Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1629 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. un., 27/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7210/2008 proposto da:

WWW.FISCOSOS.IT – IL PORTALE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Ente non

commerciale per l’informazione, la formazione e la consulenza del

contenzioso tributario), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta

e difende, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

in relazione al giudizio r.g.n. 128/2008 (sentenza 386/2008

depositata l’11/03/2008) del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di

TORINO;

udito l’avvocato Amedeo ELEFANTE dell’Avvocatura Generale dello

Stato;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Umberto APICE, il quale chiede che venga dichiarato inammissibile il

ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Il www.fiscosos.it ha richiesto alla segreteria della commissione tributaria provinciale di Torino il rilascio in carta semplice di copia delle sentenze detenute, ai sensi dell’art. 743 c.p.c..

L’ufficio interpellato ha rigettato le richieste sul rilievo che, nella specie, non troverebbe applicazione l’art. 743 c.p.c., bensì la norma speciale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, che prevede il rilascio delle copie soltanto su richiesta delle parti.

Il www.fiscosos.it, avvalendosi della procedura di cui all’art. 745 c.p.c., comma 2, ricorreva al presidente della CTP di Torino, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di diniego. Contestualmente proponeva ricorso al TAR per il Piemonte, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 25, per ottenere il riconoscimento del diritto di accesso alle sentenze pronunciate dai giudici tributari, con l’obiettivo di realizzare attività di studio, informazione e formazione sul contenzioso tributario.

Il presidente della CTP ha dichiarato improponibili i ricorsi perchè l’art. 745 c.p.c., attribuisce la competenza a decidere sul diniego ad “un organo dell’autorità giudiziaria ordinaria” e non al Presidente della CTP, che è organo di una giurisdizione speciale; il quale inoltre non può applicare la citata disposizione codicistica, in forza del rinvio al c.p.c., operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, trattandosi di attività estranea alla giurisdizione sul contenzioso tributario.

In attesa della decisione del TAR adito, la parte istante propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., evidenziando che già in precedenza, in relazione ad una analoga vicenda processuale, il giudice amministrativo aveva escluso il diritto all’accesso “poichè la relativa istanza non concerne atti riconducibili alla categoria dei documenti amministrativi”.

Nelle more del giudizio, è stata depositata in atti la, sentenza n. 386/2008 del TAR Piemonte, pronunciata il 6 marzo 2008 e depositata l’11 marzo successivo, con la quale il giudice amministrativo ha confermato la precedente giurisprudenza, rigettando il ricorso, sul rilievo che le sentenze non sono documenti accessibili ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 22, e che la visione e l’estrazione di copia delle stesse è regolata da norme specifiche.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso, eccependo la improponibilità ed inammissibilità del ricorso.

Il P.G. ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di improponibilità ed inammissibilità del ricorso.

Il Ministero resistente, con adesione del P.G., eccepisce la improcedibilità/inammissibilità del ricorso, ostandovi le decisioni di merito del TAR ed il provvedimento di rigetto del Presidente della CTP. L’eccezione non può trovare accoglimento. La sentenza del TAR (6 – 11 marzo 2008) è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per regolamento preventivo (spedito a mezzo del servizio postale il 28 febbraio 2008 e ricevuto il 1 marzo successivo). Nè rileva il fatto che non sia stato sospeso il processo già pendente. Infatti, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “Qualora, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, non sia disposta – ai sensi dell’art. 367 c.p.c. – la sospensione del processo pendente, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado, neppure se questa sia passata in giudicato, trattandosi di sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di Cassazione” (Cass. 10703/2005; conf. 4508/2006). Naturalmente, non può attribuirsi valore vincolante, quanto alla giurisdizione, alla precedente pronuncia adottata dal giudice amministrativo su questione asseritamente analoga (Cass. 16779/2005, 27899/2005, 14854/2006), mentre l’eventuale sussistenza del giudicato sul merito va valutata dal giudice competente per la risoluzione della controversia.

2. Nel merito, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base delle considerazioni che seguono.

Innanzitutto va chiarito che non sussiste un rapporto di specialità, se non in parte, tra il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, che disciplina esclusivamente la richiesta di copie delle sentenze del giudice tributario avanzata da una delle parti, e l’art. 743 c.p.c., invocato dall’ente richiedente, che disciplina, in linea generale, il rilascio di copie di atti da parte dei pubblici depositari (compresi i cancellieri e i segretari delle commissioni tributarie). In particolare, mentre la disposizione codicistica dispone che “Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorchè l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e w delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo” (comma 1), l’art. 38, citato si limita a ribadire l’obbligo del rilascio delle copie delle sentenze del giudice tributario, soltanto su richiesta di una delle parti, con la conseguenza che allorquando la richiesta sia formulata da un soggetto che non sia stata parte in causa, come nella specie, l’obbligo di rilasciare le copie trova la sua fonte legislativa nell’art. 743 c.p.c.. Anzi, nella specie il richiamo all’art. 743 c.p.c., non è del tutto puntuale, perchè con specifico riferimento agli atti giudiziari, l’obbligo del rilascio di copie deriva dal successivo art. 744 c.p.c., in forza del quale “cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese”. Pertanto, i segretari delle commissioni tributarie, ai quali è attribuito il compito del rilascio delle copie delle decisioni (D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 35, comma 2), sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 744 c.p.c.. Ne deriva che, in mancanza di una disposizione specifica che preveda la possibilità di ricorrere ai presidenti delle commissioni tributarie (al pari di quanto accade per i giudici ordinari) in caso di rifiuto o ritardo nel rilascio di copie di atti detenuti dai segretari – pubblici depositari, deve trovare applicazione la norma di carattere generale in forza della quale “l’istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni” (art. 745 c.p.c., comma 2). Tale procedura, però, a carattere di volontaria giurisdizione, non pregiudica la tutela in sede contenziosa, nel rapporto con la pubblica amministrazione depositarla dei documenti richiesti (v. Cass. 9234/1996, 10109/1993).

Il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso della parte privata sul rilievo che nella specie mancano i presupposti che attribuiscono il diritto all’accesso ai documenti della pubblica amministrazione, di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 22. La premessa è giusta, ma sulla base di tale premessa i giudici amministrativi avrebbero dovuto declinare la giurisdizione. Infatti la richiesta della www.fiscosos.it, diretta a conoscere la giurisprudenza del giudice tributario per ragioni di studio e pubblicazione, non può essere riferita al paradigma di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 22, che è inteso a garantire invece la trasparenza e la imparzialità dell’azione della attività amministrativa rispetto ai soggetti che siano interessati alla tutela di specifiche situazioni giuridiche. La richiesta di copia delle sentenze, nella specie, non è diretta a rendere trasparente l’attività della pubblica amministrazione, ma soltanto a conoscere il contenuto degli atti richiesti per ragioni di carattere informativo. A ciò si aggiunga che trattasi di atti detenuti da “pubblici depositari”, a disposizione di chi abbia interesse ad averne copia, come si evince dal preciso tenore dell’art. 743 c.p.c. e segg.. Infatti, come già ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di questa Corte (con un intervento risalente ma che non risulta che sia stato poi sottoposto a revisione), il ruolo dei pubblici depositari va tenuto distinto da quello dei pubblici funzionari. I primi devono tenere gli atti a disposizione del pubblico, per cui per ottenerne copia non occorre attivare una procedura di accesso, è sufficiente una semplice richiesta in base alla quale il richiedente ha diritto ad ottenere copia dell’atto richiesto (v. art. 743 c.p.c., comma 1, secondo il quale il depositario “deve rilasciare copia autentica”, e art. 744 c.p.c., in forza del quale i cancellieri “sono tenuti” a spedire copie degli atti giudiziari detenuti). Diverso è il caso in cui il richiedente intenda accedere ad atti che sono detenuti non esclusivamente per il pubblico, ma per l’esercizio di funzioni pubbliche, formati all’interno di procedure amministrative, in relazione ai quali l’accesso è condizionato ad un interesse qualificato. In definitiva, ogni cittadino ha il diritto di ottenere copia degli atti detenuti per lui da un soggetto (notai, cancellieri, conservatori di registri, ecc.), cui la legge attribuisce la qualifica di pubblico depositario, nel senso che detiene non (soltanto) per sè (per l’esercizio di una pubblica funzione) ma (anche) per il pubblico, salvo che sussistano impedimenti previsti dalla legge (art. 476 c.p.c., art. 698 c.p.c., comma 3, tutela della privacy, ecc.). Va dunque confermata la giurisprudenza di questa Corte (che per quanto molto risalente, come già accennato, non è stata oggetto di revisione) secondo la quale i pubblici depositari, sono “coloro ai quali la legge attribuisce la funzione fondamentale di tenere gli atti a disposizione del pubblico (notai, conservatori dei registri immobiliari, cancellieri ecc.)”, con obbligo di rilasciarne copia ai richiedenti, nel cui interesse detiene gli atti stessi, la cui posizione è differente da quella dei “pubblici funzionari i quali abbiano a disposizione gli Atti dell’ente pubblico per motivo del loro ufficio” (Cass. 456/1961).

Da quanto detto deriva che la tutela giurisdizionale del diritto di ottenere il rilascio di copia degli atti detenuti dai pubblici depositari a disposizione del pubblico va esercitata presso il giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, per la novità della specifica questione prospettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA