Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16291 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 6757-2013 proposto da:

D.C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

R GIOVAGNOLI 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NOTARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA BEATRICE INDIVERI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GRUPPO GABELLIERI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 404/2012 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

10/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C.G. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Fermo, la S.r.l. Gruppo Gabellieri per sentirla condannare, tra l’altro alla restituzione della somma di Euro 1.100,00, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della consegna al saldo.

Deduceva l’attore di aver acquistato dalla società convenuta mobili per l’importo di Euro 1.500,00, di aver corrisposto la maggiore somma di Euro 2.660,00 e di aver, quindi, diritto alla restituzione della differenza non dovuta, pari a Euro 1.100,00, oltre interessi e rivalutazione.

La convenuta si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Il Giudice di pace di Fermo, con sentenza n. 632 depositata il 21 dicembre 2007, accoglieva la domanda di ripetizione e condannava la S.r.l. Gruppo Gabellieri alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di Euro 1.100,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il Tribunale di Fermo, accogliendo l’appello proposto dalla società soccombente, con sentenza n. 65 depositata il 3 febbraio 2010, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di ripetizione d’indebito proposta dal D.C. e condannava quest’ultimo alle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza del Tribunale il D.C. proponeva revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 4, cui resisteva la S.r.l. Gruppo Gabellieri.

Il Tribunale di Fermo, con sentenza depositata il 10 agosto 2012, disponeva la revocazione della sentenza n. 65 del 3 febbraio 2010 pronunciata da quel medesimo Tribunale; rigettava l’appello proposto dalla S.r.l Gruppo Gabellieri e, per l’effetto, confermava la sentenza n. 632 del 2007 pronunciata dal Giudice di pace di Fermo e condannava la predetta società alle spese di lite.

Avverso tale sentenza D.C.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

L’intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per omessa pronuncia in punto di spese di lite – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 92 e 112 c.p.c.”, il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel rigettare l’appello proposto dalla S.r.l. Gruppo Gabellieri, avrebbe omesso di statuire in relazione alle spese di quel grado, nonostante la domanda da lui formulata al riguardo, ed assume che neppure potrebbe ritenersi che le spese liquidate nella sentenza impugnata siano relative sia al giudizio di appello che a quello di revocazione, avendo il Tribunale precisato in motivazione di aver provveduto alla liquidazione delle spese conformemente alla nota di parte che, secondo il D.C., si riferirebbe al solo giudizio di revocazione.

1.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, poichè con esso il ricorrente fa espresso riferimento alla nota datata 22 maggio 2012, che assume riferirsi al solo giudizio di revocazione e non anche al giudizio di appello, ma dal ricorso non si evince quando tale nota sia stata depositata e dove attualmente si trovi, onde poterla rinvenire, nè in ricorso è riportato testualmente il contenuto della stessa.

Questa Corte ha più volte affermato il principio, che va in questa sede ribadito, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un atto o un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547).

Inoltre va evidenziato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque che la parte, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (ex plurimis, Cass. 30/09/2015, n. 19410; Cass., ord., 28/03/2012, n. 5036; Cass. 10/11/2011, n. 23420). E nella specie, come già evidenziato, il ricorrente non ha neanche trascritto quelle parti della nota in parola necessarie a dimostrare che la stessa si riferisca, come sostenuto dal D.C., al solo giudizio di revocazione.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della società intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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