Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16290 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1308-2019 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato LAMARRA SIMONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PORTO ROSSELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

O.I., nato in Costa d’Avorio, propone ricorso per cassazione con quattro motivi avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro che ha respinto la domanda proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 di protezione internazionale in tutte le sue forme, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè, avendo assistito all’aggressione del proprio datore di lavoro da parte di quattro malviventi, li aveva denunciati: solo due erano stati arrestati e, quando si era rivolto alla polizia, temendo la vendetta degli altri banditi, gli era stato consigliato di lasciare il Paese per non avere problemi.

Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni esposte in merito all’allontanamento dalla Costa d’Avorio non erano credibili, rimarcando la contraddittorietà e la genericità di quanto riferito.

Ha, quindi, escluso, stante anche la non credibilità del suo racconto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ravvisando persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, ed ex art. 14 lett. c) della stessa legge, considerando che – sulla scorta dell’esame delle fonti accreditate (COI 2017/2018 – Amnesty International 2017) – la situazione in Costa d’Avorio continuava ad essere non ancora stabile, ma che nella regione di provenienza del richiedente (Abidjan) non si ravvisava una situazione di violenza indiscriminata e che, quindi, doveva escludersi, in ragione di quanto detto sopra che la sola presenza di civili nel territorio li esponesse ad un pericolo per la vita e la loro incolumità; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente, ritenuto non credibile, dimostrato una situazione personale di vulnerabilità specifica, di guisa che le prospettive di integrazione in Italia, non risultavano decisive.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorrente con i quattro mezzi ha lamentato plurime violazioni di legge, segnatamente: 1) D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a) e art. 101 c.p.c.; 2) D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 5 e 8, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-6, 14, artt. 2 e 3 CEDU; 3) (erroneamente indicato come 4) D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed omesso esame di fatti decisivi; 4 (erroneamente indicato come 5) D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7,8 e 14. Ha denunciato anche l’omesso esame di fatti decisivi.

2. Il Collegio, preliminarmente, in diverso avviso rispetto alla proposta formulata dal relatore, ritiene che debba essere esaminata la questione avente per oggetto l’idoneità della procura rilasciata al difensore a valere come procura speciale per il giudizio di legittimità.

3. In merito alle modalità di rilascio della procura speciale, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (cfr. Cass. n. 4069 del 18/02/2020; in precedenza, Cass. 23381/2004; Cass. 6070/2005; Cass. 18257/2017; Cass. 28146/2018); e che “In tema di ricorso per cassazione, non può considerarsi speciale, come l’art. 365 c.p.c. prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità, ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito, oltre che l’elezione di domicilio in luogo diverso da Roma; in tal caso, invero, la procura non è un “tutt’uno” con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione.” (Cass. n. 7137 del 13/03/2020; Cass. n. 7974 del 12/06/2000).

Nel caso in esame, il mandato defensionale risulta conferito in un foglio separato e non contiene alcun riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, al decreto impugnato, o al giudizio di cassazione, essendo stato compilato con esclusivo riferimento ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito (“Delego a rappresentarla e difenderla… in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia … “). Il domicilio del ricorrente risulta inoltre eletto in Belmonte Calabro alla Via Serra 24, presso lo studio dell’avv. Provenzano Camela.

La procura in esame – redatta su foglio a parte – non solo non contiene alcun riferimento al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, ma espone anche un’elezione di domicilio in luogo diverso da Roma. Pertanto, detta procura non solo è priva di specialità ma presenta indicazioni incompatibili con il giudizio di cassazione che, lungi dal costituire un gravame o “un grado” rispetto alla pronuncia di merito, configura uno speciale mezzo di impugnazione svolto attraverso un ricorso a critica vincolata, secondo l’impostazione del sistema processuale vigente e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione.

Non risulta, inoltre, soddisfatta la previsione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 13, che onera il difensore della certificazione dell’avvenuto rilascio in suo favore della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. n. 1043 del 17/01/2020; Cass. n. 2342 del 03/02/2020).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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