Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16290 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. R.G 91191/2014 proposto da:

PA.GI. Carburanti s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e

P.G., in proprio, entrambi rappresentati e difesi, dall’avv.to

Luciano Noce e dall’avv.to Silvio Fulgeri, tutti elettivamente

domiciliati presso lo studio legale dell’avv.to Alberto Patarini,

sito in Roma, Piazza delle Medaglie D’Oro, n. 20, giusta procura in

atti.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1812/23/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata in data 20/02/2014 e non

notificata.

Udita la relazione del Consigliere, Dott.ssa D’Angiolella Rosita,

svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con avviso di accertamento, per l’anno 2006, l’Agenzia delle entrate accertava, in capo alla società PA.GI. Carburanti s.r.l. esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari, maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati e, quindi, calcolava maggiori imposte ai fini Irpef, Irap ed Iva, per un imponibile complessivo pari ad Euro. 1.660.298,40.

2. L’accertamento traeva origine da una complessa indagine dalla quale era emersa l’ipotesi che la PA.GI. Carburanti s.r.l. fosse inserita in un sistema fraudolento attraverso il quale il prodotto petrolifero destinato alle aziende florovivaistiche veniva distratto per usi diversi da quelli consentiti, mediante l’uso di numerosi documenti di accompagnamento (cd. DAS e DAA) e fatture false emesse da depositi compiacenti; in particolare, la PAGI Carburanti

s.r.l. aveva destinato il prodotto petrolifero agevolato a numerose società esercenti trasporto di merci su strada, ottenendone ricavi per Euro 2.660.298,40.

3. La società e P.G. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli deducendo l’illegittimità e l’erroneità dell’avviso, in quanto basato su di una serie di presunzioni e prove logiche infondate. La Commissione provinciale respingeva il ricorso confermando l’accertamento dell’Ufficio.

4. La società e P.G. impugnavano la decisione di primo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello confermando integralmente la prima decisione. La CTR, dopo aver affermato la legittimità formale dell’avviso anche sotto l’eccepita violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, ha ritenuto che tutto il materiale indiziario, anche relativo alle intercettazioni telefoniche, fosse di fortissima efficacia dimostrativa delle cessioni in contrabbando del carburante effettuate dal P. in persona, cui faceva capo sia la ditta individuale PA.GI Trasporti, sia la società di capitali, PA.GI. carburanti, protagoniste dello scambio (la PA.GI. Trasporti per il trasferimento del combustibile agli acquirenti e la PA.GI. Carburanti nell’attività di vendita del carburante).

5. La PA.GI. Carburanti s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e P.G., in proprio, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza deducendo sette motivi.

6. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, là dove la Commissione regionale avrebbe omesso di prendere in considerazione l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione costituente oggetto del primo motivo di appello.

1.1. L’Agenzia deduce l’inammissibilità del motivo per carenza di interesse in quanto il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientrerebbe tra quelli tassativamente contemplati che, ai sensi dell’art. 356 c.p.c., comportano la rimessione al primo giudice.

1.2. Il motivo è inammissibile, in considerazione dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi d’impugnazione. In virtù di tale principio, considerato che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma è tenuto a decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado non rilevato dal giudice d’appello (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11537 del 28/12/1996,Rv. 501527-01;Sez. 2, Sentenza n. 6754 del 05/05/2003, Rv. 562591-01; Sez. L, Sentenza n. 17072 del 03/08/2007, Rv. 599525-01; Sez. L, Sentenza n. 7744 del 05/04/2011, Rv. 616750-01).

1.3. In tal senso è stato chiarito che l’inammissibilità è data dalla carenza di interesse alla proposizione del ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacchè una decisione di accoglimento avrebbe comportato null’altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello (cfr., Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014, Rv. 631189-01; Sez. 2, Ordinanza n. 21943 del 12/10/2020, Rv. 659364-01).

2. Col secondo mezzo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per aver la Commissione tributaria regionale reso una sentenza con motivazione irriducibilmente contraddittoria e perplessa; in particolare, i ricorrenti assumono la contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto ascrivibile l’illecito ad unico soggetto, la società PA.GI. Carburanti, costituita ben due anni dopo (2005) dall’inizio delle indagini (2003) e nonostante gli autori del fatto illecito siano stati individuati in altro soggetti ( P.G. in proprio, la ditta individuale PA.GI. Trasporti e le società fornitrici di gasolio).

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Il confronto tra le doglianze dei ricorrenti e le motivazioni della sentenza della CTR – sviluppatesi in ben 9 pagine in cui si prendono in esame i vari elementi circostanziali risultanti dalle indagini e dal relativo p.v.c. – ascia intendere come sotto l’apparente prospettazione di nullità della sentenza per contraddittorietà manifesta delle sue motivazioni, si vuole in realtà introdurre una richiesta di riesame delle valutazioni delle prove, esaminate analiticamente dal giudice di merito, introducendo così “una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (così, Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01).

3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza e del procedimento, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 132 c.p.c., per essere la motivazione della sentenza impugnata priva delle motivazioni in diritto.

3.1. Anche tale motivo è inammissibile.

3.2. I ricorrenti prospettano un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto bensì un’astratta questione di diritto, il che pone questo giudice di legittimità – investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata – nel dovere di valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oppur non conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione (cfr., Sez. 6-3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019, Rv. 654306-04); tuttavia, nella specie, la questione del difetto di argomentazione dei motivi di diritto rimane del tutto irrilevante in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, col motivo di ricorso non sono state indicate le questioni di diritto asseritamente non prese in considerazione dalla CTR nè, per giunta, si chiarisce perchè il giudice del merito non sarebbe pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

4. Col quarto mezzo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, due profili di censura quali a) l’omesso esame del fatto storico decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla circostanza che la PA.GI. s.r.l. è una società di capitali e, quindi, in quanto tale, dotata di personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto a quella della ditta individuale PA.GI. Trasporti e dell’amministratore P.G., che, se considerato, avrebbe portato ad una decisione favorevole per la società contribuente quale soggetto carente di legittimazione passiva; b) l’omesso esame dell’ulteriore fatto riguardante il valore accordato al prezzo del carburante (determinato dalla CTR pari ad Euro 0,80 centesimi per litro) ceduto in “contrabbando” (pag. 67, par. 4.2. del ricorso).

4.1. Il primo profilo di censura, risulta manifestamente infondato in quanto l’esame del fatto che si assume omesso non è stato affatto omesso, nè trascurato dalla CTR che, invece, ha analizzato una serie di specifici elementi circostanziali risultanti dagli atti ed in base ai quali ha ritenuto la società ricorrente parte attiva del mercato fraudolento del carburante e, quindi, soggetto passivo d’imposta. All’uopo basta qui evidenziare che dopo un accurato esame di tutte le risultanze investigative (v. pagine 4-5-e 6 della sentenza impugnata), i giudici di appello hanno ritenuto la totale irrilevanza della controprova offerta dalla società ed hanno così argomentato sulle difese degli appellanti in punto di legittimazione passiva della PA.GI. Costruzioni e del suo amministratore: “Per svalutare l’argomentazione dell’appellante è sufficiente osservare che, al di là del dato formale della diversa soggettività giuridica della ditta individuale PA.GI. Trasporti e della società di capitali PA.GI. Carburanti, è un fatto certo che entrambe le società facevano capo a P.G. e che entrambe operavano nel settore della commercializzazione del gasolio, la PA.GI. Carburanti nell’attività di vendita e la PA.GI. Trasporti in quello di trasferimento del combustibile dai depositi agli acquirenti”. La CTR ha ritenuto, dunque, “insensato” l’affermare che l’illecito commesso dal P. quale amministratore della società PA.GI. Costruzioni e titolare della PA.GI. Trasporti, non fosse riconducibile alla società ricorrente in quanto avente autonoma personalità giuridica. A fronte di tali argomentazioni, appare chiaro come la difesa della società ricorrente, anche con tale mezzo, sembra voler introdurre una richiesta di nuova valutazione della risultanze di merito che, invece, come già evidenziato, appartiene al sindacato esclusivo del giudice di merito.

4.2. L’ulteriore profilo di censura riguardante l’omesso esame del fatto riguardante il prezzo del carburante, risulta inammissibile prima ancora che infondato.

La doglianza è genericamente prospettata, in violazione dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., e risulta diversa da quanto rassegnato con il ricorso introduttivo; in particolare, con essa i ricorrenti si limitano a contestare la valutazione del prezzo di acquisto e di cessione del carburante fatta dall’Ufficio (e confermata dalla CTR), senza nel contempo indicare quali elementi di fatto sarebbero stati dedotti e non esaminati dalla CTR per contrastare la valutazione dell’Ufficio, che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

5. Col quinto motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione di legge e segnatamente degli artt. 2727 e 2729 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, artt. 39 e 41 bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, nella parte in cui la sentenza impugnata recependo acritamente le risultanze di p.v.c., avrebbe riconosciuto la valenza probatoria ad indizi che tale peso non hanno trattandosi di rilievi di telepass, di matrici degli assegni bancari emessi da una società acquirente (la Cirella Trasporti s.n.c.), di intercettazioni telefoniche e di registrazioni dei gps.

5.1. Il mezzo va rigettato.

In primo luogo, appare utile evidenziare l’ammissibilità della censura con riguardo al vizio denunciato considerato che secondo la costante giurisprudenza di questa di questa Corte, in tema di presunzioni, la erronea sussunzione del giudice di merito, sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza), di fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua dello stesso art. 360 c.p.c., n. 5), competendo alla Corte di Cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astrtta (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017, Rv. 645496-02).

Ciò posto, in base al sindacato di legittimità riservato a questa Corte, non risulta alcun errore di sussunzione da parte della commissione tributaria regionale, che nella specie ha correttamente considerato tutti gli elementi risultanti dagli atti (sebbene ne sarebbe bastato uno solo) idonei ad integrare la presunzione grave, precisa e concordante di cui all’art. 2729 c.c. (v. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui viene descritta la valenza indiziaria, di telepass, gps, matrici di assegni ed intercettazioni telefoniche). Va considerato altresì che “è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ” (così, Sez. 6-1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019).

6. Con il sesto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 270 c.p.p. per aver i secondi giudici ritenuto ammissibili nel processo tributario le intercettazioni telefoniche.

6.1. Anche tale mezzo è infondato.

6.2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito la piena autonomia del procedimento penale e delle regole che lo formano, rispetto al procedimento tributario e, quindi, la piena utilizzabilità degli atti formati in sede penale ai fini della prova della pretesa fiscale in quanto l’atto legittimamente assunto in sede penale, poi trasmesso all’Amministrazione finanziaria, rientra tra gli elementi che il giudice deve valutare ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63 (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 9593 del 05/04/2019, Rv. 65364901; sugli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte e sulla loro utilizzabilità nel procedimento di

accertamento fiscale cfr., Sez. 5, Sentenza n. 28060 del 24/11/2017, Rv. 646225-03).

6.3. Quanto alle intercettazioni telefoniche è stato considerato come, trattandosi di un atto legittimamente assunto in sede penale, entra a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63 in quanto “tale norma non contrasta nè con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost., perchè le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell’atto sono autorizzate da un giudice, nè con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., perchè, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l’atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale” (Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 07/02/2013, Rv. 625254-01).

7. Col settimo ed ultimo mezzo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione di legge (artt. 115 c.p.c., 24 Cost.) per avere la CTR fondato la- motivazione su fatti non allegati e non provati dall’Avvocatura erariale.

7.1. L’inammissibilità del mezzo si ricava solo considerando la genericità della censura che viola ogni principio di chiarezza espositiva non avendo i ricorrenti affatto selezionato i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice”, anche con specifica localizzazione delle allegazioni difensive dei precedenti gradi, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate, nonchè di individuare, in relazione a tali profili, le ragioni critiche nell’ambito del vizio censurato. Il mezzo è dunque carente di contenuto (cd. minimo) e non supera la soglia di ammissibilità in quanto rende pressochè impossibile il sindacato di legittimità (per una completa analisi dei profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), anche con riguardo alla giurisprudenza formatasi sul tema e all’esigenza di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ex art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU, cfr. Cass., 30/04/2020, n. 8425).

8. In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrente in giudizio al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 10.000,00, oltre spese prenotate e debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA