Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16293 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11085-2012 proposto da:

DEUTSCHE BANK A.G. ((OMISSIS)), cessionaria dei crediti della BANCA

NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. e per essa CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.

che agisce quale mandataria, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

RANCHINO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., QUERCETINO DI A.M. & C S.A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1126/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/09/2011, R.G.N. 2608/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Unicredit. Gestione Crediti S.p.A. (di seguito anche UGC) – Banca per la Gestione dei Crediti (già Mediovenezia Banca S.p.A.) quale mandataria di Deutsche Bank A.G., cessionaria dei crediti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con atto di citazione notificato nel febbraio 2004 convenne in giudizio G.G. e la Quercetino di A.M. & C. s.a.s. per sentire accertare, nei loro confronti, la simulazione assoluta, ed in subordine l’inefficacia ex art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita stipulato in data 15 settembre 1992 e trascritto il 17 settembre 1992, con il quale il G. aveva ceduto alla Quercetino s.a.s un immobile sito in (OMISSIS).

A fondamento delle domande la banca attrice dedusse che l’alienante G. aveva acquistato l’immobile da Ar.Da. con atto di compravendita del 20 settembre 1991 (“trascritto anteriormente alla notificazione della citazione del presente giudizio”), revocato, a seguito di azione ai sensi dell’art. 2901 c.c., con sentenza del Tribunale di Brescia del 30 settembre 1999. Precisò, altresì, che i soci, rispettivamente accomandante ed accomandataria, dell’acquirente finale Quercetino s.a.s erano le sorelle A.A.E. e A.M., la prima moglie dell’ Ar., dante causa del G., e la seconda moglie di quest’ultimo.

1.1. – L’adito Tribunale di Firenze, nel contraddittorio con il G. e la Quercetino s.a.s., respinse, con sentenza del febbraio 2006, entrambe le domande attoree, accogliendo – segnatamente, in riferimento all’azione revocatoria ordinaria – l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, reputando tardivamente dedotta dalla UGC l’interruzione della prescrizione, qualificata come eccezione in senso stretto.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione in via principale la UGC e, in via incidentale (sul capo di sentenza che recava la compensazione delle spese di lite), il G. e la Quercetino s.a.s.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza resa pubblica il 14 settembre 2011, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale.

2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, ritenuta rilevabile anche d’ufficio l’eccezione di interruzione della prescrizione, osservava che la compravendita oggetto di causa era stata stipulata il 15 settembre 1992 e che il giudizio di primo grado era stato instaurato con atto di citazione notificato nel mese di febbraio 2004, quindi ben oltre il termine di cinque anni stabilito dall’art. 2903 c.c..

Il giudice di appello negava, inoltre, che la pendenza del giudizio di secondo grado avente ad oggetto la revocatoria della prima compravendita avesse provocato l’interruzione della prescrizione dell’azione revocatoria tesa a colpire il trasferimento successivo: le due azioni revocatorie, infatti, si ponevano su due piani di distinta autonomia, sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo, “avuto riguardo alle parti contraenti” (nella prima l’Arvedi ed il G.; nella seconda, il G. e la Quercetino s.a.s.) e “agli elementi dell’azione, ossia all’eventus danni e, trattandosi di atti a tiolo oneroso, al consilium fraudis”.

Richiamando, poi, la giurisprudenza in tema di rapporti tra disciplina della revocatoria fallimentare e quella ordinaria, con applicabilità soltanto della seconda (e, dunque, dell’art. 2901 c.c., u.c.) nei confronti dei subacquirenti, la Corte territoriale riteneva sussistente l'”autonomia delle singole azioni dirette, in caso di trasferimenti successivi del medesimo bene, a ricostituire la garanzia del creditore agente, con la conseguenza che ciascuna delle azioni è soggetta al regime prescrizionale di cinque anni decorrente dalla data dell’atto, come previsto dall’art. 2903 c.c.”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Unicredit Credit Management Bank S.p.A. già Unicredito Gestione Crediti S.p.A., con un solo articolato motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede G.G. e la Quercetino di A.M. & C. s.a.s.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo ed unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., nonchè dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe errato ad escludere l’interruzione della prescrizione relativamente alla seconda azione revocatoria in ragione di una supposta autonomia tra le azioni ex art. 2901 c.c. promosse da essa UGC, posto che neppure i convenuti avevano mai messo in discussione lo stretto collegamento tra le due medesime azioni, come emergerebbe dalla loro richiesta, avanzata con la comparsa conclusionale in primo grado, di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di secondo grado relativo alla revoca del primo atto dispositivo.

In ogni caso, il giudice di appello non avrebbe correttamente considerato che entrambe le azioni erano volte ad ottenere l’inefficacia nei confronti di essa UGC di atti dispositivi aventi ad oggetto il medesimo immobile, con azioni promosse per la tutela dello stesso diritto di credito, tanto da doversi escludere l’inerzia del creditore nell’esercizio del rimedio ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto la seconda compravendita ed applicarsi, invece, il principio per cui l’interruzione della prescrizione consegue alla proposizione della domanda giudiziale e si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ex art. 2945 c.c., con riferimento a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto in causa.

2. – Il motivo è infondato, sebbene, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, occorra in parte correggere la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto.

2.1. – E’ orientamento consolidato quello per cui, in forza degli artt. 2943 e 2945 c.c., la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva (e sospensiva, in base, e per gli effetti di cui, al citato art. 2945, comma 2) della prescrizione con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce (tra le altre, Cass., 11 novembre 1977, n. 4884; Cass., 22 maggio 1982, n. 3141; Cass., 1 ottobre 1997, n. 9589; Cass., 21 luglio 2004, n. 13583; Cass., 4 settembre 2007, n. 18570; Cass., 18 gennaio 2011, n. 1084; Cass., 15 luglio 2011, n. 15669; Cass., 27 ottobre 2015, n. 21812), senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente (così la citata Cass. n. 18570 del 2007).

Tale effetto interruttivo è da ricondursi, in modo necessario e sufficiente, alla manifestazione di volontà (espressa o tacita) che con la domanda giudiziale il titolare del diritto opera al fine di far cessare lo stato di inerzia nel suo esercizio; dunque, l’atto introduttivo del giudizio è dalla legge inteso come manifestazione di esercizio del diritto, “che incide quindi sulla prescrizione del diritto e sulle sue conseguenze necessarie” (Cass. n. 18570 del 2007, cit.), con la precisazione che, ove la manifestazione di volontà sia tacita, essa deve essere “deducibile in via ricostruttiva per induzione” e, quindi, palesarci come “inequivocabilmente e irredimibilmente riconducibile al comportamento che ne inferisca l’esistenza” (Cass. n. 1084 del 2011, cit.).

In tale prospettiva si è, quindi, affermato – in modo significativo per quanto concerne la presente fattispecie che la proposizione dell’azione revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un diritto di credito risarcitorio, produce, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest’ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo, benchè mediante l’attivazione preventiva di un altro giudizio, peraltro ad esso teleologicamente connesso in via esclusiva (Cass. n. 1084 del 2011, cit.).

2.2. – Il principio dell’interruzione-sospensione del diritto strettamente connesso a quello direttamente fatto valere in giudizio, tramite apposita domanda giudiziale, opera – sia pure nei limiti che verranno precisati – anche nella fattispecie in esame, ossia là dove due alienazioni dello stesso bene immobile siano state fatte oggetto di distinte azioni revocatorie ordinarie, ex art. 2901 c.c..

2.3. – Non è di ostacolo a tale applicazione, infatti, la pur riscontrabile autonomia delle azioni revocatorie quella contro il debitore ed il primo acquirente e quella contro il medesimo debitore ed il secondo acquirente (o terzo subacquirente) – postulata dalla Corte di appello, la quale, invero, non scalfisce, come tale, la premessa concettuale che sostanzia il principio innanzi rammentato e che si radica proprio nella diversità di diritti implicati dall’atto interruttivo (la domanda giudiziale) e la necessità che essi, per l’appunto, siano oggetto di domande (e azioni) distinte, al fine di poter conseguire la tutela loro pertinente.

Del resto, il piano del giudicato che investe i vari diritti interessati, in stretta correlazione con le domande oggetto del giudizio, va distinto dal piano che attiene all’operare dell’istituto della prescrizione (e delle sue conseguenze) in relazione ai singoli diritti. Con la precisazione ancora che su un piano ulteriormente diverso si colloca, del pari, il profilo (evocato in ricorso) della sospensione ex art. 295 c.p.c., operante in forza di pregiudizialità logico-giuridica che, all’evidenza, non è dato ravvisare nel caso di specie tra la prima e la seconda azione ex art. 2901 c.c..

Peraltro, l’autonoma configurazione dell’azione revocatoria avverso la seconda vendita immobiliare non toglie che, rispetto all’azione ex art. 2901 c.c. esperita dal creditore contro la prima vendita, la diversità, soggettiva ed oggettiva, sia soltanto parziale, rappresentata dall’ingresso nel perimetro processuale del subacquirente (in luogo del primo acquirente dal debitore) e dall’indagine sul requisito soggettivo calibrata nei confronti proprio del subacquirente. Tra le due azioni rimangono coincidenti, invece, il lato attivo del rapporto (il creditore), parte di quello passivo (il debitore), l’oggetto della tutela, ossia il credito pregiudicato, nonchè l’eventus danni, giacchè le due successive alienazioni (investite dalle distinte azioni revocatorie) riguardano proprio quello stesso bene immobile che non è più nel patrimonio del debitore, in ciò concretizzandosi la diminuzione di garanzia patrimoniale del medesimo debitore, che (per integrare l’anzidetto requisito) deve essere tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito.

2.4. – Così configurata come azione dai connotati solo parzialmente diversi da quella intentata contro la vendita effettuata direttamente dal debitore, la revocatoria per conseguire l’inefficacia dell’acquisto del subacquirente non è neppure azione in ogni caso necessitata.

Non lo è, infatti, allorquando il creditore abbia trascritto la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. contro la prima vendita in data antecedente alla seconda alienazione ed abbia ottenuto giudiziale ragione, in tal caso essendo l’efficacia della seconda vendita “travolta” dall’accoglimento della domanda trascritta anteriormente.

Occorre, infatti, rammentare, alla stregua di un orientamento recentemente ribadito, sia pure con talune puntualizzazioni (Cass., 20 aprile 2012, n. 6278) – e che trova radici risalenti, soprattutto in riferimento a giudizi concernenti la revocatoria fallimentare (cfr. Cass., 13 dicembre 1979, n. 6498; successivamente, tra le altre, Cass., 10 febbraio 2006, n. 2977) – che, in forza del combinato disposto dell’art. 2901 c.c. e art. 2652 c.c., comma 1, n. 5, ove la trascrizione della domanda di revoca sia precedente alla trascrizione dell’atto di acquisto del terzo, la dichiarazione di inefficacia ottenuta all’esito di quel giudizio è direttamente ed immediatamente opponibile a tutti coloro che – non importa se in buona o mala fede – abbiano trascritto od iscritto l’atto di acquisto del loro diritto dopo la trascrizione della domanda.

Diversamente, ove la domanda di revoca sia trascritta successivamente alla trascrizione (od iscrizione) dell’atto d’acquisto del terzo, questo non è pregiudicato nei propri diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede, senza che, però, ciò possa ritenersi effetto della inopponibilità e/o opponibilità diretta ed immediata della sentenza di revocatoria nei confronti del subacquirente, dovendosi, pertanto, verificare se l’acquisto a titolo oneroso sia avvenuto in buona o in mala fede.

A tal fine, giacchè (come detto) non operano gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, è dunque necessario un apposito accertamento giudiziale (in base ad autonoma azione), il quale, per potersi concludere con una declaratoria di inefficacia dell’atto di acquisto del terzo, dovrà acclararne la mala fede.

2.5. – Per quanto sinora detto, la stretta connessione logico-giuridica tra la prima e la seconda azione revocatoria appare evidente, tanto da consentire di ravvisare nell’instaurazione del primo giudizio un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente anche la seconda azione.

2.6. – Ciò, però, non risulta sufficiente ai fini dell’effetto interruttivo-sospensivo di cui all’art. 2945 c.c., poichè in tal modo sarebbe irrimediabilmente vulnerata la posizione del terzo subacquirente, senza che questi sia stato fatto partecipe della manifestazione di volontà (espressa o tacita) determinatasi con l’instaurazione del primo giudizio, del quale Esigenza, questa, che stessa norma di cui all’art. 2945 c.c., poichè in tal modo sarebbe irrimediabilmente vulnerata la posizioine del terzo subacquirente, senza che questi sia stato fatto partecipe della manifestazione di volontà (espressa o tacita) determinatasi con l’instaurazione del primo giudizio, del quale non è parte.

Esigenza questa che è evidenziata anzitutto dalla stessa norma di cui all’art. 2943 c.c., che prescrive la “notificazione” della domanda giudiziale (là dove, proprio in riferimento all’azione revocatoria ordinaria – quale diritto esercitabile soltanto processualmente -, le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015, hanno ritenuto applicabile, ai fini della tempestività dell’effetto interruttivo, la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario) e, dunque, intende chiaramente porre la parte del rapporto giuridico implicato a conoscenza (o meglio, consentirne la conoscibilità) della domanda del titolare del diritto azionato, che funge da veicolo della manifestazione di volontà di interrompere il corso della prescrizione.

Del resto, lo stesso art. 2943 c.c. – prevedendo l’effetto utile di “ogni altro” atto di costituzione in mora e dell’atto “notificato” di promuovere in giudizio arbitrale – costruisce il sub-istituto dell’interruzione della prescrizione proprio in funzione della conoscibilità che la parte contro cui il diritto è fatto valere abbia della volontà del titolare di esercitare il diritto medesimo.

Una siffatta esigenza è, invero, consentanea alla stessa ratio dell’istituto della prescrizione, che, come messo in risalto dalla citata Cass. n. 1084 del 2011, ha diversamente dalle ragioni, di stampo pubblicistico, esibite nella Relazione al codice civile – “più pragmatiche finalità di tutela di un interesse sostanzialmente privato, quello, cioè, da un canto, del soggetto passivo di un rapporto giuridico a ritenersi libero da vincoli in conseguenza del decorso “del tempo stabilito dalla legge”, dall’altro, del soggetto attivo portatore di una incomprimibile facoltà di impedire il realizzarsi dell’effetto estintivo attraverso una inequivoca dichiarazione/manifestazione di volontà (qual che essa sia) dimostrativa dell’intento di esercitare il proprio diritto”.

Dunque, a fronte della tutela che si intende apprestare al soggetto attivo del rapporto giuridico si pone, secondo un bilanciamento operato dallo stesso legislatore, la tutela del soggetto passivo dello stesso rapporto, al quale deve essere reso possibile conoscere legalmente la volontà del soggetto attivo di esercitare il diritto implicato da quel medesimo rapporto giuridico.

2.7. – Nel caso di specie, la posizione da tutelare è, per l’appunto, quella del subacquirente del cespite immobiliare già alienato dal debitore, il cui acquisto è stato fatto oggetto di azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., dopo che la stessa azione era stata intentata contro il primo atto dispositivo del medesimo immobile.

Ed è una tutela che – alla luce della ratio e della finalità delle norme anzidette – trova effettività nella trascrizione della domanda di revoca (art. 2652 c.c., n. 5) della prima vendita, intervenuta in momento antecedente alla seconda vendita dello stesso bene immobile, quale atto che rende legalmente conoscibile a chi subacquista l’immobile medesimo l’univoca volontà del creditore di rendere comunque inefficace l’alienazione, perchè operata in pregiudizio delle sue ragioni.

2.8. – E’ evidente che, per un verso, una siffatta soluzione spiega effetto utile soltanto là dove la prima azione revocatoria non abbia trovato esito positivo, essendo il creditore – come innanzi detto – altrimenti ampiamente soddisfatto dalla portata estensiva del giudicato di accoglimento.

E, per altro verso, ove la trascrizione della domanda di revoca della prima vendita non sia intervenuta in un momento antecedente alla seconda vendita, non potrà predicarsi, nei confronti del subacquirente, l’effetto interruttivo-sospensivo di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. proprio per la carenza di conoscibilità legale della volontà del creditore di proporre azione revocatoria al fine di rendere inefficace ogni alienazione di quel determinato bene.

2.9. – Dunque, il principio di diritto da enunciarsi è il seguente: “Nel caso di successive alienazioni dello stesso cespite immobiliare, ciascuna di esse fatta oggetto di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., la prescrizione della seconda azione revocatoria è interrotta (e sospesa, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2) dalla proposizione della prima azione revocatoria allorquando la relativa domanda sia stata trascritta in un momento antecedente alla seconda alienazione dello stesso immobile”.

3. – Così corretta in iure la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va, comunque, rigettato, poichè – come detto – la decisione non può essere cassata, essendo il dispositivo conforme a diritto.

Infatti, come risulta, in parte dalla sentenza di appello e, in parte, proprio dallo stesso ricorso (e dagli atti dallo stesso indicati, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e depositati ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4): a) la prima vendita è avvenuta il 20 settembre 1991, l’atto di citazione della relativa domanda di revoca è stato notificato il 25 settembre 1992 e la trascrizione di tale domanda è stata effettuata in data 25 novembre 1992 cfr. atto di citazione introduttivo della presente controversia (f. 3, terzo capoverso), indicato in ricorso e depositato con il fascicolo di parte; b) la seconda vendita è avvenuta il 15 settembre 1992 ed è stata trascritta il 17 settembre 1992; c) la notificazione della domanda di revoca della seconda vendita è del 12 febbraio 2004.

Dunque, la trascrizione della domanda di revoca della prima vendita (avvenuta in data 25 novembre 1992) è successiva alla trascrizione della seconda vendita (effettuata in data 17 settembre 1992), sicchè, per le ragioni innanzi esposta, non può trovare applicazione lì’effetto utile dell’interruzione della prescrizione in forza del principio di diritto sopra enunciato.

4. – Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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