Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16290 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 12/07/2010), n.16290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA – FEDERAZIONE DI (OMISSIS),

in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio

dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2298/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2006 R.G.N. 6837/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato CASSANO UMBERTO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per inammissibilita’, in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Partito Democratico della Sinistra (PDS) – Federazione di (OMISSIS), ha proposto opposizione ad una cartella esattoriale con un cui gli era stato intimato di pagare all’Inps oltre L. due miliardi a titolo di contributi, somme aggiuntive ed una tantum per gli anni dal 1980 al 1996.

L’opponente deduceva, in particolare, la mancata motivazione delle iscrizioni a ruolo, la iscrizione dei contributi oltre il termine di decadenza, la richiesta di somme aggiuntive in misura superiore a quelle di legge.

Costituitosi il contraddittorio, il giudice accoglieva la pretesa per intervenuta prescrizione relativamente al periodo anteriore al luglio 1985 e all’intero 1996, mentre dichiarava dovuto il pagamento delle somme richieste limitatamente al periodo successivo al 1985, con esclusione di quelle inerenti al 1996.

Questa decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che, con sentenza n. 2298/06, rigettava l’impugnazione del PDS, condannandolo alle spese.

Avverso questa sentenza, depositata in cancelleria il 12 maggio 2006, e che non risulta notificata, il PDS ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, notificato, in termine, il 3 novembre 2006, all’Inps.

Non risulta, invece, notificato alla altra parte nei cui confronti era stata emessa la sentenza, la societa’ di cartolarizzazione S.C.C.I., peraltro rappresentata nella precedente fase dall’Inps.

L’Inps non ha depositato difese in questa fase, ma ha depositato delega ad un difensore, tramite il quale ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Nell’ampio ed articolato motivo di impugnazione si afferma che il credito portato nella cartella esattoriale era prescritto in quanto la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 aveva ridotto, da dieci a cinque anni, il termine di prescrizione.

Il Tribunale, invece, aveva considerato prescritti solo alcuni periodi contributivi, considerando come atti interruttivi due domande di condono presentate dall’opponente nell’ottobre 1995 per il periodo 1988 – 1994, e successivamente, nel luglio 1997, per i periodi 1991 – 1996.

Il ricorrente sostiene che i termini di prescrizioni si applicavano anche ai contributi maturati in precedenza, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate prima dell’entrata in vigore della stessa L. n. 335 del 1995.

Non poteva configurarsi come riconoscimento del debito contributivo, idoneo ad interrompere la prescrizione, neppure la presentazione all’Inps, da parte del datore, delle denunzia DM10, perche’ si trattava di atti che erano intervenuti in un momento che precedeva l’inizio della prescrizione del credito previdenziale (che poteva essere fatto valere solo da tale data).

Ne’ potevano avere effetto interruttivo della prescrizione atti che non contenevano elementi che consentissero al debitore di pervenire alla quantificazione del credito.

Ne’ aveva valore interruttivo la semplice iscrizione a ruolo del credito.

Il ricorrente lamenta, inoltre, che i giudici di appello abbiano ritenuto inammissibile, perche’ sollevato soltanto in grado di appello, il motivo di impugnazione relativo all’abrogazione delle sanzioni previste per i casi di totale o parziale contributiva.

La Corte de L’Aquila aveva ritenuto, peraltro, che quelle applicate non fossero sanzioni amministrative, ma sanzioni civili non abrogate.

Secondo il ricorrente anche cosi’ il giudice non poteva procedere all’irrogazione delle somme aggiuntive, ne’ della sanzione una tantum, perche’ si era trattato soltanto di una omissione contributiva per il mancato pagamento dei contributi pur essendo state presentate le prescritte denunzie obbligatorie, non di una evasione contributiva.

2. Il ricorso e’ inammissibile.

Va sottolineato, innanzi tutto, che il motivo di impugnazione, pur riferito formalmente ad omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, contiene, al contrario, una serie di censure per violazione e falsa applicazione di legge.

Si contesta, infatti, in particolare, la mancata applicazione della prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale, l’interpretazione data dalla Corte d’Appello alla normativa, e specificamente alla L. n. 388 del 2000, art. 16, comma 8 alla L. n. 662 del 1996, art. 217 ed infine all’applicazione della sanzione una tantum.

In realta’, quelle esposte dal ricorrente erano dunque censure in diritto.

Il ricorso, pero’, e’ stato proposto contro una pronunzia depositata in cancelleria il 12 maggio 2006, quando era gia’ in vigore l’art. 366 bis c.p.c., e sussisteva l’obbligo dei ricorrenti di formulare gli appositi quesiti di diritto, che nel caso di specie mancano completamente. La norma (ora abrogata alla L. 18 giugno 2009, n. 69) era stata introdotta, infatti, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e, ai sensi dell’art. 27, comma 2, dello stesso decreto, si applicava ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dall’entrata in vigore del decreto stesso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, e percio’ in concreto dal 2 marzo 2006.

3. Il ricorso percio’ non puo’ che essere dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate cosi’ come in dispositivo, seguono la soccombenza in danno della parte ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 10,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre ad accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

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