pagamento del prezzo della compravendita, era elemento probatorio rilevante nell’azione di simulazione (respinta dal primo giudice senza che tale capo di sentenza fosse impugnato), mentre l’irrisorietà del prezzo della stessa alienazione non era stato provato, là dove il c.t.u. aveva valutato (senza “essere stato adeguatamente smentito da parte attrice”) che il valore della quota spettante a R.M. ammontava a Lire 58.047.500 ed il ribasso di circa Lire 10.000.000 ben poteva “giustificarsi in considerazione dei rapporti di parentale fra le parti”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.P., affidando le sorti dell’impugnazione a quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso R.S..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato R.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e/o erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione di legge, eccesso di potere, e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolare dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c.”.

La Corte territoriale, nel rigettare l’azione revocatoria avrebbe violato gli artt. 112 e 342 c.p.c., atteso che non solo avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione con la quale era stata tempestivamente denunciata l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’appello derivante dall'”assoluta assenza di specifiche censure su alcuno dei punti qualificanti della sentenza impugnata”, ma avrebbe, altresì, fondato la propria decisione deduzione mancanza specifico del terzo proposto dall’appellante e, quindi, su una ormai coperta da giudicato interno, stante la nell’atto di citazione in appello di alcuno motivo di gravame in ordine sia alla consapevolezza circa l’esistenza del credito della P., che al pregiudizio che l’atto di compravendita avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie.

1.1. – Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

1.1.1. – E’ inammissibile là dove con esso si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell’appello, giacchè, in via assorbente, è sufficiente rammentare che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito; con la conseguenza che non è prospettabile una doglianza di violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancato esame di una eccezione di inammissibilità (o improcedibilità dell’appello) dell’appello (tra le altre, Cass., 23 gennaio 2009, n. 1701; Cass., 26 settembre 2013, n. 22083).

1.1.2. – E’ infondato là dove con esso ci si duole della violazione dell’art. 342 c.p.c., per asserita assoluta indeterminatezza dei motivi di gravame formulati dall’appellante R.S..

Dall’esame dell’atto di citazione in appello – cui questa Corte ha accesso per la natura processuale del vizio dedotto (tra le altre, Cass., 10 settembre 2012, n. 15071) ed in particolare del “C)” dello stesso (pp. 11/14), i motivi di gravame sul punto della “violazione ed erronea applicazione dell’art. 2901 c.c.” e sulla “valutazione manifestamente errata delle prove documentali e delle risultanze processuali” risultano forniti della prescritta specificità e consentono, dunque, di individuare adeguatamente le ragioni d’impugnazione in rapporto alle statuizioni della sentenza impugnata, venendo posti in rilievo sia i fatti allegati e la documentazione prodotta a sostegno (credito vantato dalla P. e accertato giudizialmente; definizione dei rapporti tra la P. e R.M.; atto di compravendita, con indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento, anche tramite accollo di mutuo; non frequentazione del parente R.M.), sia l’iter argomentativo seguito dal primo giudice nell’accogliere la domanda attorea, così da evidenziare quali fossero le critiche alla ritenuta sussistenza, da parte del Tribunale, del requisito della scientia dammi in capo al terzo acquirente e, dunque, da consentire alle controparti di comprenderne la portata e di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè dedotta (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) “violazione di legge, eccesso di potere, e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolare dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 2740 c.c.”.

La Corte d’appello, nel dare rilievo alla mancata produzione della sentenza del Tribunale di Roma del gennaio 1997 al fine di valutare la conoscibilità in capo a R.S. delle ragioni di credito vantate della P. nei confronti di R.M., avrebbe erroneamente inteso la portata dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., comma 1, atteso che tale requisito consiste nella generica conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che l’atto arreca alle ragioni creditorie e prescinde, dunque, dalla specifica conoscenza in capo alle parti contraenti del credito a tutela del quale è esperita l’azione revocatoria.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè dedotta (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), “violazione di legge, eccesso di potere, e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolare dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2901 c.c.”.

La Corte territoriale, nell’accogliere il gravame sotto il profilo della presunta mancata conoscenza da parte di R.S. della situazione debitoria di R.M., avrebbe violato l’art. 2901 c.c., comma 1, nn. 1 e 2, atteso che tale disposizione richiede, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, la sola mera conoscenza in capo ai contraenti del pregiudizio che l’atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore e non anche la conoscenza della situazione debitoria del debitore-alienante.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, comma, n. 3, applicazione dell’art. 2901 e di potere”.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di tutta una serie di elementi gravi, precisi e concordanti (relativi al rapporto di parentela ed al contratto di vendita dell’immobile) che, se correttamente valorizzati, le avrebbero consentito di concludere nel senso della consapevolezza in capo a R.S. del pregiudizio patrimoniale che l’atto di compravendita in contestazione arrecava alle ragioni creditorie della P..

5. – Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

La Corte capitolina, nel rigettare la domanda di revocazione proposta dalla P., non si è affatto discostata dalla disciplina di cui all’art. 2901 c.c., essendosi invece attenuta al principio per cui la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell’azione dall’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, prima ipotesi, consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in questa sede, ove correttamente motivato (tra le altre, Cass., 15 febbraio Cass., 17 agosto 2011, n. 17327; Cass., 30 n. 27546).

senso, il giudice del merito, lungi dall’arrestare la propria valutazione all’elemento della mancata produzione in giudizio della sentenza del Tribunale di Roma del 28 gennaio 1997 da cui traeva origine il credito della P. nei confronti di R.M., ha operato un complessivo apprezzamento degli elementi di fatto emersi nel corso del processo (cfr. sintesi al 2.1. del “Ritenuto in fatto” che precede e cui si rinvia), all’esito del quale ha concluso per l’insussistenza di presunzioni gravi precise e concordanti, ex art. 2729 c.c., in ordine alla consapevolezza in capo a Stefano R. del pregiudizio che l’atto di compravendita arrecava alle ragioni creditorie della P., dando contezza dell’Iter logico-argomentativo da essa seguito, ossia adeguatamente esplicitando le ragioni per le quali il rapporto di parentela tra i contraenti, l’esperimento di azioni esecutive da parte della P., il sospetto mancato pagamento del prezzo della compravendita, nonchè l’asserita irrisorietà del prezzo pagato (unitamente, anche, alla mancata produzione della sentenza che aveva riconosciuto il credito dell’odierna ricorrente nei confronti di R.M.), non consentivano di concludere nel senso della sussistenza del predetto elemento soggettivo in capo al terzo acquirente.

A fronte di un siffatto apparato motivazionale, le censure della ricorrente, lungi dall’evidenziare effettive omissioni o aporie dello stesso, si orientano, piuttosto, a operare una diversa lettura degli elementi probatori acquisiti processualmente, in tal modo surrogandosi, inammissibilmente, nel potere di apprezzamento dei fatti e di valutazione delle prove riservato esclusivamente al giudice del merito.

6. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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