Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16290 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.30/06/2017),  n. 16290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3323-2016 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

CARLO VIOLA ed ANTONIO DE ANGELIS;

– ricorrente –

REGIONE UMBRIA – C.F. (OMISSIS), in persona della Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.ANTONIO GRAMSCI 9,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARTINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato NATASCIA MARSALA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso le sentenze n. 378/3/2015 e n. 379/3/2015 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA, depositate il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenze nn. 378/03/15 e 379/03/15, entrambe depositate il 26 giugno 2015, non notificate, la CTR dell’Umbria, pronunciando sugli appelli proposti dal sig. V.G. nei confronti della Regione Umbria avverso le pronunce a lui sfavorevoli rese dal giudice di primo e sull’appello incidentale dell’ente, pur avendo ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso bonario notificatogli relativamente alla tassa automobilistica dovuta per l’anno maggio 2009 – aprile 2010, rigettò nel merito gli appelli proposti dal contribuente e quello incidentale dell’ufficio relativamente alla ritenuta validità della riassunzione del giudizio di primo grado notificata a mezzo PEC.

Avverso le suddette sentenze della CTR il contribuente ha proposto un unico ricorso cumulativo per cassazione, affidato a due motivi.

La Regione Umbria resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Preliminarmente va dato atto che, avendo la Regione Umbria, totalmente vittoriosa nel merito, proposto ricorso incidentale su questione di rito, afferente alla dedotta nullità della notifica a mezzo PEC della riassunzione del giudizio di primo grado, su cui il giudice d’appello si è espressamente pronunciato in senso contrario all’Amministrazione, detto ricorso incidentale, secondo i principi esposti dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 6 marzo 2009, n. 5456 e Cass. 25 marzo 2013, n. 7381) e ribaditi dalla successiva giurisprudenza (cfr. Cass. sez. 1, 6 marzo 2015, n. 4619), ha pur sempre natura di ricorso condizionato che, per l’effetto, va comunque esaminato solo per l’ipotesi in cui risultasse fondato il ricorso principale.

Ciò premesso, con il primo motivo il contribuente denuncia violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha respinto l’eccezione di nullità dell’avviso bonario, atteso che lo stesso non solo era privo di sottoscrizione ma della stessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

Con il secondo motivo analoga questione è stata proposta, in subordine, denunciando il contribuente, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990.

Il ricorso cumulativo, con riferimento all’ambito delle censure in esso svolte, deve essere ritenuto inammissibile.

Va, infatti, osservato che, con esso, il contribuente, si è limitato a censurare una sola delle rationes decidendi esposte dalle pronunce impugnate, il cui unico punto comune, che avrebbe in ipotesi giustificato la proposizione di un unico ricorso cumulativo, è quello in cui il giudice tributario d’appello, in ciascuna pronuncia, ha disatteso la richiesta di rettifica degli importi in ragione dell’infrazionabilità, salvo che per il primo pagamento, della tassa automobilistica di possesso, che va corrisposta anticipatamente per dodici mesi, rilevando come nel caso in oggetto la L. n. 342 del 2000, art. 63, commi 1 e 4 trovi applicazione dal maggio 2010.

Il ricorrente si è limitato ad impugnare le due pronunce unicamente in relazione al dedotto vizio di nullità dell’avviso bonario, erroneamente ritenendo che, ove mai fondato il motivo (la qualcosa è peraltro da escludersi in forza del principio di tassatività delle nullità e della presunzione di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo titolare del potere: si veda, in generale, Cass. sez. 5, 2 dicembre 2015, n. 244492), esso avrebbe determinato di conseguenza anche la caducazione della successiva cartella di pagamento, che è invece atto del tutto autonomo rispetto all’avviso bonario, la cui autonoma impugnazione costituisce mera facoltà e non obbligo del contribuente.

Ne consegue che la mancata impugnazione di un’autonoma e concorrente ratio decidendi ha comportato sulla questione non oggetto di specifica censura la formazione del giudicato (cfr., Cass. sez. un. 29 marzo 2013, n. 7931; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 29 novembre 2016, n. 24367), con conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale.

Quanto sopra determina l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza d’interesse.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Non sussistono invece i relativi presupposti riguardo all’amministrazione regionale in relazione al ricorso incidentale condizionato, non esaminato perchè assorbito.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Condanna il ricorrente principale alla rifusione in favore della Regione Umbria delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del solo ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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