Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16292 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4470-2012 proposto da:

EREDI DI B.G. S.R.L., ((OMISSIS)), in persona del suo

legale rappresentante pro tempore B.A., domiciliato ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO DAMIGELLA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SNAM RETE GAS S.P.A., in persona del Responsabile dell’Ufficio legale

M.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELE ABRAMO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1352/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/10/2011. R.G.N. 776/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con scrittura privata del 12 settembre 2002, la Eredi B.G. s.n.c. autorizza la Snam Rete Gas S.p.A. ad occupare fino al 12 settembre 2003 circa mq 2000 di un terreno di sua proprietà, sito in territorio di (OMISSIS). Con scrittura del 18 settembre 2003, il detto termine venne, poi, prorogato fino all’il maggio 2004.

1.1 – Con scrittura privata del 12 febbraio 2003, la Eredi B.G. s.n.c. concesse, inoltre, alla Snam Rete Gas S.p.A. una servitù di passaggio di metanodotto, contemporaneamente autorizzandola ad occupare “per tutto il tempo occorrente l’area necessaria all’esecuzione dei lavori” di scavo e di interramento delle tubazioni.

1.2. – Posto che, una volta ultimati i lavori di scavo e di interramento delle tubazioni, la Snam Rete Gas S.p.A. non provvide prontamente alla rimessione in pristino del fondo, come contestatole con le lettere del 17 marzo e del 13 maggio 2004, tanto che nel mese di luglio 2004 i lavori di ripristino del terreno furono eseguiti a cura e spese della Eredi B.G. s.n.c., quest’ultima convenne in giudizio la anzidetta società per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 15.000,00, quale esborso per le opere di ripristino, nonchè dell’ulteriore somma di Euro 2.000 per il mancato utilizzo del terreno fino al mese di maggio 2004, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

1.3. – Nel contraddittorio con il convenuto, l’adito Tribunale di Catania, con sentenza del settembre 2006, da un lato, rigettò la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla Eredi B.G. s.n.c. per il ripristino del terreno, “stante il breve tempo trascorso rispetto al momento nel quale era avvenuto l’interramento delle tubazioni e ciò in assenza di uno specifico termine pattuito per l’ultimazione dei lavori”, e, dall’altro, condannò la Snam Rete Gas S.p.A. al pagamento, in favore della Eredi B.G. s.n.c., della somma di Euro 111,11, a titolo di indennità di occupazione del terreno, oltre rivalutazione ed interessi legali, compensando tra le parti le spese del giudizio.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione la Eredi B.G. s.r.l. (già Eredi B.G. s.n.c.) sulla base di due motivi.

In primo luogo, l’appellante sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le parti avevano effettivamente stabilito uno specifico termine per l’ultimazione dei lavori, atteso che nell’atto dichiarativo del 18 settembre 2003 si prevedeva che i lavori stessi avrebbero dovuto avere termine entro l’11 maggio 2004.

Inoltre, la Eredi B.G. s.r.l. lamentava l’erronea liquidazione dell’indennizzo di occupazione, in quanto limitata al solo mese di maggio del 2004.

2.1. – Con sentenza resa pubblica il 31 ottobre 2011, la Corte d’Appello di Catania, nel contraddittorio con la Snam Rete Gas S.p.A., rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado, con condanna dell’appellante soccombente al pagamento delle spese del grado.

2.2. – La Corte territoriale osservava che nel contratto di servitù del 12 febbraio 2003 si autorizzava la Snam Rete Gas S.p.A. ad occupare “per tutto il tempo occorrente l’area necessaria all’esecuzione dei lavori” e che al punto 4 del detto contratto si prevedeva che “i danni prodotti alle cose sia durante la realizzazione dell’impianto sia in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione, esercizio dello stesso, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati a chi di ragione”.

Il giudice di secondo grado rilevava, poi, che, in risposta alla raccomandata del 17 marzo 2004 (con la quale la Eredi B.G. s.n.c aveva invitato la Snam Rete Gas S.p.A. a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi preesistenti), la società appellata, con la lettera del 24 maggio 2004, aveva comunicato alla controparte che il ripristino del terreno sarebbe stato effettuato nel più breve tempo possibile.

Sicchè, la Corte territoriale evidenziava che il termine dell’11 maggio 2004, fissato nell’atto dichiarativo inter partes del 18 settembre 2003, atteneva soltanto alla proroga, fino a tale data, del periodo di occupazione della piazzola destinata al deposito delle tubazioni da interrare e non anche al ripristino dell’intero fondo, successivamente ai lavori di interramento delle tubazioni, concludendo, quindi, nel senso che le parti non avevano pattuito alcun termine entro il quale provvedere alla rimessione in pristino del terreno.

2.3. – In punto di liquidazione dell’indennizzo di occupazione, il giudice del gravame, atteso che dall’esame della domanda proposta in primo grado dalla Eredi B.G. s.n.c. si evinceva con certezza che la somma a titolo di occupazione era stata richiesta esclusivamente “per il mancato uso del terreno protratto fino al mese di maggio”, confermava il capo della sentenza del Tribunale che aveva limitato il detto indennizzo al periodo dal 12 maggio 2004 al 31 maggio 2004.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Eredi B.G. s.r.l., affidando le sorti dell’impugnazione a sei motivi.

Resiste con controricorso la Snam Rete Gas S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c..

La Corte territoriale avrebbe ricostruito erroneamente il contenuto effettivo della volontà espressa delle parti contraenti, in quanto, non essendo andata al di là del significato letterale delle parole utilizzate nella clausola n. 4 del contratto di servitù, non avrebbe rilevato che le parti avevano rinviato ad accordi successivi il rimborso dei danni arrecati al fondo per la realizzazione e l’esercizio della servitù, pattuendo, altresì, che i detti rimborsi dovevano corrispondersi una volta ultimati i lavori di realizzazione dell’impianto.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2.

La Corte d’Appello, nel determinare la comune intenzione delle parti, non avrebbe tenuto conto del comportamento tenuto dalla Snam Rete Gas S.p.A. successivamente alla conclusione del contratto di servitù e, in particolare, della missiva del 24 maggio 2004, con la quale la società appellata aveva riconosciuto esplicitamente di essere tenuta a ripristinare il terreno a proprie cure e spese nel più breve tempo possibile.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c..

Il giudice di secondo grado, in violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, avrebbe ricostruito la volontà negoziale delle parti senza interpretare le clausole del contratto di servitù le une per mezzo delle altre, nonchè senza procedere ad una valutazione ermeneutica globale delle varie pattuizioni intervenute tra le due società; il che avrebbe consentito di giungere a ritenere che la Snam Gas, dopo i lavori di interramento della tubazione, doveva restituire il terreno “nello stato in cui esso si trovava prima”.

3.1. – I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Essi non solo omettono di rispettare la disposizione cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, mancando di fornire puntuale indicazione circa la fase di deposito e l’attuale collocazione, nei fascicoli processuali, degli atti e dei documenti (contratto di servitù del 12 febbraio 2003, atto dichiarativo del 18 settembre 2003, lettera del 24 maggio 2004) su cui si imperniano le censure, ma, prescindendo dalla stessa motivazione della sentenza impugnata (la quale esibisce una ratio decidendi ben precisa, che dà rilievo, essenzialmente, alla carenza di un accordo inter partes circa il termine entro il quale la Snam Gas avrebbe dovuto provvedere al ripristino del terreno occupato: cfr. sintesi al par. 2.2. del “Ritenuto in fatto” che precede e cui si rinvia) e da effettive e pertinenti critiche in ordine ad un (presunto) mal governo, da parte del giudice di appello, dei canoni esegetici assunti come violati, si sono limitati a prospettare una diversa e più favorevole interpretazione della complessa operazione negoziale per cui è causa, finendo per sollecitare a questa Corte una rivalutazione del contenuto del contratto di servitù del 12 febbraio 2003, dell’atto di atto dichiarativo del 18 settembre 2003 e della lettera del 24 maggio 2004, preclusa in sede di legittimità, essendo riservata al giudice del merito l’attività di ermeneutica negoziale.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare lo specifico motivo di appello con il quale la Eredi B.G. s.r.l. aveva sostenuto che il mancato ripristino del terreno da parte della Snam Rete Gas S.p.A., una volta scaduto il termine di occupazione e dopo le esplicite diffide ad essa inviate, aveva determinato un vero e proprio inadempimento della società appellata.

5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sullo stesso punto decisivo della controversia.

La Corte d’Appello, avendo confermato, quanto alla debenza dell’indennità di occupazione, la sentenza di primo grado che aveva considerato scaduto in data 11 maggio 2004 il termine di occupazione stessa, avrebbe erroneamente escluso lo spirare in tale data anche del termine per l’ultimazione dei lavori e per la rimessione in pristino del terreno, ovvero per la pattuizione risarcitoria di cui alla clausola n. 4 del contratto di servitù.

5.1. – Il quarto ed il quinto motivo, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

Essi, lungi dal mettere in risalto effettive omissioni od aporie dell’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, non colgono appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, insistendo su una prospettazione (quella che si assume esser stata veicolata in appello, ma della quale, peraltro, mancano di fornire puntuali contenuti e coordinate processuali, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) che prescinde, nella sostanza, dal nucleo centrale del ragionamento del giudice del merito, il quale come detto (cfr. ancora sintesi al 2.2. del “Ritenuto in fatto”) – ha escluso che vi fosse un accordo tra le parti circa un termine per il ripristino dello statodei luoghi dopo l’interramento delle tubazioni – con ciò, evidentemente, negando l’esistenza di un inadempimento della Snam Gas S.p.A. in funzione proprio del dedotto mancato rispetto del predetto termine -, altresì ponendo in rilievo che con il presunto termine di adempimento non aveva attinenza il termine dell’11 maggio 2004 (evocato dalla società appellante e sul quale si incentrano anche le doglianze proposte con i motivi di ricorso in esame), concernente il ben diverso profilo dell’occupazione di parte del suolo (ossia di una piazzola per il deposito dei tubi).

6. – Con il sesto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della sentenza che ha negato l’indennizzo dell’occupazione del terreno in via equitativa.

Il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente confermato la misura dell’indennizzo di occupazione, liquidata dal Tribunale secondo i parametri, non conferenti, contenuti nell’atto dichiarativo del 18 settembre 2003, senza dare alcun riscontro alla richiesta di quantificare il detto indennizzo in via equitativa.

6.1. – Il motivo è inammissibile.

La società ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ha affatto dato contezza, sia pure per sintesi, del luogo processuale ove ha formulato la critica alla sentenza di primo grado veicolata con il mezzo in esame, nè indicato il relativo atto e dove esso si possa rinvenire nei fascicoli del processo.

Carenza, questa, particolarmente rilevante, giacchè come emerge dalla sentenza impugnata (folio, non numerato, precedente a quello in cui è presente il dispositivo) – il motivo di appello verteva unicamente sulla censura per cui il Tribunale aveva errato a riconoscere un indennizzo soltanto “limitato a tutto il mese di maggio del 2004, posto che a quella data non erano stati ancora ultimati i lavori”.

Dunque, una doglianza, quest’ultima, del tutto differente da quella che la società ricorrente intende ora sottoporre al vaglio di questa Corte e che, come tale (ossia in assenza di deduzioni e riscontri sulla sua effettiva proposizione in secondo grado, a fronte di divergenti risultanze provenienti proprio dalla impugnata sentenza), si palesa nuova e, quindi, inammissibile.

7. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e la società ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della società controricorrente, in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema Di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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