Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16292 del 26/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16292
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18437/2010 proposto da:
C.N.P. (OMISSIS) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA VALLEBONA N. 10, presso lo studio dell’avvocato LANARI
Egidio, che lo rappresentata e difende giusta procura per atto notaio
Francesco Marino di Roma del 18/01/2011, rep. n. 91185 allegata in
atti;
– ricorrente –
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE (OMISSIS), in
persona del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONDINI Andrea, MARINO
MARIO, giusta mandato a margine della memoria;
– resistente –
e contro
CASTELLO FINANCE SRL;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 18437/10 del TRIBUNALE di UDINE,
depositata il 25/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. N.C.P. ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro la Banca di Credito Cooperativo Friuli Centrale soc. coop. e la s.r.l. Castello Finance avverso l’ordinanza emessa in udienza il 25 giugno 2010 dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Udine nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente a suo carico su istanza della detta Banca quale creditrice procedente.
Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito di proposizione da parte del qui ricorrente presso la cancelleria in quello stesso giorno, fissato per l’udienza di vendita, di ricorso in opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
Con il provvedimento il Giudice dell’Esecuzione ha: a) disposto la revoca dell’ordinanza del 7 aprile 2010 con la quale era stata disposta la vendita e fissata la data del 25 giungo 2010 per l’apertura delle buste relative alle offerte, nonchè quella del 1 ottobre 2010 per l’eventuale asta; b) nominato un nuovo custode e disposto la liberazione dell’immobile da parte del debitore e di chiunque lo occupasse; c) dato atto che il provvedimento avrebbe costituito titolo esecutivo per i rilascio da eseguirsi a cura del nuovo custode; d) riservata la pronuncia di una nuova ordinanza di vendita una volta avvenuta liberato l’immobile; e) riservata la fissazione in calce all’opposizione dell’udienza di comparizione delle parti con riferimento al proposto ricorso; f) disposto l’apertura delle buste pervenute, dato atto del loro contenuto, ordinato alla cancelleria la restituzione degli assegni in esse contenuti e dato atto della consegna di essi al cancelliere.
Al ricorso ha resistito con memoria la Banca di Credito Cooperativo Friuli Centrale soc. coop..
p.2. Essendo state rilevate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare manifestamente inammissibile.
Indipendentemente dalla poco chiara enunciazione della questione di competenza che sarebbe stata decisa dal Giudice dell’esecuzione con il provvedimento impugnato – per la verità di difficile individuazione nell’esposizione del ricorso – e che renderebbe il provvedimento stesso decisione sulla competenza, si deve rilevare che esso, se anche avesse comportato vantazioni sulla propria competenza da parte di quel giudice non sarebbe impugnabile con il regolamento di competenza.
Queste le ragioni.
Se il provvedimento si intende – come risulta chiaro – pronunciato dal giudice dell’esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo e non nell’ambito dei poteri di giudice della opposizione all’esecuzione e agli atti proposti dal N.C., esercitabili ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 1, viene in rilievo il principio di diritto recentemente affermato da Cass. (ord.) n. 17462 del 2010, la quale ha chiarito che contro i provvedimenti assunti dal giudice dell’esecuzione, siano essi affermativi o negativi della propria competenza in tale qualità, il mezzo di reazione non è mai il regolamento di competenza, bensì l’opposizione agli atti.
Ne discende che avverso il provvedimento il ricorrente avrebbe dovuto esperire o una nuova opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Ove, viceversa, il provvedimento si intendesse – come, però, non sembra, sia in ragione della mancanza di riferimenti in esso all’art. 618 c.p.c., comma 1, sia in ragione dell’espressa riserva di fissazione in calce al ricorso in opposizione della fissazione dell’udienza di comparizione, riserva che parrebbe estendersi anche alla stessa adozione o meno di provvedimenti opportuni sul presupposto dell’urgenza ai sensi dell’ultima parte di detta norma – come assunto dal Giudice dell’esecuzione nell’esercizio del potere di adozione dei provvedimenti opportuni per il caso di urgenza, cui fa riferimento la citata norma, il carattere sommario del provvedimento e la sua ridiscutibilità sempre ai fini della cognizione sommaria all’udienza di comparizione fissanda, se del caso anche agli effetti dell’adozione di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione pure riguardo all’eventuale postulazione di profili di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, comporterebbe l’esclusione di qualsiasi carattere decisorio del provvedimento, anche agli effetti di profili relativi alla competenza (e ciò in disparte il rilievo che tali profili potrebbero riguardare solo la competenza sul processo cognitivo relativo alle due proposte opposizioni (mentre per i profili di competenza del giudice dell’esecuzione relativi al procedere della gestione dell’esecuzione, resterebbero ferme le considerazioni precedenti, le quali comporterebbero che essi nient’altro sarebbero che il merito dell’opposizione agli atti esecutivi.
Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiararsi inammissibile”.
p.2. Il Collegio – rilevato che nell’imminenza dell’adunanza il difensore del ricorrente, che era subentrato al difensore originario con procura notarile, ha rinunciato al mandato – condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011