Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16292 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16292 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 16229-2012 proposto da:
BEATRICE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA, 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
BEATRICE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO FACTOR INDUSTRIALE SPA;

– intimato avverso la decisione n. 6346/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 25/01/2012, depositata il 23/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO che nulla osserva.

Data pubblicazione: 27/06/2013

R.G. 41_16229_2012

1.- Con ordinanza n. 6346 del 23 aprile 2012 la Sesta Sezione civile – Sottosezione
Prima, di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da
«FALLIMENTO FACTOR INDUSTRIALE SPA in persona del Curatore pro
tempore», avverso la sentenza n. 21757/2009 del TRIBUNALE di ROMA del
10.10.09, depositata il 22/10/2009, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese
processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari,
per ciascuno dei controricorrenti oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Nel giudizio di legittimità era costituita – tra gli altri – la «INDUSTRIA PER IL
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CLIMATICO SRL IN LIQUIDAZIONE
(già Industrie Olivieri Sri, già SpA, già Ingefin SpA, STELVIO Compagnia Finanziaria
Partecipazioni SpA, SPIC – Società Partecipazioni Industriali e Commerciali SpA), in
persona del liquidatore – legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Beatrice Luigi.
Con ricorso notificato in data 20.6.2012 l’avv. Beatrice Luigi ha chiesto la correzione
della predetta ordinanza evidenziando che, pur avendo reso la prescritta dichiarazione
quale difensore distrattario, il provvedimento di questa Corte non contiene alcuna
disposizione in proposito.
1.1- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
La relazione – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
– è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.
2.- Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale
«qualora la Corte di cassazione ometta, in una sua sentenza (o altro provvedimento
(lecisorio), di disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore che
dichiari di averle anticipate e abbia formulato la relativa istanza, la pronuncia stessa
deve considerarsi affetta da mera omissione materiale, emendabile attraverso il
procedimento di correzione previsto dall’art. 391 bis cod. proc. civ., in tal senso
deponendo la considerazione secondo cui, se il venir meno del presupposto della
pronuncia di distrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica, ai sensi del
secondo comma dell’art. 93 cod. proc. civ., la revoca del provvedimento per mezzo del
procedimento di correzione (nel caso di avvenuto pagamento delle spese e dei
compensi ad opera della parte), non si scorgono elementi interpretativi contrari
all’ammissibilità di tale procedimento qualora la mancata distrazione sia stata
determinata da una svista, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con
forme snelle e semplici l’emenda della pronuncia in merito alla distrazione» (Sez. 1,
Ordinanza n. 14831 del 18/06/2010).
Il ricorso, dunque, può essere accolto e l’ordinanza n. 6346 del 23 aprile 2012 della
Sesta Sezione civile – Sottosezione Prima, di questa Corte, deve essere corretta nel
senso che il dispositivo va integrato con l’ordine di distrazione delle spese in favore del
difensore antistatario.
P.Q.M.

Ritenuto in fatto e in diritto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

La Corte dispone la correzione (lei!’ ordinanza n. 6346 del 23 aprile 2012 della Sesta
Sezione civile – Sottosezione Prima, di questa Corte nel senso che il dispositivo deve
intendersi integrato con l’ordine di distrazione delle spese in favore del difensore
antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2013

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