Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1629 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1629 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ha pronunciato la seguente

rimborsi- indebito-

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 7263/08 proposto da:

– Antonio STABILE – ( c.f.: STB NTN 49A10 B492M)
Titolare dell’omonima impresa; rappresentato e difeso dall’avv. Armando D’Ambrosio
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Dei Mellini n. 44,
presso lo studio dell’avv. Alessandro Zecca, giusta mandato a margine del ricorso
– Ricorrente —

Contro
Gerardina LETTERIELLO (c.f.: LTT GRD 53B52 B492A)
rappresentata e difesa dall’avv. Francesco della Ventura, giusta procura in calce al
controricorso; domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
– Controricorrente —

nonché nei confronti
– Michele LETTERIELLO (c.f.: LTT

15M18 B4920)
– Intimato —

contro la sentenza n. 65/2008 della Corte di Appello di Salerno; pubblicata il 23

Data pubblicazione: 27/01/2014

gennaio 2008 e notificata il 21 febbraio 2008
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Con atto di citazione notificato 1’8 giugno 1992, Gerardina e Michele Letteriello,
premessa la loro qualità di proprietari di un fabbricato in località Puglietta del Comune
di Campagna, danneggiato dal sisma del 1980 ed ammesso al contributo previsto dalla
legge 219/1981, esposero di aver incaricato Antonio Stabile, titolare di omonima
impresa edile, di procedere alla ricostruzione , stipulando contratto di appalto in data 9
giugno 1996, per l’importo di lire 223.327.647, a fronte di un contributo pubblico di lire
263.274.231, comprensivo delle spese tecniche; a seguito della legge 80/1984 il
contributo stabilito a’ sensi della legge 219/1981 era stato aumentato e quindi il
corrispettivo per i lavori eseguiti era stato aggiornato a lire 273.836.776; avendo, essi
esponenti, eseguito in proprio alcuni lavori di scavo e di demolizione, per l’importo di
lire 30.201.401, parti attrici sostennero di aver versato all’impresa la somma complessiva
di lire 272.829.766, giusta fatture emesse dalla medesima; ritennero pertanto infondata
la pretesa avanzata dallo Stabile prima del giudizio, di un ulteriore esborso per lire
70.046.354 ; conclusero pertanto perché venisse accertato e dichiarato che non erano
dovuti non solo detti importi ma neppure il corrispettivo dei lavori che avevano
eseguito in proprio, con conseguente condanna alla restituzione della somma di lire
30.201.401.

2 — Il convenuto si costituì negando che alcuni lavori fossero stati eseguiti da terzi e
precisando altresì di aver percepito solo lire 205.793.114, così che sarebbe rimasto
creditore della differenza di lire 66.848.202, da maggiorarsi per alcune differenze di
prezzo e da diminuirsi solo per le opere di trasporto degli inerti derivanti dalla

2

Del Core che ha concluso per il rigetto del ricorso.

demolizione; concluse pertanto perché le parti attrici fossero condannate al pagamento
di lire 52.171.174 .

3 — Eseguita una consulenza tecnica di ufficio per stabilire il valore delle opere eseguite
— dal momento che il contratto di appalto posto a base della domanda di accertamento

sentenza n. 2607/2004 , con la quale, aderendo alle conclusioni dell’ausiliare, ritenne la
persistente spettanza dell’importo indicato in una fattura ( la n.11), sia perché giudicò
non fornita la prova del pagamento della medesima sia perché detto documento
contabile non sarebbe stato neppure presentato al Comune per ottenerne il rimborso;
condannò dunque i Letteriello al pagamento di euro 26.349,25 oltre accessori e spese.

4 — Tale decisione venne impugnata sia da predetti sia, in via incidentale, dallo Stabile ;
la Corte di Appello di Salerno, con decisione n. 65/2008, accolse il gravame incidentale
e parzialmente quello principale, condannando le parti appellanti a corrispondere euro
6.059,90 oltre interessi al saggio legale dal 29 settembre 1992 al soddisfo, nonché al
pagamento della differenza tra detti accessori ed il saggio medio di inflazione.

5 — La Corte territoriale pervenne a tale decisione sulla base delle conclusioni dei
consulenti tecnici di ufficio che avevano stimato il valore delle opere compiute in lire
233.544.117 , giustificando lo scostamento di tale importo rispetto a quello risultante
dalle fatture emesse dall’appaltatore, da differenze di valutazione di alcuni lavori,
peraltro non specificamente sindacate dalle parti; negò inoltre che fossero utilizzabili,
per accertare le differenze anzidette, le testimonianze versate in primo grado, sia per
l’entità dei compensi -che i testi avevano affermato esser stati versati in denaro
contante- sia perché i Letteriello non avrebbero dimostrato di aver ricevuto, per il
corrispondente importo, i finanziamenti e di averli nella stessa misura, versati
all’impresa; ritenne sul punto la Corte territoriale che non rivestisse alcun rilievo
determinante il fatto che il Comune avesse erogato somme maggiori ai Letteriello, se
questi poi non avessero dimostrato di averle corrisposte , nella stessa misura,

non era stato sottoscritto dalle parti – e sentiti testimoni, il Tribunale adito, pronunziò

all’appaltatore; concluse il giudice dell’appello che pertanto dovevano dirsi corrisposte
allo Stabile solo le somme ammesse come tali da detto appaltatore e non già quelle
relative alle fatture presentate dalle parti appellanti al Comune per l’erogazione del
contributo; andava pertanto espunta dal calcolo la fattura n.11.

motivi, cui ha resistito con controricorso Gerardina Letteriello, mentre Michele
Letteriello non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo è denunziata la violazione dell’art. 2697 cod. civ. laddove la
Corte del merito, pur riconoscendo — sulla scorta delle valutazioni contenute nella
CTU- che i lavori effettivamente eseguiti avrebbero determinato il diritto ad un
corrispettivo pari a lire 233.544.117 e che, non potendosi riconoscere una valenza
probatoria di avvenuto pagamento alla circostanza secondo la quale il Comune avrebbe
erogato ( ai committenti) somme diverse, l’unico parametro certo di avvenuta soluzione
sarebbe stato individuato nelle ammissioni dell’appaltatore ( che aveva riconosciuto di
aver ricevuto lire 205.793.114), così che il giudice dell’appello avrebbe dovuto dichiarare
che il residuo corrispettivo sarebbe stato determinato — all’esito di questo primo
calcolo- nella differenza tra i due importi e quindi in lire 27.751.003.
I.a — Il primo motivo è infondato in quanto non viene sindacata la erronea attribuzione,
da parte del giudice dell’appello, dell’onere dimostrativo ad una parte che invece ne
sarebbe esonerata ma si sindacano i risultati interpretativi delle emergenze istruttorie a
cui è pervenuta la Corte del merito, dunque facendo valere un vizio del ragionamento
della stessa.

II — Con il secondo motivo viene denunciata la insufficiente e contraddittoria
motivazione circa la quantificazione delle somme che l’appaltatore aveva riconosciuto di
aver ricevuto laddove, dopo aver negato valore probatorio di so/utio alle fatture emesse
dal contro ricorrente, non quietanzate e depositate presso il Comune dai committenti —
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– 4 –

4 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo Stabile sulla base di tre

al fine di vedersi erogare il finanziamento- la Corte distrettuale ha identificato poi in
detto valore — pari a lire 221.810.519 — la somma che ritiene “riconosciuta” come
versata dallo stesso appaltatore.

II.a — Il mezzo è fondato perché il giudice dell’appello, dopo aver posto le premesse di

ritenendo utilizzabili a tale scopo solo le ammissioni dello stesso di aver ricevuto
complessive lire 205.793.114 — non è stato poi conseguente ad esse, dal momento che
ha posto una ratio decidendi parallela ma logicamente confliggente rispetto al suddetto
dato di partenza, con l’assumere che l’importo che doveva ritenersi pagato sarebbe stato
determinato dalla somma di tutte le fatture emesse ( per lire 271.829.766) meno quella
n. 11, di lire 51.019.247.

Il.a.1 – Tale ineliminabile aporia logica concretizza il vizio di contraddittoria
motivazione e mina la validità del computo elaborato sulla base della stessa.
III — Con il terzo motivo viene nuovamente sindacato di insufficienza e di
contraddittorietà l’ iter logico seguito dalla Corte del merito nella identificazione del
valore dei lavori , basandosi su un’errata lettura della CTU che in realtà, per i lavori a
misura, aveva indicato il diverso importo di lire 258.928.275 , peraltro riconosciuto da
entrambe le parti.

III.a — Il motivo è inammissibile sia perché non viene riportato il complessivo
ragionamento dell’ausiliare — di tal chè la Corte del merito fa riferimento al capo “A”
delle conclusioni del consulente, mentre il ricorrente pone a base del proprio
ragionamento critico il capo “E” delle stesse — in violazione del canone di specificità del
ricorso per cassazione , inveratosi nella fattispecie nel principio di autosufficienza del
mezzo, sia anche perché si tende a far esprimere a questa Corte una valutazione di
merito sulle emergenze di causa , deducendone una erronea lettura da parte del giudice
dell’impugnazione.
IV — La sentenza va dunque cassata nei termini sopra esposti e, non essendovi ulteriori

metodo per calcolare quanto in effetti sarebbe stato ricevuto dall’appaltatore —

accertamenti di fatto da compiere, la causa può esser decisa nel merito, determinandosi
il dovuto — in via capitale – in favore del ricorrente in curo 14.332,02 , pari a lire
27.751.003, fermi gli accessori come in precedenza determinati. Le spese del grado di
appello e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza come indicato in

P.Q.M.
La Corte

Accoglie il secondo motivo ; dichiara infondato il primo ed inammissibile il terzo; cassa
la gravata decisione in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie la
domanda riconvenzionale proposta da Antonio Stabile, determinando il residuo
corrispettivo, in via capitale, in euro 14.332,02 , fermi gli accessori come in precedenza
determinati; liquida in favore dello Stabile le spese del giudizio di appello in curo
1.600,00 per onorari; euro 590,00 per diritti ed euro 33,00 per esborsi; determina altresì
le spese del procedimento di legittimità in curo 4.200,00 , di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

dispositivo.

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