Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16292 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

GE.MI.TA. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita a margine

del controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Romano e Lorena Di Fiore,

nominati mediante procura notarile, allegata in atti, in cui sono

indicati i recapiti PEC dei difensori, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avv. Bruno Lo Giudice, alla via Ottaviano n.

42 in Roma; dandosi atto che, con istanza depositata il 20.1.2021,

l’Avv. Michele Di Fiore ha dichiarato essere deceduto il

domiciliatario, ed ha domandato di ricevere le notificazioni e le

comunicazioni presso il suo indirizzo PEC;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Napoli il 26.1.2012, e pubblicata il 29.5.2012;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Dott. Di Marzio Paolo;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate, a seguito di Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 25.7.2008, notificava il 20.7.2009 alla GE.MI.TA. Srl, dedita al commercio all’ingrosso ed al dettaglio di capi di abbigliamento ed accessori, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a rettifica del reddito complessivo percepito nell’anno 2005 ai fini Ires, Iva ed Irap, contestandosi, in relazione ai costi, un imponibile di Euro 1.003.082,34 (Iva pari ad Euro 200.616,23) denunciato ma relativo ad operazioni commerciali ritenute inesistenti, asseritamente intercorse con sette pretesi fornitori (controric., p. 1), mentre in riferimento ai ricavi ne erano contestati di ulteriori, per un imponibile globale di Euro 1.223.442,73, in riferimento ad operazioni oggettivamente inesistenti relative a pretesi rapporti commerciali intrattenuti con la ditta acquirente Four Roses.

Sia i rilievi proposti in ordine ai costi ritenuti non deducibili, sia quelli relativi ai ricavi, avevano in comune di essere fondati sulla mancanza di disponibilità, tanto da parte della GE.MI.TA. Srl, quanto delle sue pretese controparti commerciali, di mezzi di trasporto utilizzabili per la consegna delle merci, in base a quanto derivante da interrogazioni del Pubblico Registro Automobilistico eseguite dalla GdF.

La società contestava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che respingeva il suo ricorso.

La contribuente impugnava allora la decisione assunta dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale osservava che la società aveva efficacemente contrastato le contestazioni proposte dall’Ente impositore, anche depositando copiosa documentazione, non solo relativa alla regolarità contabile delle operazioni contestate come inesistenti. In particolare, con riferimento alla ditta Four Roses Trading, alla quale risultavano essere state vendute merci dalla GE.MI.TA. per elevato importo, come documentato da fatture, la CTR osservava che le transazioni commerciali, regolarmente documentate in riferimento ai profili contabili, “venivano confermate dal deposito in atti dei mezzi di pagamento emessi a favore della nominata società e dal possesso da parte della società cliente di rimorchi (circostanza attestata dai verbalizzanti vedi pag. 44 doc. cit.) e dal noleggio del relativo trattore (contratto all. in atti). La società appellante ha peraltro dimostrato, inoltre, che già nel 2004 (vedi visure PRA all.te) i fornitori possedevano automezzi che potevano giustificare la movimentazione delle merci” (sent. CTR, p. 5). In conseguenza accoglieva il ricorso proposto dalla società ed annullava l’avviso di accertamento.

Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a cinque motivi dii ricorso. Resiste mediante controricorso la Srl GE.MI.TA. Ha proposto le proprie conclusioni scritte il P.M., domandando l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che la controricorrente ha affermato l’improcedibilità del ricorso depositato dall’Amministrazione finanziaria per non avere l’Ente impositore depositato la copia autentica della sentenza impugnata. Invero, la copia della sentenza a disposizione del collegio riporta l’attestazione di autenticità, e comunque le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno già avuto modo di specificare che l’improcedibilità del ricorso non si verifica nell’ipotesi che la controparte, ove costituita, si sia limitata ad evidenziare ed invocare un’irregolarità formale, ma non abbia disconosciuto la conformità della copia informale depositata rispetto all’originale, come si verifica nel caso di specie (Cass. S.U., 25.3.2019, n. 8312).

1.1. Mediante il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza pronunciata dalla impugnata CTR, in conseguenza della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., per difetto di adozione di una motivazione propria della decisione da parte del giudice dell’appello.

1.2. Con il suo secondo strumento di impugnazione la ricorrente lamenta, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza della CTR, in considerazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., in conseguenza della omessa pronuncia in relazione “alle operazioni realizzate con le fornitrici Stiro Flash Srl, New Yussara Srl, Centro Moda Italia Srl, considerate nell’avviso (p. 4, riga 4) e nel ricorso di I grado (New Yussara, p. 9, da riga 5; Stiro Flash pag. 10, ult. 6 righe; Centro moda Italia, p. 11 da riga 7)”.

1.3. Mediante il terzo mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente Agenzia critica la violazione o falsa applicazione degli artt. 2609 e 2704 c.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, in cui è incorsa la CTR: per aver negato il valore di pubblica fede che assiste le attestazioni della Guardia di Finanza, consentendone la negazione in assenza della presentazione di querela di falso; per aver ritenuto di poter prendere in considerazione i contratti prodotti dalla società accertata sebbene privi di data certa; e per aver consentito alla controparte la prova mediante documenti non esibiti durante la verifica fiscale.

1.4. Mediante il quarto strumento d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, in cui è incorsa l’impugnata CTR, per aver fondato la sua valutazione in ordine all’esistenza delle transazioni commerciali contestate sulla base della documentazione contabile.

1.5. Con il suo quinto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione finanziaria critica la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, a causa dell’omessa o comunque insufficiente motivazione”, per avere la CTR ricondotto l’accoglimento dell’appello proposto dalla società, tra l’altro, all’affermazione che “manca un controllo incrociato presso i fornitori al fine di riscontrare l’inesistenza delle operazioni contestate” (cric., p. 11).

2.1. – 2.2. Con il suo primo motivo di impugnazione l’Ente impositore contesta la nullità della sentenza impugnata per essere priva di una motivazione propria, essendosi la CTR limitata a riprodurre la decisione adottata, tra le stesse parti, in relazione all’anno d’imposta 2004. La dimostrazione della fondatezza della lamentela deve rinvenirsi, ha correttamente osservato l’impugnante, nell’improprio argomentare della decisione in ordine a fornitori della contribuente “(De Capua, Casaidea, ecc.) che non hanno alcun ruolo nella vicenda fiscale del 2005”. Osserva l’Amministrazione finanziaria che il dato di fatto ingenera anche almeno il sospetto che pure nelle “parti nelle quali la motivazione della diversa sentenza connessa potrebbe attagliarsi al caso in esame, ciò sia del tutto casuale e non valga a rendere esistente la motivazione della sentenza qui considerata” (ric., p. 7 s.). Mediante il suo secondo motivo di ricorso l’Ente impositore lamenta che la CTR è incorsa nella nullità della sentenza pronunciata per aver completamente omesso di pronunciare in ordine ai rapporti commerciali, ritenuti inesistenti nell’avviso di accertamento, ed intrattenuti dalla GE.MI.TA. Srl con le imprese: Stiro Flash Srl, New Yussara Srl, Centro Moda Italia Srl. I primi due motivi di ricorso appaiono collegati dal vincolo della connessione, e possono essere trattati congiuntamente.

Occorre allora innanzitutto osservare come il rilievo secondo cui la CTR sarebbe incorsa in errore, proponendo argomenti relativi all’anno d’imposta 2004, mentre in questo giudizio si controverte circa l’anno d’imposta 2005, risulta di per sè fondato, come emerge, ed è solo un esempio, dalla p. 5 della sentenza impugnata, che dedica ampie considerazioni alle transazioni commerciali intercorse con la ditta Eurotrade di D.C.E., che risulta però del tutto estranea all’accertamento effettuato in relazione all’anno d’imposta 2005 in questione, essendo rimasta coinvolta in transazioni con la GE.MI.TA. Srl soltanto nell’anno 2004. Nelle sue conclusioni scritte il P.M. ha condivisibilmente osservato che la CTR non ha proposto “alcun vaglio critico sulle peculiarità del periodo d’imposta oggetto del presente processo (2005). In tale operazione di mera copiatura di sentenza inconferente al caso, ancorchè a questa connessa, si ravvisa un difetto assoluto di motivazione, essendo evidente che il giudice non ha condotto un’operazione di approfondimento autonoma sul periodo d’imposta 2005, rispetto al periodo d’imposta 2004” (conci. P.M., p. 2).

Appare corretta anche la critica del vizio di pronuncia in relazione ai rapporti intrattenuti dalla GE.MI.TA. Srl con le imprese: Stiro Flash Srl, New Yussara Srl, Centro Moda Italia Srl, perchè di essi non vi è traccia nella decisione impugnata.

I primi due motivi di ricorso risultano pertanto fondati, e devono essere accolti.

Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.

La Corte deve pertanto accogliere il primo ed il secondo motivo di ricorso introdotti dall’Amministrazione finanziaria, assorbiti gli ulteriori, e cassare l’impugnata sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, disponendo il rinvio a quest’ultima perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, e provveda pure a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, e provvederà anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il . 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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