Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16291 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15884/2010 proposto da:

B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO Roberto, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3233/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

15.4.09, depositata il 05/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/0S/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO SAPPIA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Roberto Rizzo che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, depositato il 5.1.2005, B.D., assunta con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. dal 7.10.1998 al 31.1.1999 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine al contratto in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, il contratto si era convertito in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto al predetto rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito, con sentenza in data 18.7.2006, rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la lavoratrice lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 15.4 – 5.12.2009, rigettava il gravame, aderendo all’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso sollevata dalla società datoriale.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice con sei motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3); in particolare rileva la erroneità dell’impugnata sentenza che aveva ritenuto la risoluzione dei rapporto per mutuo consenso assumendo che nessuna giustificazione aveva fornito la lavoratrice circa il tempo trascorso, con conseguente inversione dell’onere probatorio.

Col secondo motivo di ricorso lamenta nullità della sentenza stante la palese violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), avendo la Corte territoriale omesso di valutare le spiegazioni addotte dalla lavoratrice in ordine al tempo trascorso.

Col terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando in particolare la erroneità dell’impugnata sentenza che, nel ritenere la risoluzione per mutuo consenso, aveva dato risalto esclusivamente al fatto neutro del decorso del tempo.

Col quarto motivo di ricorso lamenta motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), non avendo la Corte territoriale individuato alcun fatto concludente, al di fuori del tempo trascorso e della percezione del t.f.r., ai fini dell’esistenza dell’asserita volontà tacita del lavoratore di risoluzione del contratto.

Col quinto motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando che la Corte territoriale, nel ritenere l’intervenuta risoluzione per mutuo consenso, si era basata su presunzioni prive dei necessari crismi della gravità, precisione e concordanza.

Col sesto motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando che la Corte territoriale non avrebbe potuto far ricorso alla presunzione c.d.

“semplice”, circa l’intervenuta risoluzione del rapporto, per il divieto contenuto nel comma 2 dell’articolo, avuto riguardo al valore della controversia.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17.12.2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un rapporto (o di un unico rapporto) di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione del contratto (o dell’ultimo contratto) a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.

Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha fondato la propria statuizione sull’avvenuto decorso del tempo rilevando che l’intervallo di un congruo lasso temporale fra la cessazione del rapporto e l’atto di costituzione in mora era indicativo della intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

L’assunto non appare fondato ove si osservi che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, in assenza di qualsiasi altra circostanza univoca, non è sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso non potendosi da tale fatto desumere l’esistenza di una volontà chiara e certa di dismissione del rapporto. Nè alcuna indicazione in tal senso può ricavarsi dall’accettazione del trattamento di fine rapporto, stante la necessità di limitare le conseguenze dannose dell’illegittima cessazione del rapporto di lavoro con le Poste.

Si impone pertanto, in accoglimento del ricorso proposto, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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