Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16290 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16290 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 07.05.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22622 del R.G. anno 2012
proposto da:
GREMI Kastriot domiciliato in ROMA, via Pietro Borsieri 3 presso
l’avv. Renzo Gattegna con l’avv. Alberto Maraschi del Foro di Lodi che
lo rappresentano e difendono per procura

ricorrente

contro
Ministro dell’Interno
avverso

intimato –

il decreto in data 8.08.2012 del Giudice di Pace di Milano ;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 07.05 .2013 dal
Cons. Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sost. Proc.
Gen.Dott. Ignazio Patrone che ha condiviso la relazione
RILEVA
Il cittadino albanese Gremi Kastriot espulso in data 6.8.2012 dal territorio nazionale è stato in pari data ristretto presso il CIE di via Corelli Milano con decreto del Questore, in attesa della esecuzione mediante
accompagnamento alla frontiera; il decreto del Questore, sottoposto per
la convalida al Giudice di Pace di Milano alla presenza dell’espulso trattenuto e del suo difensore di fiducia, è stato convalidato con decreto
8.8.2012. Il provvedimento di convalida è ricorribile per cassazione ed
è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 5.10.2012 al quale
non ha resistito l’intimata amministrazione: il ricorso affida la censura
alla pretesa invalidità di una espulsione contestuale al restringimento da

,405-1
L3

Data pubblicazione: 27/06/2013

convalidare, in tal guisa ed a criterio dell’impugnante essendo inibito
all’interessato far valere una tempestiva opposizione alla espulsione. Il
relatore ha d epositato relazione ex art. 380 bis cpcp che ha proposto il
rigetto del ricorso e l’interessato ha depositato memoria ex art. 378 cpc.
OSSERVA
Come rettamente sintetizzato nella relazione, alla quale la memoria
finale contrappone scarni argomenti che non denotano una comprensione delle contrastate argomentazioni, l’assunto esposto in ricorso è privo

procura immediata, od anche attraverso l’autorità diplomatica del paese
di rimpatrio, per far valere la sua difesa.
L’ulteriore assunto (l’unico plausibile in questa sede di ricorso avverso il decreto di convalida del trattenimento), per il quale la ragione di
invalidità del trattenimento si sarebbe dovuta ricavare dal giudice della
convalida proprio dalla detta pretesa invalidità della espulsione in quanto “contestuale”, né risulta posta a verbale dal difensore del Gremi (vd.
verbale 8.8.2012) né è assistita da alcun margine di plausibilità.
Va infatti ribadito potersi lamentare in sede di convalida, e con ricorso per cassazione avverso la sua adozione, sia la mancata esistenza
dei presupposti per adottare la misura esecutiva sia la mancata verifica
della previa esistenza ed efficacia della misura espulsiva da eseguire,
restando interamente rimessa alla cognizione ex art. 13 c. 8 del T.U. del
giudice della opposizione alla espulsione ogni vizio di validità della misura espulsiva e quindi ogni ipotesi di violazione del divieto di adottarla
(quali quelli predicati nel caso che occupa). Tale principio è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass.

17575-

24166-25657 del 2010 ed 8243 del 2012) sì che il ricorso appare totalmente infondato, e va respinto (senza che sia luogo a regolare le spese).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Se ta Sezione Civile il

07.05.2013.

cok

di alcuna consistenza non essendo mai impedito all’interessato dare

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