Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16292 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2509-2019 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA FRANCESCO

MOROSINI 12, presso lo studio dell’avvocato CARPIGO IVAN, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTENAZIONALE DI CROTONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 977/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, O.P., nato in Nigeria, chiedeva al Tribunale di Catanzaro che gli venisse riconosciuta una delle diverse misure di protezione internazionale, erroneamente denegate dalla Commissione territoriale. Il giudice adito rigettava la domanda e la decisione era confermata dalla Corte di appello di Catanzaro.

Il ricorrente aveva narrato di essere stato leader dei giovani militanti del partito politico P.D.P. e di avere subito minacce da membri del partito rivale A.P.C., mediante lettere intimidatorie e comunicazioni telefoniche; di non avere proceduto alla denuncia perchè non vi era una persona individuata specificamente da denunciare.

La Corte territoriale ha ritenuto il racconto carente dei requisiti di veridicità e non credibile in merito alle ragioni di fuga, tanto più che il richiedente avrebbe lasciato in Nigeria la moglie ed il figlio, alla mercè dei suoi nemici.

Ha valutato quindi, ai fini della domanda di protezione sussidiaria, le condizioni socio/politiche della zona della Nigeria di provenienza del richiedente (Edo State) ed ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel Paese sulla scorta di fonti internazionali espressamente indicate; infine ha negato la protezione umanitaria, non ravvisando nè peculiari situazioni personali di vulnerabilità, nè l’integrazione in territorio italiano ed ha escluso la sussistenza in Nigeria di un emergenza umanitaria, stante la presenza di limitati casi di febbre gialla.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, per non essere stata videoregistrata l’audizione del richiedente in Commissione, nè disposta l’audizione diretta in primo o in secondo grado.

Il primo motivo è inammissibile.

Innanzi tutto va osservato che risulta correttamente applicato il principio secondo il quale “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.” (Cass. n. 17717 del 05/07/2018).

Quanto al lamentato mancato ascolto la censura risulta generica ed esplorativa perchè non chiarisce se ciò sia stato richiesto al giudice e non è accompagnata dall’indicazione delle circostanze che avrebbero potuto essere illustrate e/o chiarite.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame da parte della Corte di appello di fatti decisivi per il giudizio, concernenti lo svolgimento di attività lavorativa da parte sua, il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, la individuazione della zona della Nigeria di sua provenienza, la genericità e l’incongruenza della sentenza di primo grado.

Il motivo è inammissibile perchè non risponde al modello legale giacchè non fa alcun riferimento a fatti di cui sarebbe stato omesso l’esame ed alla loro decisività, ma propone una diversa valutazione degli atti e dei documenti; difetta inoltre di specificità perchè le deduzioni sono generiche, senza che sia indicato quando ed in che termini siano stati sottoposte al giudicante di merito. In particolare, laddove assume di provenire dall’Ibo State e non dall’Edo State, non puntualizza affatto quando abbia indicato e circostanziato tale provenienza nella fase di merito.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

In assenza di attività difensiva della parte intimata non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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