Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16291 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16291 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 07.05.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26337 del R.G. anno 2012
proposto da:
PISTONE Claudio Giuliano domiciliato in ROMA, via Adelaide Ristori
9 presso l’avv. Antonio Tigani Sava che lo rappresenta e difende per
procura in calce al ricorso

ricorrente contro

Ordine Provinciale Medichi chirughi e Odontoiatri di Pescara
domiciliato in Roma via Savoia 72 presso l’avv. Pietro Volpe con gli
avv.ti Pier Michele Quarta e Paolo Cacciagrano che lo rappresentano e
difendono per procura in calce

contro ricorrente

e
Commissione Albo Odontoiatri Pescara— Ministero della Salute —
P.M. presso il Tribunale di Pescara — P.G. presso la Corte di
Cassazione – Del Fra G., Cardone A., Germano R., Danza M., De
Florentigs M., LanciottiO E., Natarelli A., Marino A., Di Battista G.,
Cacciafiori G., Ceccagnoli M.A., Ciarelli F., Consorte A., Di Lullo P.,
FruIllini A., lag§kirdia L., Martocchia A., Rapattoni M., Rebuzzi C.,
Terenzio M.G.

intimati –

avverso la decisione in data 13.08.2012 della Commissione
Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ; udita la relazione
della causa svolta nella c.d.c del 07.05 .2013 dal Consigliere Dott.
Luigi MACIOCE; udito l’avv. A. Tigani Sava; presente il P.M., in persona

hos

3

Data pubblicazione: 27/06/2013

del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che ha
condiviso la relazione
RILEVA
In data 21.11.2011 ebbero luogo le operazioni di voto per il rinnovo dei
componenti la Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri
(CAO) di Pescara ed essendo emerso un numero di schede (254) superiori di due unità al numero dei votanti (252), il Presidente dell’Ufficio
Elettorale procedette a sommario esame, constatò a verbale la rilevanza

l’esito del voto, dispose che buste e schede fossero ricollocate nell’urna e
che questa, sigillata, fosse riaperta alle ore 20 del giorno appresso
22.11.2011. In tal sede si procedette alla conta delle schede e si verbalizzò la opposizione alla procedura di riapertura e riconteggio dei drr.
Danza e Cardone ed il Presidente dell’Ufficio elettorale formò a verbale
la graduatoria dei voti conseguiti e sulla sua base proclamò eletti Del Fra
e Cardone (accreditati di voti 143 e 125). Risultò che il dr. Pistone avesse conseguito voti 105, preceduto dai drr.i Germano, Danza, De Florentiis (voti 110-108-107). Il verbale di proclamazione, esteso con richiamo
all’art. 19 dPR 221 del 1950, venne chiuso alle ore 02 del 23.11.2011.
Il dr. Pistone propose ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti
le Professioni Sanitarie, deducendo la perpetrata violazione dell’art. 19
con la vanificazione dell’unico rituale spoglio effettuato il 21.11.2011
(che lo vedeva attributario di 111 voti validi) ed il rinvio della proclamazione all’esito di un secondo irrituale spoglio (che lo vide recedere a 105
voti validi). A tale ricorso si oppose la CAO di Pescara.
La CCEPS con decisione 13.8.2012 ha rigettato il ricorso rilevando che il
sommario esame condotto dall’Ufficio elettorale nell’immediatezza
dell’apertura dell’urna il 22.11.2011 era stato finalizzato solo a comprendere la ragione della discrepanza tra schede e votanti (254 contro
252), che nessun rilievo venne fatto nell’immediatezza al predetto
“sommario esame”, che dalle operazioni di spoglio compiute il
22.11.2011 si comprese la ragione della discrepanza (attribuita ad una
doppia numerazione dello stesso elettore iscritto) e si formulò la esatta
attribuzione dei voti nello scrutinio, che le contestazioni mosse erano
tardive e non rilevanti posto che non afferivano a specifiche alterazioni
dei risultati per l’attribuzione delle schede ma solo, indebitamente, ai
detti profili procedimentali.
Per la cassazione di tale decisione il dr. Pistone ha proposto ricorso il
14.11.2012 debitamente notificato al CAO, all’Ordine, al P.M. ed al P.G.
nonché ai 20 controinteressati. Ha svolto difese L’Ordine dei M.C.O.P. di

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della discrepanza numerica in quanto potenzialmente condizionante

c

Pescara con atto del 28.12.2012. Il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che ha proposto il rigetto del ricorso per
sua manifesta infondatezza. Il dr. Pistone ha depositato memoria ex art.
378 c.p.c. contenente critica argomentata alla relazione.
OSSERVA
Il ricorso denunzia violazione degli artt. 16-18-19 dPR 221/1950,
dell’art. 2 d.lgs. 233/1946 e dell’art. 4 d.lgs. Igt. 382/1944, degli artt.
112-115-116 c.p.c. e grave assenza di motivazione. Il ricorso ripete le

sommario esame e di differimento della proclamazione degli eletti, con
reiterazione dello scrutinio stesso, e pertanto con vanificazione del risultato elettorale che aveva visto il deducente attestato a voti 111 in primo
scrutinio e poi passato a voti 105 a scrutinio rinnovato.
Il ricorso, certamente sorretto da interesse impugnatorio (SU
14385/2007), devesi ritenere manifestamente infondato, anche alla
luce degli esatti rilievi del controricorrente. La decisione della CCEPS ha
infatti deciso in piena conformità al diritto e rendendo motivazione sintetica ma chiara e mai illogica.
1. La indiscutibile difformità del procedimento seguito dal modello
procedimentale di immediata proclamazione del risultato (art. 19
dPR 221 del 1950) non è sanzionata da alcuna nullità né è dimostrato attingere la veridicità dei risultati: in tal senso va data continuità al principio posto da SU 19518/2005 in accordo con la
regola fondamentale della interpretazione che attui il principio del
favor voti di recente ribadito da SU 18047/2010. Si tratta dunque di mera irregolarità che non ha alcuna efficacia invalidante
ex se sui risultati di scrutinio quali proclamati dall’Ufficio alle ore
0.2 del 23.11.2011.
2. nullità vi sarebbe stata se il dr. Pistone avesse potuto prospettare
innanzi alla CCEPS, ed in questa sede riproporre, una alterazione
di schede effettuate medio tempore, una loro sottrazione o soppressione, un intervento, in sostanza, idoneo a determinare alterazione a suo danno dei risultati elettorali (come esattamente rilevato dalla Commissione nel penultimo capoverso della decisione, neanche fatto segno a contestazioni): nel ricorso si riferisce
soltanto che secondo i sanitari che a verbale del 22.11.2011 rassegnarono osservazioni il dr. Pistone avrebbe conseguito 111 voti
(in luogo dei 105 della proclamazione del verbale 23.11.2011)
ma né si afferma che tale primo dato fosse vero né si spiega la
ragione dell’arretramento a 105 voti né si adombra la possibilità

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censure, disattese dalla CCEPS, sulla illegalità del procedimento di

che vi sia stato un intervento indebito sull’urna sigillata e pertanto si finisce per affidare ad inammissibile professione di fede sulla veridicità del controllo fatto da terzi, e verbalizzato il giorno
appresso, la plausibilità della propria censura.
La memoria finale non riesce a superare le obiezioni poste nella relazione con riguardo al carattere sostanzialmente “esplorativo” del ricorso. E
giova rammentare quanto di recente le Sezioni Unite di questa Corte
hanno avuto modo di precisare con riguardo alla contestazione della re-

professionale. Nella sentenza n. 3042 del 2013 si è infatti affermato
che nella materia elettorale l’organo giudicante, Corte di cassazione
compresa, può procedere all’esame diretto degli atti, ma occorre pur
sempre che il ricorrente non si limiti a prospettare le proprie ragioni in
termini tali da sostanziarsi nella postulazione di un rinnovo dello scrutinio, ma delimiti il campo d’indagine entro cui il giudice dovrà operare. E
si è notato che, nell’inosservanza dell’onere di allegazione,
l’accertamento dei vizi denunziati, in mancanza di indicazioni più specifiche, renderebbe necessaria, ove la tesi fosse accolta e la pronunzia annullata, la rinnovazione integrale dello scrutinio e non la disamina di singole questioni controverse.
Rigettato il ricorso, appare confor me a giustizia disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso nella c.d.c. della S sta Sezione Civile il

07.05.2013.

golarità delle operazioni per il rinnovo di organo di direzione di un ordine

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