Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16292 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 12/07/2010), n.16292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’avvocato

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.P., N.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MESSI YVONNE,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 478/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/01/2006 R.G.N. 3/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Brescia, accogliendo l’appello di A. P. e N.C., ufficiali giudiziari inquadrati nella (OMISSIS) qualifica funzionale e successivamente, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, nella posizione economica (OMISSIS), ha riconosciuto agli appellanti il diritto alle differenze di retribuzione dovute per l’esercizio di mansioni proprie della superiore qualifica (OMISSIS), corrispondente all’(OMISSIS) qualifica funzionale del sistema precedente, in quanto ufficiali giudiziari dirigenti rispettivamente degli uffici UNEP del Tribunale di Bergamo, il primo, e di Treviglio, sezione distaccata dello stesso Tribunale, il secondo.

La Corte territoriale, ha in sintesi e per cio’ che interessa considerato irrilevante la mancata previsione nella pianta organica degli uffici interessati di un posto con qualifica di (OMISSIS) livello, ed ha invece considerato determinante il fatto che l’ufficio fosse stato organizzato in modo da enucleare ed assegnare al dipendente le mansioni superiori corrispondenti al profilo professionale (OMISSIS) (funzionario UNEP, (OMISSIS) livello), il quale fa riferimento alla “direzione” degli “uffici notificazioni, esecuzione e protesti”.

Cio’ premesso la corte territoriale, in base all’istruttoria, ha ritenuto che entrambi i appellanti avessero svolto attivita’ peculiari del profilo anzidetto, non comprese invece nel profilo (OMISSIS), nel quale erano stati inquadrati, mettendo in rilievo in proposito che le differenze fra i due profili derivavano specificamente dalle dimensioni dell’ufficio e che l’importanza degli uffici di (OMISSIS), benche’ non equivalente, era comunque attestata dal D.M. 30 dicembre 2000 che, per il primo, aveva previsto un funzionario (OMISSIS) e, per il secondo, un funzionario (OMISSIS).

Secondo la Corte di merito era irrilevante che nel preambolo del decreto citato fosse stato detto che le previsioni di organico erano collegate alla maggiore complessita’ organizzativa e gestionale degli uffici giudiziari ed al piano di riqualificazione professionale del personale, visto che lo studio in base al quale era stata decisa la revisione era stato condotto sulla base di rilievi concernenti gli anni 1998 – 1999.

Del pari sostanzialmente irrilevante ha ritenuto la Corte di merito il problema della cosiddetta rilevanza esterna degli uffici cui erano adibiti gli appellanti, osservando che tale rilevanza verrebbe “assunta per caratterizzare come di notevole importanza le “unita’ organiche” degli uffici e non gli uffici NEP” per i quali ultimi essa sarebbe “evidentemente data per scontata”.

Secondo la Corte inoltre(poiche’ tutti gli uffici NEP svolgono attivita’ identiche quanto al contenuto e ai conseguenti rapporti con l’utenza sarebbe difficile differenziare la rilevanza esterna degli stessi.

Il Ministero della Giustizia chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico motivo di ricorso.

A.P. e N.C. resistono con controricorso ed hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 4, 2, 6 e 5 e della L. n. 421 del 1992, nonche’ del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dallo I. nel proprio controricorso, e ribadito nella memoria, non e’ inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito del lavoro pubblico l’onere di testuale riproduzione della clausola del contratto collettivo oggetto di controversia non vale per i contratti ed accordi nazionali di cui del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 che questa Corte conosce direttamente, essendo ora consentito dall’art. 63, comma 5 del cit. d.lgs di denunciarne direttamente in sede di legittimita’ la violazione o falsa applicazione (cfr. Cass. 20599 del 2006; 28859 del 2008).

D’altra parte il ricorso, pur richiamando, senza testuale riproduzione integrale delle clausole, il contratto collettivo integrativo del Ministero non fonda, in realta’, le proprie argomentazioni su censure concernenti l’interpretazione di tale contratto.

La mancata integrale riproduzione del contenuto delle testimonianze e’ irrilevante, dal momento che, come si vedra’ nell’esame del motivo, la soluzione della questione prescinde dal carattere marginale o no dei compiti svolti dallo I. in sostituzione del dirigente.

Il motivo si articola in due profili.

Con il primo la sentenza e’ censurata, in sintesi, per aver ritenuto che gli odierni controricorrenti abbiano svolto mansioni superiori corrispondenti a quelle proprie della posizione economica (OMISSIS), equivalente alla precedente (OMISSIS) qualifica funzionale, benche’ la dotazione organica degli uffici di appartenenza sino alle modifiche intervenute a seguito di specifico decreto ministeriale non prevedesse la figura professionale del funzionario UNEP, (OMISSIS) qualifica, ritenuta evidentemente non necessaria dall’Amministrazione, secondo le proprie determinazioni di natura organizzativa, di carattere pubblicistico.

Con il secondo profilo la sentenza e’ censurata per aver ritenuto che oltre alla direzione degli uffici gli odierni controricorrenti avessero svolto anche altre funzioni ascrivibili al profilo professionale del funzionario UNEP quali l’organizzazione dell’ufficio, con predisposizione di programmi finalizzati all’organizzazione del lavoro ed all’efficienza dell’ufficio medesimo, la sorveglianza sugli ufficiali dipendenti, l’adozione di provvedimenti concernenti l’esercizio dei diritti dell’osservanza dei doveri del personale, le istruzioni ai dipendenti per la corretta applicazione della normativa pertinente.

Il primo profilo del motivo e’ fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la figura dell’ufficiale giudiziario “dirigente” – appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti nell’organizzazione dell’amministrazione della giustizia (fin dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, recante la disciplina dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) – non individua una qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attivita’ in tema di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed e’ stata anch’essa interessata dalla disciplina del nuovo assetto dei profili funzionali intervenuto per effetto della L. 11 luglio 1980, n. 312, con conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle qualifiche identificate successivamente dal D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non puo’ dirsi incisa dal sopravvenuto D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di nuova istituzione), con l’effetto che i dirigenti degli uffici NEP gia’ inquadrati nella (OMISSIS) qualifica funzionale si sarebbero trovati a svolgere compiti, a rilevanza esterna”, ascritti alla (OMISSIS) qualifica funzionale (con correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova disciplina introdotta per effetto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili direttivi inquadrati nella categoria (OMISSIS), e’ divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti normativi e a quelli amministrativi, con l’effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i “dirigenti”) sono da ritenersi compresi nell’area di applicazione del c.c.n.l. integrativo del comparto dei dipendenti dal Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilita’ stabilite dal suddetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3. (Cass. 13718 del 2006 che in base a tale principio ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza che era incorsa in errore di diritto avendo ritenuto che la dirigenza di ufficio NEP desse luogo allo svolgimento di mansioni superiori all’inquadramento riconosciuto dall’amministrazione fino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo, nonche’ in vizio della motivazione nella parte in cui si era considerato che le mansioni superiori fossero state esercitate sulla base delle clausole del detto contratto; conf. Cass. 255 del 2009).

E’ stato altresi’ puntualizzato, in argomento, che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’attribuzione di una nuova classificazione contrattuale corrispondente alla pregressa qualifica impiegatizia (nella specie, per il personale dirigente dell’ufficio NEP) presuppone che l’amministrazione abbia preventivamente individuato – con atto di macroorganizzazione di portata generale – i relativi posti nella pianta organica, dovendosi escludere che, in mancanza, possa provvedervi, sulla base dei criteri identificatori contrattuali, il giudice, alla cui cognizione sono devoluti solo gli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro. (Cass. n. 27018 del 2008, che nella specie, relativa alla richiesta di inquadramento superiore di ufficiale giudiziario dirigente presso la Corte d’appello di Firenze, ha escluso ogni automatismo per il riconoscimento delle qualifica (OMISSIS), atteso che, pur essendo previsti gia’ dal D.P.R. n. 44 del 1990 distinti profili professionali per gli ufficiali giudiziari, tra cui anche quello di funzionario, l’istituzione dell’(OMISSIS) qualifica funzionale era rimasta inefficace perche’ non accompagnata da una specifica previsione di pianta organica).

Va quindi affermato il principio secondo cui deve escludersi che in assenza di una determinazione dell’Amministrazione sull’organico del singolo ufficio, espressa mediante un atto soggetto alla disciplina pubblicistica (v. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6) dal quale emerga la presenza in esso della figura professionale dell’ufficiale giudiziario posizione economica (OMISSIS), possano essere individuate mansioni superiori corrispondenti alla posizione anzidetta.

Il secondo profilo del motivo in esame resta, conseguentemente, assorbito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendovi necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con rigetto della domanda degli attuali controricorrenti.

La peculiarita’ della questione rende opportuna la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA