Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16293 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 12/07/2010), n.16293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., in qualita’ di titolare della omonima ditta

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA COVIELLO

47, presso lo studio dell’avvocato RAUSO ROSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MEGALI INNOCENZO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati PIGNATARO Adriana e ZAMMATARO VITO,

che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

GEST LINE S.P.A. (in qualita’ di successore universale per avvenuta

incorporazione di GE.RI.CO. S.P.A.);

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. –

Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CALIULO

LUIGI, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce alla

copia notificata dal ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 329/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/08/2006 R.G.N. 343/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato MEGALI INNOCENZO;

uditi gli Avvocati ANTONINO SGROI e GIANDOMENICO CATALANO per delega

VITO ZAMMATARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor P.G., titolare di una impresa operante nel settore edile, ha presentato distinte opposizioni, poi riunite, avverso alcune cartelle esattoriali, emesse dalla societa’ concessionaria del servizio di riscossione per conto dell’INPS e dell’Inail per il recupero di contributi assicurativi, ed accessori, relativi alla posizione di un lavoratore, il signor Pe.

C., che gli Istituti assicuratori qualificavano come lavoratore subordinato e la ditta P. come lavoratore autonomo.

Costituitosi il contraddittorio, riuniti i giudizi, ed istruita la controversia, il giudice di primo grado respingeva le opposizioni, e questa decisione veniva confermata in sede di impugnazione dalla Corte d’Appello di Venezia, che, con sentenza n. 329/06, rigettava l’appello del P.. La sentenza riteneva provata la natura subordinata del rapporto di lavoro del Pe..

Avverso questa sentenza, depositata in cancelleria il 17 agosto 2006 e che non risulta notificata, il P.G. ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 30 novembre 2006. L’intimato Inail ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 4 gennaio 2007.

L’Inps si e’ limitato a depositare delega professionale in calce alla copia notificata del ricorso, ma ha partecipato successivamente alla discussione orale.

Le altre intimate (la societa’ di cartolarizzazione S.C.CI., e societa’ concessionaria per la riscossione Gest Line s.p.a., in qualita’ di successore per incorporazione della societa’ GE.RI.CO. s.p.a.) non hanno presentato difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Critica la pronunzia per avere ritenuto accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Pe. e la ditta P., e, in particolare, per avere privilegiato le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di accertamento da parte dell’INPS, e confluite nel verbale di accertamento, rispetto a quelle opposte rese dallo stesso Pe. in sede testimoniale, nonche’ rispetto alle dichiarazioni di altri testimoni.

2. Nel secondo motivo il P. denunzia l’illegittimita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge.

Critica, anche sotto questo profilo, la sentenza per avere ritenuto il carattere subordinato del rapporto di lavoro in contestazione.

Non avrebbe tenuto conto, tra l’altro, del fatto che il Pe.

era titolare di una ditta autonoma iscritta all’albo delle imprese artigiane; secondo il ricorrente questo costituiva un ulteriore prova del fatto che il lavoratore svolgeva la propria attivita’ in piena autonomia, con l’obbligo soltanto di garantire un certo risultato finale oggetto dell’accordo tra le parti.

Il potere di controllo esercitato dal P. era soltanto quello proprio di un qualsiasi committente.

Del resto, il Pe. aveva sempre pagato, anche nel periodo in contestazione, i contributi assicurativi alla Cassa Artigiani.

Il ricorrente lamenta altresi’ che i giudici di primo e di secondo grado non abbiano esaminato l’ipotesi, gia’ prospettata nelle fasi di merito, che si potesse trattare di un rapporto di lavoro parasubordinato, sottolineando che per i lavori parasubordinati era prevista l’iscrizione ad una apposita gestione separata Inps.

3. Nell’ultimo punto, infine, il ricorrente contesta la condanna al pagamento delle spese.

Per l’ipotesi di conferma delle sentenze di merito, chiede che venga disposta almeno la compensazione integrale delle spese di tutti i giudizi, in quanto il sorgere della controversia doveva essere addebitata soltanto ad un’iniziativa dell’Ente impositore.

4. Il ricorso non e’ fondato.

E’ infondato il primo motivo, perche’ il giudice di merito e’ libero nel valutare le diverse fonti di prova, ed, eventualmente, nello scegliere quali di esse porre a base del proprio percorso motivazionale; ha soltanto il dovere di motivare adeguatamente le proprie scelte.

Nel caso di specie, del resto, come risulta dalla lettura della motivazione, la Corte d’Appello di Venezia ha esaminato e valutato una serie di elementi probatori, e non soltanto le dichiarazioni del lavoratore (il signor Pe.), la cui posizione era oggetto della contestazione, e ne ha tratto una ricostruzione dettagliata dei fatti posti poi a base dell’accertamento dell’effettiva sussistenza delle violazioni contestate e del conseguente rigetto dell’impugnazione del signor P..

E’ vero che la sentenza ha ritenuto che alcune dichiarazioni del Pe., rese nell’immediatezza dei fatti, a funzionari dell’Istituto assicuratore, fossero piu’ chiare e sicure di quelle rese invece, a distanza ormai di anni, in sede di prova testimoniale, ma ha motivato anche, ed adeguatamente, su questa scelta, spiegando che la mancata conferma (in realta’, sostanzialmente, ritrattazione) da parte del Pe. delle dichiarazioni precedenti erano consistite, in realta’, nella sottolineatura di particolari meramente formali, “comunque irrilevanti” per ritenere che quella resa dal teste fosse stata una prestazione di lavoro autonomo e non di lavoro subordinato.

Soprattutto la sentenza non si e’ avvalsa soltanto delle dichiarazioni rese dal Pe. agli ispettori, perche’ si e’ basata anche su altri elementi, e, soprattutto, ha sottolineato, alle pagg. 10 – 11 della motivazione, che non era stato provato “non solo con contratto scritto ma neppure con effettivo preciso accordo verbale che le parti avevano voluto instaurare un rapporto di lavoro autonomo”.

5. Il secondo motivo e’ anch’esso infondato.

Il ricorrente sottolinea ancora una volta una serie di elementi di carattere formale (sul fatto che il Pe. fosse iscritto all’albo delle imprese artigiane, che pagasse i contributi assicurativi alla Cassa Artigiani, ecc. ecc.) che – come esattamente ritenuto dal giudice di merito – non possono essere rilevanti di fronte all’accertamento di una situazione di fatto che comporti una prestazione di lavoro subordinato (e non di lavoro autonomo).

Del resto, in linea logica, oltre dal punto di visto giuridico, nulla escluda che in altre circostanze il Pe. abbia potuto lavorare effettivamente in proprio, come artigiano lavoratore autonomo, per clienti che non erano imprenditori del settore edile.

L’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata ha dimostrato, pero’, che per il P., che era un operatore del settore, il Pe. lavorava invece in forma subordinata.

Le modalita’ effettive della prestazione non possono che prevalere su elementi meramente formali.

6. Infine, il terzo motivo di impugnazione, sulla condanna alle spese e’ assorbito dal rigetto dei primi due motivi.

La condanna al pagamento delle spese processuali e’ una conseguenza legale della soccombenza.

7. Conclusivamente, dunque, il ricorso e’ infondato, e non puo’ che essere rigettato.

Le spese, liquidate cosi’ come in dispositivo, seguono la soccombenza a carico del ricorrente ed a favore degli Istituti assicuratori intimati Inail ed Inps che hanno svolto attivita’ difensive, l’Inps, per la verita’, soltanto in forma orale in sede di discussione.

Non possono essere riconosciute spese, ovviamente, alle altre intimate societa’ S.C.CI., e societa’ Gest Line s.p.a., che non hanno svolto difese in questa fase.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dell’Inail liquidandole in Euro 13,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, in favore dell’INPS liquidandole in Euro 10,00, oltre ad Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, in entrambi i casi oltre agli accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti della S.C.CI. e della Gest Line s.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA