Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16293 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19761/2010 proposto da:

SOCIETA’ INDUSTRIA PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CLIMATICO SRL IN

LIQUIDAZIONE (OMISSIS) (già Industrie Olivieri Srl, prima ancora

Industrie Olivieri SpA, di seguito semplicemente IMAC) in persona del

liquidatore – legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato

BEATRICE GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato BEATRICE

LUIGI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE COMETA SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PASTEUR 5, presso

lo studio dell’avv. GIANNUBILO Enrico, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STURA LORENZO e GIANNUBILIO GUIDO, giusta

delega a margine dell’atto introduttivo;

– resistente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dagli avvocati

CECCARELLI AMERICO e ROSSI DOMENICO, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

e contro

FALLIMENTO FACTOR INDUSTRIALE SPA, S.F., SOCIETA’ MONTE

DEI PASCHI DI SIENA SPA, SOCIETA’ BANCA DI ROMA SPA – Gruppo

Capitalia, SOCIETA’ INTERNATIONAL AUTO SRL, FALLIMENTO CALZATURIFICIO

DI LUZZI SPA, SOCIETA’ FABER FACTOR SPA, G.U., V.

G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 52408/07 del TRIBUNALE di ROMA del 10.10.2010,

depositata il 16/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Società Industria per il Miglioramento Ambientale ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 16 giugno 2010, con la quale il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., e segg., introdotto dal Comune di Roma riguardo alla procedura esecutiva per espropriazione da essa istante introdotta nei confronti della Immobiliare Cometa s.r.l.

La sospensione è stata disposta in ragione della pretesa pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., di altro giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma con il n.r.g. 54345 del 2007, introdotto dalla stesso Comune di Roma per ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto per occupazione appropriati va di alcuni dei terreni oggetto dell’esecuzione immobiliare.

p.2. L’istanza di regolamento di competenza è stata proposta, oltre che nei confronti del Comune di Roma e della Immobiliare Cometa s.r.l., nei confronti della s.p.a. Società Faber Factor, di G.U., della s.r.l. Società International Auto, della s.p.a. Monte dei Paschi di Siena, di S.F., di V. G., del Fallimento Factor Industriale s.p.a., del Fallimento Calzaturificio di Luzzzi s.p.a. e della banca di Roma s.p.a. – Gruppo Capitalia.

Vi ha resistito soltanto l’Immobiliare Cometa s.r.l..

p.3. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nelle Sue conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso per la fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza.

Il Collegio ritiene che l’istanza di regolamento di competenza debba ritenersi fondata sulla base del primo motivo prospettato dalla ricorrente (e non esaminato dalle conclusioni del Pubblico Ministero) e senza che occorra considerare gli altri.

La sospensione, infatti, è stata disposta in una situazione nella quale, anche se fosse stato esistente un rapporto di pregiudizialità fra quello di opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., e l’altro considerato pregiudicante, il Tribunale non avrebbe potuto darvi rilievo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in quanto avrebbe dovuto preliminarmente provvedere ai sensi dell’art. 274 c.p.c., comma 2, c.p.c, cioè rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale per le valutazioni di sua competenza ai fini dell’assegnazione di entrambi i giudizi allo steso magistrato, in vista della possibile loro riunione. Infatti, l’ipotetica relazione di pregiudizialità, integrando una ragione di connessione fra i procedimenti, essendo questi ultimi pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, avrebbe dovuto preliminarmente comportare la verifica della possibilità dello svolgimento del simultaneus processus.

Ciò, sulla base dei precedenti di questa Corte di cui di cui a Cass. (ord.) n. 21727 del 2006 (secondo cui: “Allorquando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., avrebbe dovuto giustificare la rimessione al capo dell’ufficio di uno o dei procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione – nel caso dell’art. 273 – e circa la designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni – nel caso dell’art. 274, l’inosservanza di tale “modus procedendo da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei procedimenti e l’adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell’altro, pendente avanti ad altro magistrato dell’ufficio (e anche presso una sezione distaccata o la sede principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove prospettate dalle parti od emergenti dagli atti. Ne consegue che se, quando ha adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio per l’adozione del procedimento di cui al comma 2 delle norme degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., la Corte di cassazioNe deve considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non sarebbe possibile l’adozione da parte del giudice che emise il provvedimento di sospensione del “modus procedendi” imposto da quelle norme. (Sulla base di tali principi, poichè nella specie non risultava che il processo asseritamele pregiudicante avanti alla sede principale del tribunale non vi pendesse più, la S.C. ha caducato il provvedimento di sospensione adottato dalla sede distaccata)”) e Cass. (ord.) n. 13194 del 2008 (secondo cui: “Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione”).

In senso conforme si vedano: Cass. (ord.) n. 17468 del 2010.

p.2. Dev’essere, dunque, disposta la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Rimette la decisione sulle spese del regolamento al giudice della riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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