Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16290 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15816/2010 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALESSANDRO VII n. 86, presso il proprio studio,

rappresentato e difeso dall’avvocato QUADRUCCIO Paolo, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SpA

(OMISSIS) (per brevità Italiana Assicurazioni) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio degli avvocati DE BERARDINIS

FRANCO e VINCENZ MOZZI, rappresentata e difesa dagli avvocati

ZAMBRANO Claudio, ZAMBRANO PIETRO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 696/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

12.11.09, depositata il 15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di L’Aquila, depositato il 14.10.2003, C.R., premesso di aver svolto le mansioni di “Responsabile dell’ULD – Ufficio Liquidazione Danni di L’Aquila” della Italiana Assicurazioni s.p.a., lamentava la illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli in data 5/12.6.2003 dalla società datoriale per non essersi attenuto alla procedura di rito nella liquidazione di sinistri stradali; lamentava altresì il mancato pagamento da parte della società delle somme dovutegli a titolo di indennità di disagio relativa al periodo dal 1 marzo 2002 al 12 giugno 2003, nonchè l’inadempienza della società predetta per mancata formalizzazione di missione.

Con sentenza n. 30/09 in data 30.1 – 9.2.2009 il Tribunale adito rigettava la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di risarcimento del danno per mancata formalizzazione di missione, condannando la società convenuta al pagamento della somma di Euro 3.976,72 a titolo di indennità di disagio.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’originario ricorrente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data 12.11.2009/15.1.2010, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione C. R. con quattro motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione della L. n. 604 del 1966, art. 1 e dell’art. 2119 c.c., nonchè del vigente CCNL, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento; evidenzia in proposito che le irregolarità riscontrate nelle operazioni di liquidazione dei sinistri trovavano ragionevole giustificazione nella coercizione e nelle minacce subite, con conseguente grave pericolo per la propria persona e per la propria famiglia, che dovevano essere giuridicamente valutate quale causa di forza maggiore esimente da responsabilità: e pertanto erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto non sufficientemente raggiunta la prova della suddetta causa di forza maggiore.

Col secondo motivo di ricorso lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, qual’è l’esimente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale, con motivazione insufficiente se non addirittura apodittica, aveva ritenuto l’insussistenza della esimente suddetta.

Col terzo motivo di ricorso lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, qual’è la sproporzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale, nell’esprimere il proprio giudizio di proporzionalità, si era limitata a formulare un mero apprezzamento, senza alcun supporto dimostrativo o almeno espositivo delle ragioni allo stesso sottese.

Col quarto motivo di ricorso lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, qual’è lo scopo ritorsivo del licenziamento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva adempiuto in maniera insufficiente al proprio onere motivazionale, trascurando di considerare che il disposto licenziamento aveva fatto seguito alla denuncia da parte di esso ricorrente delle inadempienze datoriali consistenti nel mancato pagamento della indennità di disagio e nella mancata formalizzazione della missione.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di ricorso, che il Collegio ritiene di dover trattare unitamente al secondo in considerazione della stretta connessione esistente fra gli stessi, occorre evidenziare che trattasi di motivo che involge la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimità. Infatti, se pur il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sussunzione del fatto accertato dal decidente nell’ipotesi normativa di cui all’art. 2119 c.c., ed alla L. n. 604 del 1966, art. 1, in realtà siffatta contestazione trova il proprio fondamento nella prospettazione da parte del ricorrente di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella data dal giudice di appello e più favorevole alle proprie aspettative, sotto il profilo della esistenza di una causa di forza maggiore esimente da responsabilità, risolvendosi in tal modo in un vizio di motivazione.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1, 21.8.2006 n. 18214;

Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. Ili, 15.4.2000 n. 4916).

E sul punto deve altresì ribadirsi l’indirizzo consolidato in base al quale la valutazione delle varie risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nell’adottare la propria statuizione, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201; Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933;

Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza della giusta causa del licenziamento e l’insussistenza della dedotta causa di forza maggiore, ha posto in rilievo come nessuna prova avesse in realtà fornito il dipendente delle asserite minacce poste in essere nei suoi confronti, evidenziando che del tutto irrilevante si appalesava la circostanza che lo stesso, di tali asserite minacce, avrebbe parlato con i propri colleghi; ed ha osservato altresì che nessuna prova aveva fornito il predetto circa la tempestiva segnalazione alla società di tali minacce tramite il collega di lavoro P., essendo per contro emerso che era stato quest’ultimo a contattare il C., in quanto allertato dalla Banca Toscana presso la quale erano stati depositati gli assegni relativi alla liquidazione dei sinistri illegittimamente operata dal ricorrente. Ed ha inoltre evidenziato la Corte di merito come dai fatti descritti fosse emerso che il C. si era fattivamente adoperato per consentire ai destinatari di tali liquidazioni di conseguire subito le somme liquidate, invitando la collega di lavoro (espressamente indicata) a non parlare.

Pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla scelta ed alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza.

In conclusione, i motivi in questione si risolvono in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non possono trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

I suddetti motivi di ricorso non possono pertanto trovare accoglimento.

Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso concernente la insufficiente motivazione circa il giudizio di proporzionalità fra addebiti e sanzione espulsiva.

E principio invero indiscusso che il giudice di merito – in considerazione del fatto che il licenziamento costituisce di certo per il lavoratore la più grave delle sanzioni in ragione dei suoi effetti – deve tenere conto della gravità della condotta addebitata al dipendente, da valutare non soltanto nella sua oggettività ma anche con riferimento all’elemento soggettivo che può assumere i connotati del dolo o della colpa, al fine di parametrare la singola sanzione al grado di illiceità della infrazione alla stregua del principio di proporzionalità, essendo possibile solo all’esito di tale iter conoscitivo decidere sulla configurabilità della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e quindi sulla legittimità o meno dello stesso.

Con la ulteriore precisazione, trattandosi di principio parimenti indiscusso, che la valutazione della gravità dell’infrazione, della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento e della proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione contestata, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. sez. lav., 27.1.2004 n. 1475; Cass. sez. lav., 26.7.2002, n. 11118).

Ciò premesso, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità perchè essa, contrariamente all’assunto del ricorrente, ha fatto una corretta e puntuale applicazione della regola sopra ribadita evidenziando, con motivazione sintetica ma assolutamente esaustiva, come la sistematica e dolosa violazione (rimarcando quindi la volontarietà della condotta) da parte del dipendente di tutte le procedure previste per la sua attività di liquidatore, attraverso una condotta avente una chiara rilevanza penale, presentava di per sè una gravità tale da legittimare il licenziamento in tronco, avendo completamente compromesso il rapporto fiduciario che deve esistere fra il datore di lavoro ed il prestatore d’opera.

Deve ritenersi pertanto che la Corte territoriale abbia dato corretta ed esaustiva contezza delle motivazioni per cui aveva ritenuto nel caso di specie rispettato il principio di proporzionalità tra l’infrazione ed il provvedimento irrogato, giungendo alla conclusione che la condotta in questione determinava la completa perdita di affidabilità da parte della società datoriale e rendeva proporzionata la sanzione espulsiva adottata, di talchè la statuizione sul punto si appalesa incensurabile in sede di giudizio di legittimità.

E’ infine infondato il quarto motivo di ricorso, concernente la insufficiente motivazione circa lo scopo ritorsivo del licenziamento.

Osserva il Collegio che anche in tal caso si tratta di motivo che involge la valutazione di specifiche questioni di fatto, non consentita in sede di giudizio di legittimità. Ed invero la Corte territoriale ha in buona sostanza posto in rilievo come, avuto riguardo a quanto evidenziato circa le gravi irregolarità poste in essere dal dipendente nella liquidazione dei sinistri, non vi fosse spazio per ritenere il carattere ritorsivo del provvedimento adottato.

Il ricorso va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

Non può essere accolta la richiesta dell’intimata di condanna del ricorrente al pagamento delle spese per responsabilità aggravata non ravvisandosi gli estremi della temerarietà della lite, atteso che il giudizio per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi la consapevolezza della erroneità delle tesi assunte o evidenzi un grado imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali; siffatta prova non è stata fornita dall’intimata e non emerge dal contenuto del ricorso, sicchè non può trovare applicazione la disposizione invocata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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