Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16293 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

Zanchetta Aurelio Srl, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a

margine del controricorso, dall’Avv. Carlo Amato del Foro di

Treviso, che ha indicato recapito PEC, e dall’Avv.to Giuseppe

Marini, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo, alla via dei Monti Parioli n. 48 in

Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale del Veneto il 28.2.2012, e pubblicata il 2.10.2012;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Dott. Di Marzio Paolo;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate notificava alla Srl Zanchetta Aurelio, esercente l’attività di impresa edile, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), contestando un maggior importo dell’IRES, pari ad Euro 61.508,96, e dell’IRAP, nella misura di Euro 7.921,00, oltre sanzioni, in riferimento all’anno 2004. L’atto impositivo seguiva il Processo Verbale di Costatazione redatto dalla stessa Agenzia il 27.2.2007, all’esito di attività di verifica fiscale, cui era seguita procedura di accertamento con adesione che non aveva sortito esito positivo.

Le contestazioni, per quanto ancora di interesse, nascevano dal fatto che la società aveva dichiarato delle rimanenze finali, in relazione all’appalto per la costruzione del complesso immobiliare denominato “Madonna di Rose”, in San Vito al Tagliamento, nella misura di Euro 678.500,00, mentre aveva dichiarato di aver già ricevuto acconti pari ad Euro 1.125.000,00, quasi l’intero importo dell’appalto (1.170.000,00 Euro). In conseguenza l’Ente impositore aveva ritenuto i valori dichiarati inattendibili, ed aveva proceduto a ricalcolare il valore delle rimanenze finali, aumentandolo.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, che rigettava il ricorso. La pronuncia della CTP era fatta oggetto di gravame dalla società innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Questa, ricordato che alla data del 31.12.2004, pacificamente, le opere di realizzazione del complesso edilizio erano ancora in corso, osservava che il calcolo delle rimanenze finali effettuato dall’Agenzia delle Entrate non poteva condividersi, in quanto fondato sull’applicazione del metodo analitico-deduttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 4, lett. d), “non ricorrendone i presupposti presuntivi”. La società, rilevava la CTR, aveva in realtà proceduto alla stima delle rimanenze ai sensi di legge, applicando il criterio della percentuale di completamento delle opere. Inoltre, la contribuente aveva correttamente redatto il prospetto secondo le modalità previste dalla circolare n. 36/IIDD del 1982. Pertanto accoglieva sul punto l’impugnativa proposta dalla contribuente.

Avverso la decisione assunta dalla CTR di Venezia-Mestre ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la società Zanchetta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Ente impositore contesta il vizio di motivazione in cui è incorsa l’impugnata CTR, in conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partì, essendo emersa l’incongruenza tra le rimanenze dichiarate e gli acconti ricevuti, e la riscontrata incompletezza della documentazione fornita dalla società.

2.1. – L’Agenzia delle Entrate censura, con il suo motivo di ricorso, l’omesso esame da parte della CTR di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

L’Amministrazione finanziaria afferma che sussista un’ “incongruenza tra le rimanenze dichiarate (pari ad Euro 678.500,00) e gli acconti ricevuti (pari ad Euro 1.125.000,00)” (ric., p. 5) dichiarati, in relazione ad un appalto del valore complessivo di Euro 1.170.000,00. L’Agenzia delle Entrate, ricordato che le rimanenze finali concorrono a formare il reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 93 TUIR, qualora le rimanenze siano costituite da opere in corso di costruzione, ricordava che la società non era stata in grado di fornire tutti gli elementi di cui al citato art. 93 (prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa (ric.,, p. 6). Non essendo possibile comprendere le modalità di calcolo delle rimanenze da parte della società, anche per la mancata produzione da parte della società della contabilità di cantiere, pur espressamente richiesta alla società, l’Ente impositore aveva provveduto a ricalcolare tali rimanenze, giungendo alla conclusione che dovevano conteggiarsi maggiori rimanenze nella misura di Euro 101.817,00, anche in considerazione degli acconti che la stessa società aveva dichiarato di aver già ricevuto. Nel suo ricorso l’Amministrazione finanziaria, non omettendo di indicare come avesse già proposto i suoi argomenti nei gradi di merito, lamenta che la CTR non abbia motivato in ordine a due profili: in che modo la società sia pervenuta ad individuare la quota/parte di opera realizzata al 31.12.2004; come poteva giustificarsi un risultato per il quale le “rimanenze finali”, dichiarate dalla società, risultavano di gran lunga inferiori agli acconti liquidati (ric., p. 10 s.).

La impugnata sentenza della CTR appare effettivamente carente nell’assicurare risposta agli interrogativi proposti dall’Ente impositore. La CTR ha osservato che la società aveva in realtà “proceduto alla quantificazione delle rimanenze finali in base all’art. 93 TUIR, comma 2, applicando il criterio della percentuale di completamento (delle opere), basata sui corrispettivi pattuiti in sede di contratto d’appalto e non ai costi. La parte ha, quindi, redatto il prospetto secondo le modalità di redazione previste dalla circolare n. 36/IIDD 1982, nel quale sono specificamente indicati sia i corrispettivi pattuiti ma non ancora liquidati, sia la valutazione delle prestazioni eseguite al 31.12.2004, pari ad Euro 678.500,00. Tale operato, sicuramente corretto ed in grado di rappresentare l’andamento contabile di un appalto pluriennale, non può essere disatteso dall’Ufficio e sostituito da presunzioni gravi, precise e concordanti che… non trovano luogo nell’accertamento de qua” (sent. CTR, p. II). La CTR non spiega però, l’incongruenza lamentata dall’Agenzia tra i corrispettivi ricevuti e le rimanenze dichiarate dalla società, non prende posizione circa la carenza documentale contestata dall’Amministrazione finanziaria alla contribuente, con particolare riferimento alla documentazione di cantiere.

Il vizio di motivazione lamentato, pertanto, effettivamente sussiste, ed il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate merita accoglimento.

La Corte deve pertanto cassare l’impugnata sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, disponendo il rinvio a quest’ultima perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, e provveda pure a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, e provvederà anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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