Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16291 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 12/07/2010), n.16291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34,

presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AIMAR GIOVANNI, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 634/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/04/2006 R.G.N. 118/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito l’Avvocato CRISTINA GERARDIS;

udito l’Avvocato ROMANELLI GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per inammissibilita’ o in subordine

accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di A.M., ufficiale giudiziario inquadrato nella (OMISSIS) qualifica funzionale e successivamente, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, nella posizione economica (OMISSIS), diretta ad ottenere la condanna del Ministero alle differenze retributive rispetto alla (OMISSIS) qualifica funzionale, poi posizione economica (OMISSIS) sul presupposto che le mansioni, da lui svolte, di “ufficiale giudiziario dirigente UNEP” del tribunale di Cuneo fossero riconducibili alle dette qualifica e posizione economica.

La Corte territoriale ha, in sintesi, cosi’ giustificato la propria decisione.

Il D.P.R. 11 luglio 1990, n. 44 ha introdotto il profilo di funzionario Unep di (OMISSIS) livello (profilo (OMISSIS)).

La declaratoria di tale profilo fa riferimento alla direzione degli “uffici notificazioni, esecuzione e protesti”.

Il D.P.R. 11 luglio 1990, n .44 prevede anche il profilo di collaboratore UNEP di (OMISSIS) livello (profilo (OMISSIS)). La declaratoria di tale profilo fa riferimento alla direzione di uffici NEP non riservati al profilo di funzionario UNEP e alla direzione di unita’ organiche non aventi rilevanza esterna.

Quindi non ha piu’ rilievo la circostanza che la L. 11 luglio 1980 n. 312, sostitutiva dell’ordinamento per carriere con quello per qualifiche abbia differenziato settimo ed ottavo livello in relazione al criterio della “rilevanza esterna” dell’ufficio di preposizione.

L’ufficio NEP presso il tribunale di Cuneo non ha articolazioni superiori, opera in piena ad un’autonomia ed e’ quindi necessariamente dotato di “rilevanza esterna”.

Ne segue che l’attivita’ del ricorrente e’ ascrivibile all’(OMISSIS) qualifica funzionale.

Inoltre, in base alle testimonianze l’attivita’ del ricorrente e’ riconducibile ad almeno otto dei punti che descrivono il profilo professionale del funzionario UNEP di (OMISSIS) qualifica. Quindi risulta pienamente integrato il criterio della prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori.

In senso contrario non rileva la supervisione ed il coordinamento nei confronti dell’Ufficio da parte del Presidente del Tribunale, perche’ nella declaratoria del funzionario UNEP e’ prevista esplicitamente l’attivita’ di sorveglianza da parte dell’autorita’ giudiziaria a cio’ preposta.

Il Ministero della Giustizia chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi. L’intimato resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo del ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto.

Il secondo motivo di ricorso denunzia ancora violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto nonche’ omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorso e’ inammissibile.

La sentenza impugnata risulta pubblicata il 20 aprile 2006.

L’ammissibilita’ del ricorso deve esser quindi scrutinata alla luce dell’art. 366 bis c.p.c, il quale – e’ opportuno notarlo – ” e’ stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (riforma rito civile) ma senza effetto retroattivo, motivo per cui e’ rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della riforma” (Cass. 2010 n. 428).

Va quindi fatta applicazione del principio per cui nel ricorso per cassazione, e’ necessaria, a pena di inammissibilita’, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non potendo ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte. (V. per tutte, Cass. Sez. Un., 2007 n. 23732).

Quanto alla denunzia di vizi motivazionali la giurisprudenza di questa Corte, muovendo dalla constatazione che in tal caso, secondo il cit. art. 366 bis c.p.c. l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e’ orientata nel senso che la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. un. 2007, n. 20603; Cass. 2008, n. 4309; 2009, n. 27680) ossia un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Cass. 2008, n. 8897).

Nessuno dei motivi in esame contiene alcun esplicito quesito di diritto. Manca, inoltre, il menzionato momento di sintesi a corredo della denunzia di vizi di motivazione.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 19,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorari, IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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