Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16291 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.30/06/2017),  n. 16291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4262-2016 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO FANTIN;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCHIAVON;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1654/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA-MESTRE, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1654/26/15, depositata il 3 novembre 2015, notificata il 10 dicembre 2015, la CTR del Veneto ha accolto gli appelli riuniti proposti nei confronti del sig. C.B. dal Comune di Schiavon, per la riforma delle sentenze di primo grado della CTP di Vicenza, che avevano parzialmente accolto i ricorsi proposti dal contribuente avverso avvisi di accertamento per ICI relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, determinando in 70,71 al mq il valore dei terreni oggetto di accertamento, ricadenti secondo le previsioni del PRG comunale in zona D2 (Commercio, terziario e mista).

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato, segnatamente in ordine al primo motivo, a seguito della proposta depositata dal relatore, da memoria.

Il Comune di Schiavon non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che” sono stati “oggetto di discussione tra le parti”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando come la CTR abbia sostanzialmente assunto a base della propria decisione una sola circostanza fattuale, peraltro contestata dal contribuente – quella relativa alla dismissione di allevamento di animali nei pressi dei terreni del ricorrente – ignorando viceversa una serie di elementi fattuali ulteriori che, se debitamente valorizzati dalla decisione, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

Analoga censura è svolta dal ricorrente, in parte nel contesto dello stesso primo motivo e nell’autonoma formulazione di un secondo motivo, denunciando il contribuente al riguardo, in relazione al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio della sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto di giustificare il ritenuto aumento di valore degli immobili rispetto a quello attribuito nel 2003 in sede di accertamento con adesione, sulla base di non meglio precisati “dati ISTAT”, mai allegati dal Comune e giammai comunque in grado d’integrare la nozione di fatto notorio.

Il primo motivo, nella parte in cui la censura è formulata in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo attualmente vigente, applicabile al presente giudizio avente ad oggetto ricorso per cassazione avverso sentenza della CTR del Veneto depositata il 3 novembre 2015, è infondato.

Invero le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053) hanno chiarito le condizioni in forza delle quali il vizio di omesso esame assume rilevanza nel quadro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da ultimo novellato. Deve specificamente essere indicato dal ricorrente il fatto del quale si lamenti l’omesso esame, da intendersi cioè come fatto storico vero e proprio, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, purchè controverso, che abbia cioè costituito oggetto di discussione tra le parti, e decisivo per il giudizio (si vedano anche, tra la giurisprudenza successiva, Cass. sez. 3, 10 giugno 2016, n. 11892 e Cass. sez. 1, 8 settembre 2016, n. 17761).

Nel caso di specie parte ricorrente lamenta sostanzialmente in proposito che: a) il giudice tributario d’appello ha mal valutato la circostanza della dismissione dell’allevamento di animali in prossimità del fondo del ricorrente, contestata dal ricorrente anche mediante visura comprovante la persistenza, con riferimento alle annualità d’imposta in oggetto, dell’esercizio di detta attività; b) ha omesso il dovuto rilievo agli elementi addotti per giustificare la stima del terreno in misura largamente inferiore a quella determinata dal Comune, nonchè ha errato nel ritenere irrilevante la mancanza di opere di urbanizzazione; c) ha del tutto omesso l’esame di altre due circostanze di fatto, quali l’interclusione del fondo rispetto alla strada principale e l’esistenza di servitù di passaggio sul lato nord del mappale 384 che, ove debitamente prese in considerazione, avrebbero determinato un esito diverso del giudizio.

Orbene, in relazione al primo e secondo profilo, deve rilevarsi l’inammissibilità del motivo, volto a censurare non l’omesso esame di fatti, che in realtà sono stati presi in considerazione dall’impugnata pronuncia, ma il cattivo esercizio del potere di apprezzamento dei fatti medesimi da parte del giudice di merito, ciò che esula dal paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. la già citata Cass. n. 11892/16). Riguardo al terzo profilo se ne deve comunque rilevare l’infondatezza, poichè, se è vero che i fatti sopra indicati effettivamente sono stati trascurati dalla decisione della CTR, essi non possono essere qualificati controversi, avendone le parti in contraddittorio tra loro acclarato l’esistenza nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione relativo alla determinazione del valore del terreno con riferimento all’anno 2003, nè essendo stato dedotto che la situazione dello stato dei luoghi si sia in proposito modificata negli anni a venire sino a quelli oggetto di accertamento nel presente giudizio.

Il motivo va dunque disatteso.

Il secondo motivo (cfr. la già citata Cass. n. 8053/14), formulato in relazione al testo previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile, catione temporis, al presente giudizio, è inammissibile.

Viceversa è fondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente censura la statuizione della CTR nella parte in cui, con concorrente ed autonoma ratio decidendi, ha statuito che “il valore delle aree, dal 2003” (anno cui si riferisce il precedente accertamento con adesione), agli anni 2007 e 2008, “non è diminuito, anzi è aumentato, come si rileva dai dati ISTAT”.

Di là dalla genericità del riferimento, pur ammettendo che la decisione abbia inteso riferirsi agli indici dei prezzi al consumo, la decisione impugnata incorre al riguardo in duplice errore di diritto: l’uno perchè sostanzialmente riferisce al notorio la variazione in aumento di un immobile in un determinato periodo di tempo (nella fattispecie quadriennale e quinquennale), laddove la relativa determinazione, richiedendo accertamenti attuariali, non può viceversa ascriversi al fatto notorio (cfr. Cass. sez. 1, 29 gennaio 2014, n. 1904); l’altro perchè il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, ed a condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona (cfr., tra le altre, in tema di espropriazione, Cass. sez. 1, 21 settembre 2015, n. 18556), sicchè non è ammissibile l’accertamento di valore del fondo che si basi sul valore attribuito allo stesso anni addietro aggiornato all’attualità in virtù degli indici di rivalutazione monetaria.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione all’accoglimento del terzo motivo e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR del Veneto che, nell’attenersi al principio di diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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